| (Istituzione della Commissione di indagine sull'esclusione
sociale).
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 29.
(Istituzione della commissione di indagine sull'esclusione
sociale).
1. E' istituita, in sostituzione dell'esistente
Commissione di indagine sulla povertà, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine
sull'esclusione sociale.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla povertà, sulle condizione di
discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari
opportunità in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
per rimuovere cause e conseguenze dell'esclusione sociale e di
promuovere valutazioni sull'effetto del medesimo fenomeno. La
Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed,
annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini
svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate,
anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui
all'articolo 18.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
dell'esclusione sociale, sulla base dalla relazione, di cui al
secondo periodo del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette
studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati
dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, e due scelti dal Ministro per la
solidarietà sociale, per un periodo di tre anni. I componenti
della Commissione possono essere nominati per un massimo di
due volte consecutive.
5. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto
all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per
gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la
Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui,
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 20.
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Art. 29- bis.
(Istituzione della commissione d'indagine sulla
famiglia).
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della
famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
per favorire la tutela e la protezione della famiglia. La
Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed,
annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini
svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate,
anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui
all'articolo 18.
3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette
studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati
dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, due scelti dal Ministro per la
solidarietà sociale, per un periodo di tre anni. I componenti
della Commissione possono essere nominati per un massimo di
due volte consecutive.
4. La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto
all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per
gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la
Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui,
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 20.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
Al comma 1, sostituire le parole: E' istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione di indagine sull'esclusione sociale con le
seguenti: E' istituita presso la Presidenza del Consiglio,
dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i
servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta
applicazione della presente legge, nonché di coordinare
l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte
a livello di enti locali.
* 29. 7. Volontè, Tassone.
Al comma 1, sostituire le parole: E' istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione di indagine sull'esclusione sociale con le
seguenti: E' istituita presso la Presidenza del Consiglio,
dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i
servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta
applicazione della presente legge, nonché di coordinare
l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte
a livello di enti locali.
* 29. 9. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu,
Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno
d'Alcontres.
Al comma 1, dopo le parole: E' istituita
aggiungere le seguenti: , in sostituzione dell'esistente
Commissione di indagine sulla povertà.
29. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e
sull'emarginazione con le seguenti: sulle condizioni di
discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari
opportunità.
29. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
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Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: anche ai fini della predisposizione del Piano
nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1
dell'articolo 18 della presente legge.
29. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale con le seguenti:
e rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
indicazione del Ministro per la solidarietà sociale. Gli
esperti di detta Commissione sono indicati rispettivamente:
due dall'Unione province italiane, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni, due dal Ministro per la solidarietà
sociale, uno dai rappresentanti dei soggetti del privato
sociale di cui all'articolo 1, comma 4. La commissione è
presieduta da uno degli esperti eletto a maggioranza
all'interno della stessa.
29. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
29. 11. Maura Cossutta, Saia.
Al comma 5, dopo le parole: della Commissione
aggiungere le seguenti: , determinati nel limite massimo
di lire 250 milioni annue.
29. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
Al comma 5, dopo le parole: della Commissione
aggiungere le seguenti: , quantificati in un massimo di
300 milioni annui.
29. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Alla rubrica, sostituire le parole: della
Commissione di indagine sull'esclusione sociale con le
seguenti: di una Commissione per i servizi sociali.
* 29. 8. Volontè, Tassone.
Alla rubrica, sostituire le parole: della
Commissione di indagine sull'esclusione sociale con le
seguenti: di una Commissione per i servizi sociali.
* 29. 10. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu,
Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno
d'Alcontres.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29- bis.
(Istituzione della commissione d'indagine sulla
famiglia).
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della
famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
per favorire la tutela e la protezione della famiglia. La
Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed,
annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini
svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate,
anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui
all'articolo 18 della presente legge.
3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette
studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati
dall'Unione province
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d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, due scelti dal
Ministro per la solidarietà sociale, uno dai rappresentanti
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, per un periodo di
tre anni.
4. La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto
all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per
gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la
Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui,
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 20.
29. 01. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
29. 02 della Commissione
All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
comma 2, dopo le parole: di volontariato inserire le
seguenti: nonché gli enti di volontariato e di promozione
sociale.
0. 29. 02. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
comma 2, dopo le parole: utilità sociale inserire le
seguenti: nonché gli organismi del privato sociale.
0. 29. 02. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
comma 2, dopo le parole: utilità sociale inserire le
seguenti: nonché le IPAB.
0. 29. 02. 3. (Testo così modificato nel corso
della seduta). Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e, ove
possibile, nel mondo del lavoro.
0. 29. 02. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, dopo
il comma 3 aggiungere il seguente:
3- bis. Alla ripartizione dei finanziamenti di cui al
comma precedente si provvede entro il 28 febbraio di ogni
anno. La prima ripartizione viene effettuata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma precedente. Le regioni, entro
sessanta giorni dal ricevimento dei finanziamenti, provvedono
alla erogazione dei medesimi tra gli aventi diritto.
0. 29. 02. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29- bis.
(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema).
1. Allo scopo di assicurare il potenziamento degli
interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle
persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle
persone senza fissa dimora, il Fondo di cui all'articolo 20 è
incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le
associazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di
utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le
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modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti
concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta
accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per
l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento
deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di
riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i
termini per la presentazione delle richieste di finanziamento
dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai
finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti,
le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i
comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di
cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di
parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000.
29. 02. (Nuova formulazione). La Commissione.
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