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| SMC0652-0108 | |
| Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000
- edizione definitiva - (SMC13-652)
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| (suddiviso in 149 Unità Documento)
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Unità Documento n.108 (che inizia a pag.90 dello stampato)
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| ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
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| ...SEDE REFERENTE
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| ...C998, C1554, C6235, C6294.
LAVCOMM
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| ...C998, C1554, C6235, C6294.
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| ...TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
Norme per la totalizzazione dei periodi assicurativi e
contributivi
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| Art. 3.
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| Mercoledì 24 maggio 2000.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente
Renzo INNOCENTI. Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.
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| ZZSMC ZZRES ZZSMC240500
ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000
ZZSMC652
ZZ13 ZZD ZZTX ZZC11
ZZRE
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| (Disposizioni per le pensioni da liquidare con il sistema
retributivo).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
pensioni e alle quote di pensione da liquidare con il sistema
retributivo.
2. Ai fini della totalizzazione, ciascuna gestione
previdenziale somma ai periodi assicurativi e contributivi
accreditati presso di sé gli ulteriori periodi accreditati a
favore dell'interessato presso le altre gestioni di cui
all'articolo 2, comma 2, fermo restando che un periodo
accreditato contemporaneamente in più gestioni è computato una
sola volta. In ogni caso, la totalizzazione non può comportare
il superamento del limite massimo di anzianità contributiva
previsto dai rispettivi ordinamenti.
3. Qualora i periodi assicurativi e contributivi
accreditati nelle singole gestioni previdenziali siano
espressi in unità diverse, la totalizzazione si effettua
convertendo i periodi stessi in giorni: sei giorni equivalgono
ad una settimana; ventisei giorni equivalgono ad un mese,
settantotto giorni equivalgono ad un trimestre; trecentododici
giorni equivalgono ad un anno.
4. Dopo aver calcolato l'importo teorico di pensione
risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo
2, comma 3, e dei commi 2 e 3 del presente articolo, ciascuna
gestione previdenziale liquida all'interessato un trattamento
calcolato moltiplicando il predetto importo per un
coefficiente pari al rapporto fra l'anzianità contributiva
accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva
accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle
gestioni previdenziali di cui all'articolo 2, comma 2.
5. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni
costituiscono altrettante quote di un'unica pensione, che è
soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento
minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della
gestione che eroga la quota di importo maggiore.
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| DATA=000524 FASCID=SMC13-652
TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=RE NSTA=0652
TOTPAG=0107 TOTDOC=0149
NDOC=0108 TIPDOC=P DOCTIT=0105 COMM=C11D TX
PAGINIZ=0090 RIGINIZ=012 PAGFIN=0090 RIGFIN=047 UPAG=NO
PAGEIN=90 PAGEFIN=90
SORTRES=0005243 SORTDDL=
FASCIDC=13SMC 00652
SORTNAV=5³005240 00652 b00000
ZZSMC652 NDOC0108 TIPDOCP DOCTIT0105
NDOC0105
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