| (Diploma di laurea in scienze dell'organizzazione
sanitaria).
1. E' istituito il diploma di laurea in scienze
dell'organizzazione sanitaria, articolato in tre indirizzi:
infermieristico-assistenziale, tecnico e riabilitativo. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
è definito l'ordinamento didattico del diploma di laurea
previsto dal presente articolo. L'ordinamento didattico
disciplina altresì il riconoscimento degli esami sostenuti
nell'ambito dei corsi attivati precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Italia e
all'estero precedentemente alla medesima data ai fini della
abbreviazione di corso. I diplomi universitari di cui
all'articolo 3 costituiscono il primo triennio dei corsi di
laurea di cui al presente comma.
2. Ai fini dell'espletamento dei corsi di laurea di cui al
presente articolo, della definizione dei requisiti di idoneità
e per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario
nazionale e delle istituzioni private presso le quali si
svolge l'attività di formazione relativa agli stessi corsi,
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nonché della determinazione del numero dei soggetti da
ammettere ai medesimi corsi per ciascun indirizzo, con
riferimento alle professioni di cui all'articolo 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione
sanitaria consente l'esercizio, nell'ambito della specifica
professione, delle funzioni dirigenziali. Ai fini
dell'ammissione allo svolgimento delle medesime funzioni
dirigenziali è, inoltre, richiesto il compimento di un periodo
comprovato di almeno cinque anni di attività professionale
presso strutture del Servizio sanitario nazionale o
istituzioni private ed il superamento di un esame di idoneità,
articolato in una prova scritta e una pratica, svolto a
livello regionale.
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