| (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni
sociali).
Sopprimerlo.
28. 2. Novelli.
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Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni
sociali).
1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti
dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo
2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, comprende le spese
sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali, ad
esclusione di quelle ricomprese nei livelli essenziali non
riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a)
e b) erogate nell'ambito dei programmi assistenziali
intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a
domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali
delle persone gravemente dipendenti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
Al comma 1, sostituire le parole: dal decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 2 della legge 30
novembre 1998, n. 419, con le seguenti: dall'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
28. 3. La Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: prestazioni sociali
aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle
ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente
legge.
28. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 1, sostituire le parole: persone gravemente
dipendenti con le seguenti: persone anziane e
disabili.
28. 4. La Commissione.
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