| (Disposizioni transitorie).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede, con decreto legislativo da emanare
ai sensi dell'articolo 13, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale:
a) al riordino delle carriere;
b) al riordino degli accessi alle carriere;
c) alle nuove assunzioni sulla base dei ruoli
operativo e tecnico-logistico-amministrativo;
d) alla riqualificazione e formazione
professionale;
e) al trasferimento dei mezzi navali al Corpo
delle capitanerie di porto;
f) al trasferimento dei mezzi aerei al Corpo delle
capitanerie di porto ovvero alle Forze di polizia e della
protezione civile;
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g) al trasferimento, a domanda, del personale
addetto ai mezzi di cui alle lettere e) ed f)
presso le amministrazioni alle quali vengono trasferiti i
mezzi navali ed aerei;
h) al trasferimento, a domanda, del personale in
possesso di qualifiche o specializzazioni in materia
tecnico-logistico-amministrativa presso i Corpi di polizia ad
ordinamento militare ovvero presso le tre Forze armate;
i) al riconoscimento, per il personale di cui alle
lettere g) e h), del trattamento economico in
godimento al momento del trasferimento, ovvero di quello più
favorevole percepito nella nuova amministrazione;
l) alla riqualificazione del personale di cui alle
lettere g) e h), che non si è avvalso della
facoltà di transitare in altra amministrazione.
2. In fase di prima applicazione della presente legge e
per tre tornate concorsuali consecutive i passaggi ai ruoli di
ispettore e di commissario sono effettuati mediante concorsi
interni a cui può partecipare il personale in possesso dei
requisiti individuati dal decreto di cui al comma 1.
3. Al personale di ruolo delle amministrazioni a cui viene
trasferito il personale del disciolto Corpo della guardia di
finanza è riconosciuta, per il principio di reciprocità, la
facoltà di transitare nei ruoli del Corpo della polizia
finanziaria, purché in possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione di tale personale.
4. Al fine di incrementare l'attività di controllo in
materia di contabilità generale dello Stato e di contribuire
alla maggiore azione ausiliaria dell'attività di controllo
della Direzione generale del tesoro e della Corte dei conti, e
per ripianare vacanze organiche nel ruolo dei commissari, il
Corpo della polizia finanziaria è autorizzato, in deroga alle
norme previste dal citato testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, alla riammissione in servizio di personale
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del disciolto Corpo della guardia di finanza che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, rivesta il grado di
sottotenente di complemento e che sia dipendente di ruolo, da
almeno sette anni, delle ragionerie centrali dello Stato o
delle regioni.
5. Le istanze di riammissione di cui al comma 4, devono
essere presentate dagli interessati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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