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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1168
DDL0078-0006
Progetto di legge Camera n. 78 - testo presentato - (DDL13-78)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C78. TESTIPDL
...C78.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC78 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Corsi di specializzazione complementare).
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro della sanità,
  sono individuati i settori di attività delle professioni di
  cui all'articolo 1 per i quali, in relazione alla
  programmazione sanitaria nazionale e a quella regionale,
  nonché alla normativa comunitaria, possono essere attivati
  corsi per il conseguimento del diploma di formazione
  complementare.  I corsi di formazione complementare sono
  comunque attivati per lo svolgimento delle attività di
  tirocinio e tutoriali previste dagli ordinamenti didattici
  universitari dei corsi di cui all'articolo 3 nonché per le
  attività di assistenza pediatrica e per lo svolgimento delle
  funzioni direttive.  L'attivazione del corso di formazione in
  assistenza pediatrica determina la soppressione del corso per
  il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla
  professione di vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo
  7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, garantendo, comunque,
  il completamento degli studi a coloro che risultano, a quella
  data, iscritti al citato corso.
     2.  L'ordinamento didattico dei corsi di formazione
  complementare è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge
  19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
  emanato di concerto con il Ministro della sanità.  L'esame
 
                               Pag. 7
 
  finale del corso è articolato in una prova scritta ed in una
  prova pratica.  Nella commissione di esame è assicurata la
  presenza di un rappresentante del relativo collegio
  professionale.
     3.  Ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione
  complementare di cui al presente articolo, della definizione
  dei requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle
  strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni
  private presso le quali si svolge l'attività di formazione
  relativa agli stessi corsi, nonché della determinazione del
  numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi, si
  applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-78 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0078 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=011 PAGFIN=0007 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=007800 00 FASCIDC=13DDL0078 SORTNAV=0007800 000 00000 ZZDDLC78 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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