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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1164
DDL0078-0002
Progetto di legge Camera n. 78 - testo presentato - (DDL13-78)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C78. TESTIPDL
...C78.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC78 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature è
  stato realizzato un grande impegno di elaborazione per
  definire una proposta di legge che affronti in forma adeguata,
  con particolare riguardo alla integrazione europea, le
  problematiche relative alla riforma delle professioni
  sanitarie non mediche.  La necessità di riordinare tale
  disciplina è divenuta inderogabile.  A tal fine si è ritenuto
  doveroso ed opportuno riproporre immediatamente all'inizio di
  questa legislatura il testo che era stato predisposto dalla
  Commissione affari sociali della Camera dei deputati durante
  la XII legislatura.  E' urgente porre rimedio all'inadeguatezza
  e all'arretratezza della legislazione italiana rispetto alla
  evoluzione tecnico-scientifica della medicina, e far fronte,
  anche alla luce dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n.
  517 del 1993 e soprattutto al doveroso allineamento alle norme
  e alle direttive comunitarie in materia, all'impellente
  necessità di affrontare il problema della formazione delle
  professioni sanitarie non mediche.  Il Consiglio d'Europa e la
  Comunità europea hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare
  misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e
  complementare degli infermieri e delle altre professioni
  sanitarie non mediche onde facilitare la libera circolazione e
  l'inserimento dei professionisti nel territorio degli Stati
  membri della Comunità stessa.  E' inoltre necessario rivalutare
  queste professioni che risentono con la normativa odierna di
  alcune difficoltà, quali la presenza di crisi motivazionali,
  la mancanza di un adeguato bagaglio culturale e scolastico
  degli operatori, la giovane età di inizio dei corsi di
  formazione e quindi un impatto con la morte e la malattia
  sicuramente traumatizzante per allievi così giovani e una
  mancata autonomia professionale, certamente demotivante.
     Nella presente proposta di legge sono definite le
  professioni sanitarie nelle aree
 
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  infermieristico-assistenziale, nell'area tecnica e nell'area
  riabilitativa e i metodi di abilitazione, attraverso il
  conseguimento del relativo diploma universitario.
     Il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le regioni,
  definiscono i criteri sui requisiti e sull'accreditamento
  delle strutture (ospedali, altre strutture del Servizio
  sanitario nazionale, istituzioni private) atte alla formazione
  del personale e i relativi ordinamenti didattici.
     Vengono previsti protocolli di intesa tra regioni e
  università per consentire l'organizzazione di detti corsi e
  successivamente le stesse università, le unità sanitarie
  locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e
  private accreditate regolano con appositi accordi i rapporti
  attuativi dei protocolli di intesa.
     I corsi sono tenuti da personale di ruolo sanitario
  dipendente dalle strutture in cui si svolge la formazione e i
  diplomi vengono rilasciati dal responsabile della struttura e
  dal rettore dell'università competente.
     Inoltre è sancita l'obbligatorietà dell'iscrizione
  all'albo professionale tenuto dai vari collegi e viene
  prevista la costituzione di appositi elenchi speciali per i
  corsi di formazione complementare e di laurea in scienze
  infermieristiche, che vengono tenuti anch'essi dai collegi.
  Viene altresì determinata l'equiparazione dei titoli
  professionali acquisiti precedentemente.  E' inoltre prevista
  la presenza nel consiglio dei sanitari di un infermiere
  dirigente con laurea.  E' stabilita, infine, una norma
  transitoria, che consente alle regioni di offrire agli
  infermieri generici e alle puericultrici, con adeguato
  curriculum  scolastico, l'opportunità di accedere ai
  corsi di formazione per infermiere dopo aver superato una
  prova di esame.
     La presente proposta di legge colma un vuoto legislativo
  sul processo formativo del personale sanitario non medico
  legato al mancato adeguamento della normativa ai decreti
  legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 e alle direttive
  e normative CE riguardanti queste professioni.  Nella presente
  proposta di legge inoltre sono contenute alcune disposizioni
  che rivalutano e migliorano queste professioni, quali
  l'incremento del requisito culturale e del  curriculum
  scolastico, che permette una abitudine allo studio, alla
  critica e all'impegno scolastico, e soprattutto l'affermazione
  di una certa autonomia professionale, che dà rilevanza alla
  professione di infermiere.
     La presente proposta di legge quindi si muove nella
  direzione di una nuova visione dell'attività infermieristica,
  vale a dire si viene ad affermare il valore dell'"assistenza"
  come area culturale autonoma rispetto all'intervento
  diagnostico-terapeutico del medico, sempre però avendo come
  presupposto una concezione olistica dell'uomo, e di un
  adeguamento della nostra legislazione alla realtà europea.
 
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