| (Profili e competenze professionali).
1. I profili relativi alle professioni di infermiere, di
ostetrica o di ostetrico, di tecnico di radiologia, di tecnico
di laboratorio, di igienista dentale, di dietista, di
podologo, di tecnico ortopedico, di fisioterapista, di
logopedista, di assistente in oftalmologia, di audiometrista,
di audioprotesista e di tecnico di neurofisiopatologia sono
definiti ai sensi dell'articolo 1 dei decreti del Ministro
della sanità del 14 settembre 1994, rispettivamente numeri
739, 740, 745, 746, 669, 744, 666, 665, 741, 742, 743, 667,
668 e del 15 marzo 1995, n. 183. Con decreti del Ministro
della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
profili relativi alle altre professioni sanitarie indicate
all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari
ed il Consiglio superiore di sanità, sono definite le
competenze di ciascuna delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1.
3. I soggetti che esercitano le professioni di cui
all'articolo 1 nell'ambito delle strutture sanitarie del
Servizio sanitario nazionale o delle istituzioni private non
possono essere distolti dalle funzioni proprie del profilo di
appartenenza. Gli atti ed i provvedimenti adottati in
violazione del divieto di cui al presente comma sono nulli ed
impegnano la responsabilità, personale e diretta, dei
componenti degli organi di amministrazione che li
dispongono.
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