| AGAZIO LOIERO, Ministro per gli affari regionali.
Signor Presidente, onorevole Caveri, nel settembre del 1992,
il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha approvato
una convenzione denominata Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, con il voto favorevole dell'Italia.
Si tratta di una convenzione che prevede l'impegno di ciascuno
Stato di accordare una protezione alle lingue minoritarie o
regionali esistenti nel proprio territorio. Le forme di tutela
previste sono indicate nella convenzione stessa secondo una
graduazione che va da una tutela massima ad una tutela minima,
che ciascuno Stato può scegliere per ciascuna lingua
minoritaria.
La convenzione pone alcuni vincoli per evitare che la
scelta degli Stati ricada sempre in misura di tutela minima.
Essa è stata aperta alla firma degli Stati il 2 novembre del
1992 e l'Italia non ha proceduto alla firma in quanto, sebbene
nel territorio italiano esistano lingue minoritarie o
regionali, tutelate in forma elevata - tedesca e ladina in
Alto Adige e francese in Valle d'Aosta -, vi sono molte altre
minoranze per le quali sono state introdotte forme di tutela
solo con la legge n. 482 del 15 dicembre 1992.
Fino ad oggi la posizione dell'Italia, resa nota al
Consiglio d'Europa, era quella di non procedere alla firma
della convenzione, se prima non fossero stati introdotti
nell'ordinamento italiano il riconoscimento e la tutela di
tutte le lingue minoritarie parlate nella penisola. In
particolare, tale posizione è stata resa nota al Consiglio
d'Europa nel 1998, anno in cui è entrata in vigore per tutti
gli Stati la convenzione in argomento (per la precisione nel
marzo 1998). Allo stato attuale non esistono altri motivi che
impediscano di procedere alla firma e alla ratifica di tale
convenzione.
Come segnalato dal ministro degli affari esteri in una
nota del 19 maggio scorso, è bene che la firma della Carta
possa avvenire in prossimità della Presidenza italiana del
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.
Per quanto riguarda, invece, i due protocolli aggiuntivi
alla Convenzione di Madrid, si fa presente che la Convenzione
europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività
o autorità territoriali, adottata a Madrid nel 2 maggio 1980,
è stata tempestivamente ratificata dall'Italia con la legge 19
novembre 1984, n. 948. Successivamente sono stati predisposti
dal Consiglio d'Europa due protocolli aggiuntivi - il primo
nel 1995 e il secondo nel 1997 -, che contengono disposizioni
supplementari alla suddetta Convenzione.
Premesso che i contenuti di tali protocolli aggiuntivi non
sono essenziali per un'effettiva attuazione della cooperazione
transfrontaliera, si informa che si stanno approfondendo
alcune disposizioni in essi contenute. Comunque, si assicura
che vi è grande attenzione nei confronti dei protocolli in
questione, nella consapevolezza dell'interesse manifestato nei
loro confronti da parte degli enti territoriali.
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