| (Integrazione socio-sanitaria).
Sopprimerlo.
27. 1. Valpiana, Giordano, Nardini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Definizione e modalità per l'integrazione
socio-sanitaria).
1. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e la quota
sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono
ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera a), e sono di
competenza dei comuni. Con atto di indirizzo e coordinamento
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità
e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
le prestazioni da ricondurre alla tipologia delle prestazioni
sociali a rilevanza sanitaria.
2. La regione disciplina le modalità organizzative ed i
criteri di finanziamento dell'integrazione socio-sanitaria,
nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 e
dall'articolo 8, comma 3, lettera a).
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3. I comuni, anche in forma associata, e le aziende unità
sanitarie locali, adottano, nel rispetto delle specifiche
competenze organizzative e finanziarie, programmi coordinati e
forme di gestione integrata, anche attraverso la stipula di
protocolli di intesa che, nel rispetto della normativa
regionale di cui al comma 2 e dell'atto di indirizzo di cui al
comma 1, definiscono le ripartizioni delle rispettive
competenze e la suddivisione del relativo onere
finanziario.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a
rilevanza sanitaria aggiungere le seguenti: e la quota
sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono
ricomprese nei livelli essenziali non riducibili di cui
all'articolo 22 e.
27. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del
Ministro per la solidarietà sociale aggiungere le
seguenti: di concerto con il Ministro della sanità e con la
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
27. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 3, dopo le parole: i comuni aggiungere
le seguenti: anche in forma associata.
27. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche
attraverso la stipula di protocolli di intesa che, nel
rispetto della normativa regionale di cui al precedente comma
2 e dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 del presente
articolo, definiscono la ripartizione delle rispettive
competenze e la suddivisione del relativo onere
finanziario.
27. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
prevede, tra le altre, prestazioni integrate di tipo
socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze
da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e reinserimento sociale, nonché misure
economiche per consentire la vita autonoma o la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di
compiere gli atti propri della vita quotidiana.
27. 7. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
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