| SEGUITO DISCUSSIONE: C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378,
C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945,
C4931, C5541.
...(Esame dell'articolo 10 - A.C. 332)
LAVASS
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| ...SEGUITO DISCUSSIONE: C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378,
C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945,
C4931, C5541.
...(Esame dell'articolo 10 - A.C. 332)
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| MARIA BURANI PROCACCINI. Signor Presidente, parlerò anche
dell'intero articolo e, in maniera generica, degli altri
emendamenti.
Non a caso l'articolo sulle IPAB è stato accantonato.
Infatti, si tratta di un argomento di particolare importanza
in quanto il patrimonio delle IPAB, enti di assistenza e
beneficenza che tradizionalmente hanno svolto una funzione di
supporto e di assistenza ai bisogni della popolazione
italiana, è immenso. Si tratta di un patrimonio che ha la
portata di tre finanziarie dello Stato. E' qualcosa di
veramente ingente che con questo articolo e con la finalità
genericamente giusta di inserire anche le IPAB in una legge
quadro sull'assistenza viene trattato in maniera piuttosto
ambigua poiché si conferisce una delega al Governo. Qui si
delineano alcuni punti a cui questa delega deve
ottemperare.
Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti noi che negli
anni settanta i patrimoni dell'ECA sono passati agli enti
comunali perché potessero utilizzarli a fini sociali. In fondo
questo articolo 10 propone qualcosa di simile. Esso infatti
dice che quelle IPAB che non sono funzionali e funzionanti,
perché obsolete, devono essere acquisite dai comuni e
utilizzate per fini sociali. Noi temiamo quindi che accada una
cosa simile a quella che si verificò con i patrimoni dell'ECA
che furono utilizzati dai comuni in maniera decisamente
fallimentare. Si sono viste cose allucinanti nei comuni
italiani con quei patrimoni, anch'essi estremamente
importanti.
Ci poniamo, dunque, una serie di interrogativi, ai quali
l'articolo 10 certamente non risponde. Ad esempio, le IPAB,
quali enti dotati di un regime giuridico caratterizzato da
autonomia statutaria, sono già state delineate perché i primi
decreti delegati, che nel 1971 hanno trasferito alcune
funzioni dallo Stato alle regioni, avevano individuato i
suddetti enti per mezzo di appositi elenchi e li avevano
classificati come enti locali non territoriali. Pertanto, essi
rispondevano a tutti quei requisiti atti ad assoggettarli alla
normativa vigente, compresa quella relativa
all'amministrazione del personale.
Alle lettere b) e c) dell'articolo 10 si parla
di separazione della gestione dei servizi, dei patrimoni e
della salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni
patrimoniali a scopi umanitari, seguendo la lettera degli
statuti e il fine dello sviluppo dell'azienda. Tutto ciò
andrebbe completamente ridefinito, pertanto sono d'accordo con
il collega Lucchese quando dice che si tratta di un argomento
talmente vasto che dovrebbe essere ripensato a parte. Penso,
ad esempio, ai beni patrimoniali che sono destinati per
statuto a produrre reddito per la gestione o all'impiego come
mezzi strumentali, quali scuole, case di riposo e così via. I
beni patrimoniali possono essere alienati, ceduti o permutati,
ma a condizione, tutt'oggi, che ne siano acquisiti altri con
lo stesso vincolo di destinazione d'uso di pari o maggior
valore. Ciò mette al riparo, ad esempio, i beni patrimoniali
che, nella gestione più o meno allegra di alcuni comuni, si
teme possano diventare denaro liquido da utilizzare per fini
magari nobili, magari altissimi, con la conseguenza però del
venire meno di un patrimonio sostanziale.
Alla lettera h) dell'articolo 10 si fa riferimento
allo scioglimento delle IPAB, ma desidero ricordare che esso
può essere anche indotto. In un regime quale quello che,
purtroppo, il provvedimento in esame stabilisce ancora - il
monopolio del welfare State - non si può concorrere sul
libero mercato per rispondere alla domanda dei cittadini,
perché magari l'offerta può essere attraente; il comune, in
realtà, può allocare le risorse per sviluppare impresa
sociale, indipendentemente dalla domanda, mentre le IPAB nella
loro gestione attuale e corrente devono concorrere con
capacità di gestione economica, autosufficiente o trasferendo
parte dei costi, o tutti, sull'utenza. Ora, in Emilia Romagna
nel tempo, proprio per la
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disponibilità regionale di cui ho parlato prima, sono state
distrutte istituzioni floride, ricchi patrimoni e servizi
efficaci. Tutto sommato stiamo constatando che ciò che è stato
realizzato è ben poca cosa rispetto agli scopi iniziali. Alla
lettera i) ...
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