| OTTAVIANO DEL TURCO, Ministro delle finanze. Come è
noto, il contratto di servizio calore-energia per uso
domestico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni in
atto.
Al riguardo l'amministrazione finanziaria ha fornito
chiarimenti: le cito, onorevole Paolo Colombo, la risoluzione
n. 103 del dipartimento entrate del 20 agosto 1998, la
circolare n. 273 dello stesso dipartimento del novembre 1998 e
l'ultima del 7 aprile 1999, in merito agli interventi
qualificativi del contratto di servizio calore-energia per uso
domestico e alla stessa nozione di uso domestico, per la quale
è stato necessario un lungo chiarimento.
Per quanto concerne, in particolare, la somministrazione
di gas metano per uso domestico, l'amministrazione finanziaria
ha precisato che l'agevolazione dell'aliquota IVA al 10 per
cento si applica alle sole forniture di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi o di produzione
dell'acqua calda, di cui alla tariffa T1, e di gas petrolio
liquefatti destinati alle medesime finalità, secondo quanto
stabilito dal n. 127- bis della tabella A del predetto
decreto, nonché per l'uso delle imprese estrattive e
manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche editoriali e
simili.
In relazione alla prima tipologia di consumi (cottura cibo
e produzione di acqua calda) l'amministrazione finanziaria, da
ultimo con circolare del 3 dicembre 1999, dunque di qualche
mese fa, ha precisato che la norma di agevolazione fiscale fa
riferimento a due condizioni congiuntamente richieste per
l'applicazione dell'IVA al 10 per cento alla somministrazione
di gas metano: precisamente, all'uso domestico e, nell'ambito
di questo, alle due finalità che ho richiamato. Ne consegue
che gli utilizzi di gas metano diversi dai precedenti, quali
quelli per riscaldamento, di cui alla tariffa T2, sono
soggetti all'aliquota IVA del 20 per cento. Inoltre, anche nei
casi di utenze ad utilizzazione promiscua, in mancanza di
contatori differenziati che consentano la rilevazione di
consumi per differenti usi soggetti ad aliquote diverse,
l'imposta si applica con l'aliquota ordinaria sull'intera
fornitura, né, peraltro, è ipotizzabile l'applicazione
dell'imposta attribuendo pro quota, stimata o presunta,
i consumi alle diverse aliquote; tale possibilità, infatti,
non trova riscontro normativo e comporterebbe una ripartizione
della fornitura di gas metano tra consumi soggetti ad aliquota
del 10 per cento e consumi soggetti ad aliquota del 20 per
cento non sulla base di condizioni certe ed oggettive, come
nel caso di contatori differenziati. In mancanza di contatori
distinti, infatti, il fornitore non ha altri strumenti per
individuare la quota di fornitura attribuibile all'aliquota
del 10 per cento e quella attribuibile all'aliquota del 20 per
cento (Commenti del deputato Paolo Colombo).
Concludo con una considerazione sulla differenza nord-sud,
perché mi sembra la questione di maggiore interesse.
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