| (Professioni sanitarie non mediche).
1. La presente legge disciplina le professioni sanitarie
istituite nelle aree infermieristico-assistenziale, tecnica e
di riabilitazione, individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono istituite nell'area infermieristico-assistenziale
le professioni sanitarie di infermiere, di assistente
sanitario visitatore e di ostetrica e ostetrico.
3. Sono istituite nell'area tecnica:
a) per l'attività sanitaria, le professioni
sanitarie di tecnico di radiologia medica, di tecnico di
laboratorio, di tecnico di fisiopatologia, di tecnico di
neurofisiopatologia, di tecnico di fisiopatologia
respiratoria, di tecnico di cardiologia, di tecnico di
angiocardiochirurgia, di tecnico di emodialisi, di igienista
dentale, di dietista, di podologo e di tecnico di prevenzione
sanitaria ed ambientale;
b) per le attivita di supporto sanitario, le
professioni di tecnico ortopedico e di tecnico
ottico-optometrista.
4. Sono istituite nell'area riabilitativa le professioni
sanitarie di fisioterapista, di logopedista, di
ortottista-assistente in oftalmologia, di audiometrista, di
audioprotesista, di psicomotricista e di educatore
professionale.
5. In sede di prima applicazione della presente legge i
soggetti che esercitano rispettivamente la professione di
massofisioterapista e la professione di educatore sanitario,
in possesso di diploma regolarmente riconosciuto, sono
iscritti, a domanda, rispettivamente all'albo professionale
dei fisioterapisti ovvero degli assistenti sanitari
visitatori, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in un elenco
separato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
Pag. 4
presente legge, le scuole per la formazione dei
massofisioterapisti sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione della presente legge la
professione di tecnico di prevenzione ambientale e del lavoro
è esercitata dal personale del ruolo sanitario appartenente
alle tabelle del personale tecnico-sanitario e del personale
di vigilanza ed ispezione, nonché dal personale del ruolo
tecnico di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
modificazioni, cui, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano state attribuite funzioni ispettive e di
controllo in materia di sicurezza del lavoro.
| |