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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118162
ALA0730-0024
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...(A.C. 332 - sezione 4) ...ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 29.
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
  (Istituzione della Commissione di indagine sulla
                     esclusione sociale).
     1 E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale,
  di seguito denominata "Commissione".
     2.  La Commissione ha il compito di effettuare, anche in
  collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione
  europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini
  sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne
  la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di
  formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze,
  di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di
  esclusione sociale.  La Commissione predispone per il
  Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione
  nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni
  raggiunte e le proposte formulate.
     3.  Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
  riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
  dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della
  Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
     4.  La Commissione è composta da studiosi ed esperti con
  qualificata esperienza nel campo  dell'analisi e della
  pratica  sociale, nominati, per un periodo di tre anni,
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro per la solidarietà sociale.  Le funzioni
  di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale
  del Dipartimento per gli affari
 
                              Pag. 11
 
  sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni,
  collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme
  previste dai rispettivi ordinamenti.  Per l'adempimento dei
  propri compiti la Commissione può avvalersi della
  collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche
  ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
  degli enti locali.  La Commissione può avvalersi altresì della
  collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di
  studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi
  o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
     5.  Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione
  sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= TX PAGINIZ=0010 RIGINIZ=037 PAGFIN=0011 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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