| (Albo professionale e vigilanza).
1. Per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1
è obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale,
istituito presso ciascun collegio provinciale, regionale o
nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modificazioni, ratificato con legge 17 aprile 1956,
n. 561 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221,
e successive modificazioni. I collegi professionali di cui al
presente articolo, ove non esistenti, sono istituiti entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I soggetti in possesso del diploma di formazione
complementare di cui all'articolo 4 o del diploma di laurea in
scienze dell'organizzazione sanitaria di cui all'articolo 5
sono iscritti in uno specifico elenco aggiunto all'albo della
relativa professione.
3. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 è
soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
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