| (Integrazione socio-sanitaria).
1. Fermo restando quanto stabilito in materia di
integrazione socio-sanitaria dal decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n.
419, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di
competenza dei comuni. Con atto di indirizzo e coordinamento
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, sono individuate le prestazioni da
ricondurre alla tipologia delle prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria.
2. La regione disciplina le modalità organizzative ed i
criteri di finanziamento dell'integrazione socio-sanitaria nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo
8, comma 3, lettera a).
3. I comuni e le aziende unità sanitarie locali adottano,
nel rispetto delle specifiche competenze organizzative e
finanziarie, programmi coordinate e forme di gestione
integrata.
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