| (Disposizioni per le province autonome di Trento e di
Bolzano).
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità della presente legge ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1^ novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 267.
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