| (Corsi di diploma universitario).
1. Per l'espletamento dei corsi di diploma universitario
di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui
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all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Le regioni nelle
quali non hanno sede università promuovono i protocolli
d'intesa di cui al medesimo articolo 6, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, con le università delle regioni limitrofe.
2. I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni
private in cui si svolge l'attività di formazione relativa
alle professioni di cui all'articolo 1 sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato d'intesa con il Ministro
della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tali requisiti sono definiti anche in relazione alla
disponibilità delle attrezzature, alla dotazione strumentale,
alla tipologia dei servizi e alla professionalità del
personale di ciascuna struttura del Servizio sanitario
nazionale o istituzione privata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano accreditano le strutture del Servizio sanitario
nazionale e le istituzioni private ai fini di cui al comma 2,
tenuto conto del numero e della ubicazione territoriale delle
stesse, nonché di particolari caratteristiche territoriali,
quali le aree montane, e del numero di studenti da ammettere a
ciascun corso di diploma determinato ai sensi del comma 5.
4. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dagli
ordinamenti didattici universitari di cui all'articolo 2 è
affidata, di norma, al personale sanitario di ruolo dipendente
dalla struttura presso la quale si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti richiesti. Le attività di
tirocinio e quelle tutoriali previste dai medesimi ordinamenti
didattici sono affidate ai soggetti in possesso del diploma di
formazione complementare di cui all'articolo 4.
5. Le regioni determinano, ogni tre anni, in relazione
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alle previsioni dei relativi piani sanitari, il numero
complessivo degli studenti da ammettere ai corsi di diploma
universitario di cui all'articolo 2 e quello da ammettere
presso ciascuna struttura o istituzione accreditata. La
relativa delibera è trasmessa al Ministro della sanità che,
per esigenze derivanti dalla programmazione sanitaria
nazionale o per necessità di riequilibrio interregionale, può
richiedere, entro trenta giorni dalla trasmissione, la
variazione del numero dei posti disponibili.
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