| (Organizzazioni infermieristico-assistenziali, tecniche,
riabilitative e dell'attività domestico-alberghiera).
1. Le regioni possono disciplinare l'organizzazione delle
attività infermieristico-assistenziali, tecniche e
riabilitative in uno specifico servizio articolabile a livello
regionale, di unità sanitaria locale e di azienda ospedaliera,
coordinate da dirigenti in possesso del diploma di laurea in
scienze dell'organizzazione sanitaria dello specifico
indirizzo.
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