| (Figure professionali).
1. Alle figure professionali individuate con decreto del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
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modificazioni, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
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