| (Riconoscimento dei titoli di studio)
1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi e
degli attestati conseguiti secondo l'ordinamento vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge ai fini
dell'esercizio delle relative attività professionali e
dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle
scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle
professioni di cui alla presente legge sono, a tutti gli
effetti, equipollenti ai diplomi universitari nel caso in cui
abbiano la stessa denominazione o una denominazione
corrispondente.
2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
un diploma o un attestato relativo ad una delle professioni di
cui all'articolo 1, rilasciato a seguito di un corso per
l'accesso al quale non fosse richiesto il possesso del diploma
di scuola secondaria superiore, possono richiedere alle
competenti facoltà universitarie, secondo quanto stabilito
dagli ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
la convalida degli studi svolti ai fini del conseguimento del
diploma universitario, qualora siano in possesso del diploma
di scuola media superiore.
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