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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115915
SMC0652-0108
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.108 (che inizia a pag.90 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C998, C1554, C6235, C6294. LAVCOMM
...C998, C1554, C6235, C6294.
...TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO Norme per la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi
Art. 3.
Mercoledì 24 maggio 2000. Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC11 ZZRE
  (Disposizioni per le pensioni da liquidare con il sistema
                        retributivo).
     1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
  pensioni e alle quote di pensione da liquidare con il sistema
  retributivo.
     2.  Ai fini della totalizzazione, ciascuna gestione
  previdenziale somma ai periodi assicurativi e contributivi
  accreditati presso di sé gli ulteriori periodi accreditati a
  favore dell'interessato presso le altre gestioni di cui
  all'articolo 2, comma 2, fermo restando che un periodo
  accreditato contemporaneamente in più gestioni è computato una
  sola volta.  In ogni caso, la totalizzazione non può comportare
  il superamento del limite massimo di anzianità contributiva
  previsto dai rispettivi ordinamenti.
     3.  Qualora i periodi assicurativi e contributivi
  accreditati nelle singole gestioni previdenziali siano
  espressi in unità diverse, la totalizzazione si effettua
  convertendo i periodi stessi in giorni: sei giorni equivalgono
  ad una settimana; ventisei giorni equivalgono ad un mese,
  settantotto giorni equivalgono ad un trimestre; trecentododici
  giorni equivalgono ad un anno.
     4.  Dopo aver calcolato l'importo teorico di pensione
  risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo
  2, comma 3, e dei commi 2 e 3 del presente articolo, ciascuna
  gestione previdenziale liquida all'interessato un trattamento
  calcolato moltiplicando il predetto importo per un
  coefficiente pari al rapporto fra l'anzianità contributiva
  accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva
  accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle
  gestioni previdenziali di cui all'articolo 2, comma 2.
     5.  I trattamenti liquidati dalle singole gestioni
  costituiscono altrettante quote di un'unica pensione, che è
  soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento
  minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della
  gestione che eroga la quota di importo maggiore.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=RE NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0108 TIPDOC=P DOCTIT=0105 COMM=C11D TX PAGINIZ=0090 RIGINIZ=012 PAGFIN=0090 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=90 PAGEFIN=90 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0108 TIPDOCP DOCTIT0105 NDOC0105



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