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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1167
DDL0078-0005
Progetto di legge Camera n. 78 - testo presentato - (DDL13-78)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C78. TESTIPDL
...C78.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC78 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Corsi di diploma universitario).
     1.  Per l'espletamento dei corsi di diploma universitario
  di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui
 
                               Pag. 5
 
  all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni.  Le regioni nelle
  quali non hanno sede università promuovono i protocolli
  d'intesa di cui al medesimo articolo 6, comma 3, del citato
  decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
  modificazioni, con le università delle regioni limitrofe.
     2.  I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle
  strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni
  private in cui si svolge l'attività di formazione relativa
  alle professioni di cui all'articolo 1 sono disciplinati con
  decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, emanato d'intesa con il Ministro
  della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano.  Tali requisiti sono definiti anche in relazione alla
  disponibilità delle attrezzature, alla dotazione strumentale,
  alla tipologia dei servizi e alla professionalità del
  personale di ciascuna struttura del Servizio sanitario
  nazionale o istituzione privata.
     3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano accreditano le strutture del Servizio sanitario
  nazionale e le istituzioni private ai fini di cui al comma 2,
  tenuto conto del numero e della ubicazione territoriale delle
  stesse, nonché di particolari caratteristiche territoriali,
  quali le aree montane, e del numero di studenti da ammettere a
  ciascun corso di diploma determinato ai sensi del comma 5.
     4.  La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dagli
  ordinamenti didattici universitari di cui all'articolo 2 è
  affidata, di norma, al personale sanitario di ruolo dipendente
  dalla struttura presso la quale si svolge la formazione
  stessa, in possesso dei requisiti richiesti.  Le attività di
  tirocinio e quelle tutoriali previste dai medesimi ordinamenti
  didattici sono affidate ai soggetti in possesso del diploma di
  formazione complementare di cui all'articolo 4.
     5.  Le regioni determinano, ogni tre anni, in relazione
 
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  alle previsioni dei relativi piani sanitari, il numero
  complessivo degli studenti da ammettere ai corsi di diploma
  universitario di cui all'articolo 2 e quello da ammettere
  presso ciascuna struttura o istituzione accreditata.  La
  relativa delibera è trasmessa al Ministro della sanità che,
  per esigenze derivanti dalla programmazione sanitaria
  nazionale o per necessità di riequilibrio interregionale, può
  richiedere, entro trenta giorni dalla trasmissione, la
  variazione del numero dei posti disponibili.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-78 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0078 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=035 PAGFIN=0006 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=007800 00 FASCIDC=13DDL0078 SORTNAV=0007800 000 00000 ZZDDLC78 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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