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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118166
ALA0730-0028
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...(A.C. 332 - sezione 5) EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 30.
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
                        (Abrogazioni).
     Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole
  da:  30 marzo 1971  fino alla fine del comma con le
  seguenti:  11 febbraio 1980, n. 18, e successive
  modificazioni, nonché le disposizioni della legge 30 marzo
  1971, n. 118, ad eccezione degli articoli 2, 24, 26, 27, 28,
  comma 1, 30 e 31.
  30. 1.  Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
  Ciani.
       Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  30
  marzo 1971, n. 118,  aggiungere le seguenti:  ad
  esclusione dell'articolo 28.
  * 30. 2.  Gardiol.
       Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  30
  marzo 1971, n. 118,  aggiungere le seguenti:  ad
  esclusione dell'articolo 28.
  * 30. 3.  Maura Cossutta, Saia.
 
                              Pag. 16
 
            Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
                      30. 01 del Governo
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sostituire le parole da:  La Presidenza del Consiglio
  fino a  funzioni statali  con le seguenti:  ogni
  regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
  reclutamento di massimo cinque unità di personale dotate di
  professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali
  per lo svolgimento delle funzioni in campo
  socio-assistenziale.
       Conseguentemente:
       al medesimo comma 1 sopprimere il secondo periodo;
       al comma 2 sostituire le parole:  agli oneri di cui al
  comma 1  con le seguenti:  per la attuazione di quanto
  disposto dal presente articolo è istituito, presso il
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, un Fondo speciale, denominato Fondo nazionale per
  la gestione del personale per le politiche sociali.  Tale Fondo
  viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento
  del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di
  concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, sulla base delle unità di personale
  assunte da ogni regione.  All'onere derivante dalla
  costituzione di detto fondo.
  0. 30. 01. 7.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sostituire le parole da:  La Presidenza del Consiglio
  fino a  funzioni statali  con le seguenti:  Ogni
  regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
  reclutamento di personale dotato di professionalità ed
  esperienza in materia di politiche sociali per lo svolgimento
  delle funzioni in campo socio-assistenziale.
       Conseguentemente:
       al medesimo comma 1 sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  Il predetto personale può essere assunto nella
  misura massima di una persona ogni seicentomila
  abitanti;
       al comma 2 sostituire le parole:  agli oneri di cui al
  comma 1  con le seguenti:  per la attuazione di quanto
  disposto dal presente articolo è istituito, presso il
  Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione
  economica, un Fondo speciale denominato Fondo nazionale per la
  gestione del personale per le politiche sociali.  Tale Fondo
  viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento
  del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di
  concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, sulla base delle unità di personale
  assunte da ogni regione.  All'onere derivante dalla
  costituzione di detto fondo.
  0. 30. 01. 8.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sostituire le parole  n. 100  con le seguenti:  n. 5.
     Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:  7
  miliardi  con le seguenti:  350 milioni.
  0. 30. 01. 10.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sostituire le parole  n. 100  con le seguenti:  n.
  10.
     Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:  7
  miliardi  con le seguenti:  700 milioni.
  0. 30. 01. 2.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sostituire le parole  n. 100  con le seguenti:  n.
  25.
 
                              Pag. 17
 
     Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:  7
  miliardi  con le seguenti:  1.750 milioni.
  0. 30. 01. 4.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sostituire le parole  n. 100  con le seguenti:  n.
  50.
     Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:  7
  miliardi  con le seguenti:  3.500 milioni.
  0. 30. 01. 3.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sopprimere le seguenti parole:  politiche di integrazione
  degli immigrati.
  0. 30. 01. 5.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
  sopprimere le seguenti parole:  al predetto personale non si
  applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
  lettera  c),  della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  0. 30. 01. 6.  Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, sostituire
  le parole da:  Le procedure selettive  fino alla fine con
  le seguenti:  Le assunzioni avvengono in deroga ai termini
  ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27
  dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
     2.  Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 2 miliardi
  per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dal
  2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le
  politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 59, comma
  4, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, come rifinanziato ai
  sensi dell'articolo 20 della presente legge.
  0. 30. 01. 1.  La Commissione.
       Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
                           Art. 31.
                (Disposizioni sul personale).
     1.  La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata
  a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di n. 100
  unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in
  materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in
  particolare, delle funzioni statali previste dalla presente
  legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche
  di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non
  accompagnati.  Al predetto personale non si applica la
  disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
  c),  della legge 15 marzo 1997, n. 59.  Le procedure
  selettive avvengono nei termini e con le modalità di cui
  all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
  successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni
  sulla programmazione delle assunzioni previste dallo stesso
  articolo 39.
     2.  Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 7 miliardi
  annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
  all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
  449.
  30. 01.  Governo.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= TX PAGINIZ=0015 RIGINIZ=048 PAGFIN=0017 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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