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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118154
ALA0730-0016
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...(A.C. 332 - sezione 1) EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 26.
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
     Al comma 1, sostituire le parole:  delle condizioni
  reddituali  con le seguenti:  della condizione economica
  del richiedente.
  26. 8.  La Commissione.
     Al comma 1, dopo la parola:  reddituali  aggiungere
  le seguenti:  e patrimoniali.
  26. 5.  Maura Cossutta, Saia.
     Sopprimere il comma 2.
  26. 9.  La Commissione.
       Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  I contributi economici relativi ai servizi sociali
  obbligatori sono richiesti dai comuni esclusivamente agli
  assistiti maggiorenni.
  26. 2.  Valpiana, Giordano, Nardini.
       Al comma 2, sostituire le parole da:  della
  composizione del nucleo familiare  fino alla fine del comma
  con le seguenti:  della presenza, all'interno del nucleo
  familiare, di minori, di soggetti portatori di  handicap
  e di anziani o altri componenti in condizione di non
  autosufficienza accertata ai sensi della normativa vigente.
  26. 3.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
     Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ,
  eccettuate le persone in stato di
 
                               Pag. 7
 
  invalidità grave o gravissima, per le quali il riferimento è
  effettuato al solo reddito individuale.
  26. 4.  Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
  Ciani.
     Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per le persone con  handicap  in situazione di gravità
  ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
  1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21
  maggio 1998, n. 162, le condizioni reddituali vengono valutate
  sulla base del reddito personale.
  26. 6.  Maura Cossutta, Saia.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
       3.  Ai sensi degli articoli 433 e 438 del codice civile,
  gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici
  dai parenti degli assistiti maggiorenni.
  26. 7.  Maura Cossutta, Saia.
       Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
                      Art. 26- bis. 
     1.  A decorrere dal 61^ giorno di degenza presso le
  residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal
  servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il
  ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60
  per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda
  sanitaria locale che ha disposto il ricovero.  Il versamento
  deve essere effettuato con frequenza mensile.
     2.  Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, le regioni e le province autonome
  di Trento e Bolzano emanano leggi per:
         a)  l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al
  ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero
  reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter
  provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte
  dall'istituzione in cui è ricoverato, quali oneri verso terzi,
  vestiario, piccole spese personali e similari, ovvero alle
  necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio
  carico;
         b)  garantire ai ricoverati nelle residenze
  sanitaria anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni
  mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere,
  comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.
     3.  Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo
  dell'indennità di accompagnamento degli utenti delle residenze
  sanitarie anziani (RSA) è destinato all'azienda locale che ne
  ha disposto il ricovero.
  26. 01.  Novelli.
       Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
                      Art. 26- bis. 
     1.  A decorrere dal 61^ giorno di degenza presso le
  residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal
  servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il
  ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60
  per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda
  sanitaria locale che ha disposto il ricovero.  Il versamento
  deve essere effettuato con frequenza mensile.
     2.  Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, le regioni e le province autonome
  di Trento e Bolzano emanano leggi per:
         a)  l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al
  ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero
  reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter
  provvedere alle proprie esigenze personali e similari, ovvero
  alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio
  carico;
 
                               Pag. 8
 
         b)  garantire ai ricoverati nelle residenze
  sanitaria anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni
  mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere,
  comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.
     3.  Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo
  dell'indennità di accompagnamento è destinato all'azienda
  sanitaria locale che ne ha disposto il ricovero.
  26. 02.  Maura Cossutta, Saia.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= TX PAGINIZ=0006 RIGINIZ=030 PAGFIN=0008 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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