| (Riscatto a fini previdenziali).
1. Ai soggetti che esercitano le professioni di cui
all'articolo 1 si applicano, ai fini dell'acquisto del diritto
e della liquidazione del trattamento di quiescenza, le
disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio
1958, n. 46 ovvero quelle di cui all'articolo 2- novies
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.
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