| (Corsi di specializzazione complementare).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della sanità,
sono individuati i settori di attività delle professioni di
cui all'articolo 1 per i quali, in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e a quella regionale,
nonché alla normativa comunitaria, possono essere attivati
corsi per il conseguimento del diploma di formazione
complementare. I corsi di formazione complementare sono
comunque attivati per lo svolgimento delle attività di
tirocinio e tutoriali previste dagli ordinamenti didattici
universitari dei corsi di cui all'articolo 3 nonché per le
attività di assistenza pediatrica e per lo svolgimento delle
funzioni direttive. L'attivazione del corso di formazione in
assistenza pediatrica determina la soppressione del corso per
il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla
professione di vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo
7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, garantendo, comunque,
il completamento degli studi a coloro che risultano, a quella
data, iscritti al citato corso.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione
complementare è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'esame
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finale del corso è articolato in una prova scritta ed in una
prova pratica. Nella commissione di esame è assicurata la
presenza di un rappresentante del relativo collegio
professionale.
3. Ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione
complementare di cui al presente articolo, della definizione
dei requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni
private presso le quali si svolge l'attività di formazione
relativa agli stessi corsi, nonché della determinazione del
numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
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