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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1165
DDL0078-0003
Progetto di legge Camera n. 78 - testo presentato - (DDL13-78)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C78. TESTIPDL
...C78.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC78 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Professioni sanitarie non mediche).
     1.  La presente legge disciplina le professioni sanitarie
  istituite nelle aree infermieristico-assistenziale, tecnica e
  di riabilitazione, individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
     2.  Sono istituite nell'area infermieristico-assistenziale
  le professioni sanitarie di infermiere, di assistente
  sanitario visitatore e di ostetrica e ostetrico.
     3.  Sono istituite nell'area tecnica:
       a)  per l'attività sanitaria, le professioni
  sanitarie di tecnico di radiologia medica, di tecnico di
  laboratorio, di tecnico di fisiopatologia, di tecnico di
  neurofisiopatologia, di tecnico di fisiopatologia
  respiratoria, di tecnico di cardiologia, di tecnico di
  angiocardiochirurgia, di tecnico di emodialisi, di igienista
  dentale, di dietista, di podologo e di tecnico di prevenzione
  sanitaria ed ambientale;
       b)  per le attivita di supporto sanitario, le
  professioni di tecnico ortopedico e di tecnico
  ottico-optometrista.
     4.  Sono istituite nell'area riabilitativa le professioni
  sanitarie di fisioterapista, di logopedista, di
  ortottista-assistente in oftalmologia, di audiometrista, di
  audioprotesista, di psicomotricista e di educatore
  professionale.
     5.  In sede di prima applicazione della presente legge i
  soggetti che esercitano rispettivamente la professione di
  massofisioterapista e la professione di educatore sanitario,
  in possesso di diploma regolarmente riconosciuto, sono
  iscritti, a domanda, rispettivamente all'albo professionale
  dei fisioterapisti ovvero degli assistenti sanitari
  visitatori, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in un elenco
  separato.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
 
                               Pag. 4
 
  presente legge, le scuole per la formazione dei
  massofisioterapisti sono soppresse.
     6.  In sede di prima applicazione della presente legge la
  professione di tecnico di prevenzione ambientale e del lavoro
  è esercitata dal personale del ruolo sanitario appartenente
  alle tabelle del personale tecnico-sanitario e del personale
  di vigilanza ed ispezione, nonché dal personale del ruolo
  tecnico di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della
  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
  modificazioni, cui, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, siano state attribuite funzioni ispettive e di
  controllo in materia di sicurezza del lavoro.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-78 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0078 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=007800 00 FASCIDC=13DDL0078 SORTNAV=0007800 000 00000 ZZDDLC78 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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