| (Abilitazione).
1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie
di cui all'articolo 1 è richiesto il conseguimento del
relativo diploma universitario, il cui ordinamento didattico,
comprensivo di attività di tirocinio e di attività tutoriali,
è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il
Ministro della sanità. L'ordinamento didattico disciplina
altresì il riconoscimento degli esami sostenuti nell'ambito
dei corsi attivati precedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono, a tutti gli effetti,
equipollenti ai diplomi di cui al comma 1.
3. L'esame finale del corso di diploma universitario,
articolato in una prova scritta ed in una prova pratica,
abilita all'esercizio della professione. Nella commissione di
esame è assicurata la presenza di un rappresentante del
relativo collegio professionale.
| |