| Al comma 1, sostituire le parole: delle condizioni
reddituali con le seguenti: della condizione economica
del richiedente.
26. 8. La Commissione.
Al comma 1, dopo la parola: reddituali aggiungere
le seguenti: e patrimoniali.
26. 5. Maura Cossutta, Saia.
Sopprimere il comma 2.
26. 9. La Commissione.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I contributi economici relativi ai servizi sociali
obbligatori sono richiesti dai comuni esclusivamente agli
assistiti maggiorenni.
26. 2. Valpiana, Giordano, Nardini.
Al comma 2, sostituire le parole da: della
composizione del nucleo familiare fino alla fine del comma
con le seguenti: della presenza, all'interno del nucleo
familiare, di minori, di soggetti portatori di handicap
e di anziani o altri componenti in condizione di non
autosufficienza accertata ai sensi della normativa vigente.
26. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ,
eccettuate le persone in stato di
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invalidità grave o gravissima, per le quali il riferimento è
effettuato al solo reddito individuale.
26. 4. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le persone con handicap in situazione di gravità
ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21
maggio 1998, n. 162, le condizioni reddituali vengono valutate
sulla base del reddito personale.
26. 6. Maura Cossutta, Saia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ai sensi degli articoli 433 e 438 del codice civile,
gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici
dai parenti degli assistiti maggiorenni.
26. 7. Maura Cossutta, Saia.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26- bis.
1. A decorrere dal 61^ giorno di degenza presso le
residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal
servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il
ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60
per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda
sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento
deve essere effettuato con frequenza mensile.
2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano emanano leggi per:
a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al
ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero
reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter
provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte
dall'istituzione in cui è ricoverato, quali oneri verso terzi,
vestiario, piccole spese personali e similari, ovvero alle
necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio
carico;
b) garantire ai ricoverati nelle residenze
sanitaria anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni
mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere,
comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.
3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo
dell'indennità di accompagnamento degli utenti delle residenze
sanitarie anziani (RSA) è destinato all'azienda locale che ne
ha disposto il ricovero.
26. 01. Novelli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26- bis.
1. A decorrere dal 61^ giorno di degenza presso le
residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal
servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il
ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60
per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda
sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento
deve essere effettuato con frequenza mensile.
2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano emanano leggi per:
a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al
ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero
reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter
provvedere alle proprie esigenze personali e similari, ovvero
alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio
carico;
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b) garantire ai ricoverati nelle residenze
sanitaria anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni
mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere,
comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.
3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo
dell'indennità di accompagnamento è destinato all'azienda
sanitaria locale che ne ha disposto il ricovero.
26. 02. Maura Cossutta, Saia.
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