| Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature è
stato realizzato un grande impegno di elaborazione per
definire una proposta di legge che affronti in forma adeguata,
con particolare riguardo alla integrazione europea, le
problematiche relative alla riforma delle professioni
sanitarie non mediche. La necessità di riordinare tale
disciplina è divenuta inderogabile. A tal fine si è ritenuto
doveroso ed opportuno riproporre immediatamente all'inizio di
questa legislatura il testo che era stato predisposto dalla
Commissione affari sociali della Camera dei deputati durante
la XII legislatura. E' urgente porre rimedio all'inadeguatezza
e all'arretratezza della legislazione italiana rispetto alla
evoluzione tecnico-scientifica della medicina, e far fronte,
anche alla luce dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n.
517 del 1993 e soprattutto al doveroso allineamento alle norme
e alle direttive comunitarie in materia, all'impellente
necessità di affrontare il problema della formazione delle
professioni sanitarie non mediche. Il Consiglio d'Europa e la
Comunità europea hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare
misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e
complementare degli infermieri e delle altre professioni
sanitarie non mediche onde facilitare la libera circolazione e
l'inserimento dei professionisti nel territorio degli Stati
membri della Comunità stessa. E' inoltre necessario rivalutare
queste professioni che risentono con la normativa odierna di
alcune difficoltà, quali la presenza di crisi motivazionali,
la mancanza di un adeguato bagaglio culturale e scolastico
degli operatori, la giovane età di inizio dei corsi di
formazione e quindi un impatto con la morte e la malattia
sicuramente traumatizzante per allievi così giovani e una
mancata autonomia professionale, certamente demotivante.
Nella presente proposta di legge sono definite le
professioni sanitarie nelle aree
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infermieristico-assistenziale, nell'area tecnica e nell'area
riabilitativa e i metodi di abilitazione, attraverso il
conseguimento del relativo diploma universitario.
Il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le regioni,
definiscono i criteri sui requisiti e sull'accreditamento
delle strutture (ospedali, altre strutture del Servizio
sanitario nazionale, istituzioni private) atte alla formazione
del personale e i relativi ordinamenti didattici.
Vengono previsti protocolli di intesa tra regioni e
università per consentire l'organizzazione di detti corsi e
successivamente le stesse università, le unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e
private accreditate regolano con appositi accordi i rapporti
attuativi dei protocolli di intesa.
I corsi sono tenuti da personale di ruolo sanitario
dipendente dalle strutture in cui si svolge la formazione e i
diplomi vengono rilasciati dal responsabile della struttura e
dal rettore dell'università competente.
Inoltre è sancita l'obbligatorietà dell'iscrizione
all'albo professionale tenuto dai vari collegi e viene
prevista la costituzione di appositi elenchi speciali per i
corsi di formazione complementare e di laurea in scienze
infermieristiche, che vengono tenuti anch'essi dai collegi.
Viene altresì determinata l'equiparazione dei titoli
professionali acquisiti precedentemente. E' inoltre prevista
la presenza nel consiglio dei sanitari di un infermiere
dirigente con laurea. E' stabilita, infine, una norma
transitoria, che consente alle regioni di offrire agli
infermieri generici e alle puericultrici, con adeguato
curriculum scolastico, l'opportunità di accedere ai
corsi di formazione per infermiere dopo aver superato una
prova di esame.
La presente proposta di legge colma un vuoto legislativo
sul processo formativo del personale sanitario non medico
legato al mancato adeguamento della normativa ai decreti
legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 e alle direttive
e normative CE riguardanti queste professioni. Nella presente
proposta di legge inoltre sono contenute alcune disposizioni
che rivalutano e migliorano queste professioni, quali
l'incremento del requisito culturale e del curriculum
scolastico, che permette una abitudine allo studio, alla
critica e all'impegno scolastico, e soprattutto l'affermazione
di una certa autonomia professionale, che dà rilevanza alla
professione di infermiere.
La presente proposta di legge quindi si muove nella
direzione di una nuova visione dell'attività infermieristica,
vale a dire si viene ad affermare il valore dell'"assistenza"
come area culturale autonoma rispetto all'intervento
diagnostico-terapeutico del medico, sempre però avendo come
presupposto una concezione olistica dell'uomo, e di un
adeguamento della nostra legislazione alla realtà europea.
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