| GIULIANO AMATO, Presidente del Consiglio dei ministri.
Ho capito le sue preoccupazioni e posso senz'altro
rassicurarlo. In ogni caso, poiché si tratta di esercitare una
delega, il Parlamento sull'esercizio della delega da parte del
Governo, prima cioè della deliberazione finale sul decreto
legislativo, ha ormai modo di verificare e di esprimersi
attraverso i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
E' ovvio che il Governo si atterrà ai principi e ai criteri
della delega, altrimenti farebbe una cosa illegittima che non
intende e non può fare.
Il Governo è ben consapevole che i principi e i criteri
della delega incardinano il provvedimento che esso deve
emanare entro binari che, sotto il profilo da lei toccato,
sono assolutamente ben definiti dalla legge n. 121, richiamata
a questo riguardo dalla più recente legge delega n. 78 del
2000 la quale, come giustamente lei dice nella sua
interrogazione, all'articolo 10, già immediatamente
applicativo, stabilisce con assoluta chiarezza: "Il ministro
dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza
esercita le funzioni di coordinamento e di direzione mediante
il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge n. 121". Si
incardina l'esercizio della delega su due pilastri: funzione
di coordinamento affidata al ministro ed esercizio della
funzione attraverso il dipartimento che ha connotati che sono
essi stessi definiti.
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