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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118164
ALA0730-0026
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...(A.C. 332 - sezione 4) ...EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 29.
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
  (Istituzione della Commissione di indagine sull'esclusione
                          sociale).
       Sostituirlo con i seguenti:
                           Art. 29.
  (Istituzione della commissione di indagine sull'esclusione
                          sociale).
     1.  E' istituita, in sostituzione dell'esistente
  Commissione di indagine sulla povertà, presso la Presidenza
  del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine
  sull'esclusione sociale.
     2.  La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
  effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
  nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
  occorrenti per indagini sulla povertà, sulle condizione di
  discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari
  opportunità in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
  istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
  per rimuovere cause e conseguenze dell'esclusione sociale e di
  promuovere valutazioni sull'effetto del medesimo fenomeno.  La
  Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed,
  annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini
  svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate,
  anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui
  all'articolo 18.
     3.  Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
  riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
  dell'esclusione sociale, sulla base dalla relazione, di cui al
  secondo periodo del comma 2.
     4.  La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette
  studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
  dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del
  Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati
  dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei
  Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
  di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui
  all'articolo 1, comma 4, e due scelti dal Ministro per la
  solidarietà sociale, per un periodo di tre anni.  I componenti
  della Commissione possono essere nominati per un massimo di
  due volte consecutive.
     5.  La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto
  all'interno della stessa.  Le funzioni di segreteria della
  Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per
  gli affari sociali.  Per l'adempimento dei propri compiti la
  Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
  degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
     6.  Gli oneri derivanti dal funzionamento della
  Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui,
  sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di
  cui all'articolo 20.
 
                              Pag. 12
 
                       Art. 29- bis.
  (Istituzione della commissione d'indagine sulla
                          famiglia).
     1.  E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.
     2.  La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
  effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
  nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
  occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della
  famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
  istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
  per favorire la tutela e la protezione della famiglia.  La
  Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed,
  annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini
  svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate,
  anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui
  all'articolo 18.
     3.  La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette
  studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
  dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del
  Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati
  dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei
  Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
  di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui
  all'articolo 1, comma 4, due scelti dal Ministro per la
  solidarietà sociale, per un periodo di tre anni.  I componenti
  della Commissione possono essere nominati per un massimo di
  due volte consecutive.
     4.  La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto
  all'interno della stessa.  Le funzioni di segreteria della
  Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per
  gli affari sociali.  Per l'adempimento dei propri compiti la
  Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
  degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
     5.  Gli oneri derivanti dal funzionamento della
  Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui,
  sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di
  cui all'articolo 20.
  Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
     Al comma 1, sostituire le parole:  E' istituita
  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
  Commissione di indagine sull'esclusione sociale  con le
  seguenti:  E' istituita presso la Presidenza del Consiglio,
  dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i
  servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta
  applicazione della presente legge, nonché di coordinare
  l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte
  a livello di enti locali.
  * 29. 7.  Volontè, Tassone.
     Al comma 1, sostituire le parole:  E' istituita
  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
  Commissione di indagine sull'esclusione sociale  con le
  seguenti:  E' istituita presso la Presidenza del Consiglio,
  dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i
  servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta
  applicazione della presente legge, nonché di coordinare
  l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte
  a livello di enti locali.
  * 29. 9.  Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu,
  Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno
  d'Alcontres.
     Al comma 1, dopo le parole:  E' istituita
  aggiungere le seguenti:  , in sostituzione dell'esistente
  Commissione di indagine sulla povertà.
  29. 2.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
     Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:  e
  sull'emarginazione  con le seguenti:  sulle condizioni di
  discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari
  opportunità.
  29. 3.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
 
                              Pag. 13
 
     Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le
  parole:  anche ai fini della predisposizione del Piano
  nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1
  dell'articolo 18 della presente legge.
  29. 5.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
     Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:  con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro per la solidarietà sociale  con le seguenti:
  e rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, con
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
  indicazione del Ministro per la solidarietà sociale.  Gli
  esperti di detta Commissione sono indicati rispettivamente:
  due dall'Unione province italiane, due dalla Conferenza dei
  presidenti delle regioni, due dal Ministro per la solidarietà
  sociale, uno dai rappresentanti dei soggetti del privato
  sociale di cui all'articolo 1, comma 4.  La commissione è
  presieduta da uno degli esperti eletto a maggioranza
  all'interno della stessa.
  29. 4.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
     Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
  29. 11.  Maura Cossutta, Saia.
       Al comma 5, dopo le parole:  della Commissione
  aggiungere le seguenti: ,  determinati nel limite massimo
  di lire 250 milioni annue.
  29. 12.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
  4-bis, del Regolamento)
     Al comma 5, dopo le parole:  della Commissione
  aggiungere le seguenti:  , quantificati in un massimo di
  300 milioni annui.
  29. 6.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
     Alla rubrica, sostituire le parole:  della
  Commissione di indagine sull'esclusione sociale  con le
  seguenti:  di una Commissione per i servizi sociali.
  * 29. 8.  Volontè, Tassone.
     Alla rubrica, sostituire le parole:  della
  Commissione di indagine sull'esclusione sociale  con le
  seguenti:  di una Commissione per i servizi sociali.
  * 29. 10.  Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu,
  Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno
  d'Alcontres.
       Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
                       Art. 29- bis.
  (Istituzione della commissione d'indagine sulla
                          famiglia).
     1.  E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.
     2.  La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
  effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
  nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
  occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della
  famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
  istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
  per favorire la tutela e la protezione della famiglia.  La
  Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed,
  annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini
  svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate,
  anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui
  all'articolo 18 della presente legge.
     3.  La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette
  studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
  dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del
  Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati
  dall'Unione province
 
                              Pag. 14
 
  d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
  delle province autonome di Trento e di Bolzano, due scelti dal
  Ministro per la solidarietà sociale, uno dai rappresentanti
  dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, per un periodo di
  tre anni.
     4.  La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto
  all'interno della stessa.  Le funzioni di segreteria della
  Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per
  gli affari sociali.  Per l'adempimento dei propri compiti la
  Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
  degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
     5.  Gli oneri derivanti dal funzionamento della
  Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui,
  sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di
  cui all'articolo 20.
  29. 01.  Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
            Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
                   29. 02 della Commissione
     All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
  comma 2, dopo le parole:  di volontariato  inserire le
  seguenti:  nonché gli enti di volontariato e di promozione
  sociale.
  0. 29. 02. 2.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
  comma 2, dopo le parole:  utilità sociale  inserire le
  seguenti:  nonché gli organismi del privato sociale.
  0. 29. 02. 1.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
  comma 2, dopo le parole:  utilità sociale  inserire le
  seguenti:  nonché le IPAB.
  0. 29. 02. 3.   (Testo così modificato nel corso
  della seduta).  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al
  comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:  e, ove
  possibile, nel mondo del lavoro.
  0. 29. 02. 4.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, dopo
  il comma 3 aggiungere il seguente:
     3- bis.  Alla ripartizione dei finanziamenti di cui al
  comma precedente si provvede entro il 28 febbraio di ogni
  anno.  La prima ripartizione viene effettuata entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo
  e coordinamento di cui al comma precedente.  Le regioni, entro
  sessanta giorni dal ricevimento dei finanziamenti, provvedono
  alla erogazione dei medesimi tra gli aventi diritto.
  0. 29. 02. 5.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
       Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
                       Art. 29- bis.
            (Interventi urgenti per le situazioni
                     di povertà estrema).
     1.  Allo scopo di assicurare il potenziamento degli
  interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle
  persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle
  persone senza fissa dimora, il Fondo di cui all'articolo 20 è
  incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno
  degli anni 2001 e 2002.
     2.  Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le
  associazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di
  utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le
 
                              Pag. 15
 
  modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti
  concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta
  accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per
  l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
     3.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento
  deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la
  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di
  riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i
  termini per la presentazione delle richieste di finanziamento
  dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai
  finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti,
  le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i
  comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di
  cui al presente articolo sono considerati prioritari.
     4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
  e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
  proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di
  parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 2000.
  29. 02.  (Nuova formulazione).  La Commissione.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= TX PAGINIZ=0011 RIGINIZ=019 PAGFIN=0015 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=15 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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