| (Abrogazioni).
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole
da: 30 marzo 1971 fino alla fine del comma con le
seguenti: 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, nonché le disposizioni della legge 30 marzo
1971, n. 118, ad eccezione degli articoli 2, 24, 26, 27, 28,
comma 1, 30 e 31.
30. 1. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 30
marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: ad
esclusione dell'articolo 28.
* 30. 2. Gardiol.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 30
marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: ad
esclusione dell'articolo 28.
* 30. 3. Maura Cossutta, Saia.
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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
30. 01 del Governo
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio
fino a funzioni statali con le seguenti: ogni
regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di massimo cinque unità di personale dotate di
professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali
per lo svolgimento delle funzioni in campo
socio-assistenziale.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1 sopprimere il secondo periodo;
al comma 2 sostituire le parole: agli oneri di cui al
comma 1 con le seguenti: per la attuazione di quanto
disposto dal presente articolo è istituito, presso il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, un Fondo speciale, denominato Fondo nazionale per
la gestione del personale per le politiche sociali. Tale Fondo
viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento
del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di
concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base delle unità di personale
assunte da ogni regione. All'onere derivante dalla
costituzione di detto fondo.
0. 30. 01. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio
fino a funzioni statali con le seguenti: Ogni
regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di personale dotato di professionalità ed
esperienza in materia di politiche sociali per lo svolgimento
delle funzioni in campo socio-assistenziale.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1 sostituire il secondo periodo con il
seguente: Il predetto personale può essere assunto nella
misura massima di una persona ogni seicentomila
abitanti;
al comma 2 sostituire le parole: agli oneri di cui al
comma 1 con le seguenti: per la attuazione di quanto
disposto dal presente articolo è istituito, presso il
Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica, un Fondo speciale denominato Fondo nazionale per la
gestione del personale per le politiche sociali. Tale Fondo
viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento
del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base delle unità di personale
assunte da ogni regione. All'onere derivante dalla
costituzione di detto fondo.
0. 30. 01. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 5.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7
miliardi con le seguenti: 350 milioni.
0. 30. 01. 10. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n.
10.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7
miliardi con le seguenti: 700 milioni.
0. 30. 01. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n.
25.
Pag. 17
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7
miliardi con le seguenti: 1.750 milioni.
0. 30. 01. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n.
50.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7
miliardi con le seguenti: 3.500 milioni.
0. 30. 01. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sopprimere le seguenti parole: politiche di integrazione
degli immigrati.
0. 30. 01. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1
sopprimere le seguenti parole: al predetto personale non si
applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
0. 30. 01. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, sostituire
le parole da: Le procedure selettive fino alla fine con
le seguenti: Le assunzioni avvengono in deroga ai termini
ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 2 miliardi
per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dal
2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le
politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 59, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, come rifinanziato ai
sensi dell'articolo 20 della presente legge.
0. 30. 01. 1. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 31.
(Disposizioni sul personale).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata
a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di n. 100
unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in
materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in
particolare, delle funzioni statali previste dalla presente
legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche
di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non
accompagnati. Al predetto personale non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le procedure
selettive avvengono nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni
sulla programmazione delle assunzioni previste dallo stesso
articolo 39.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 7 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
30. 01. Governo.
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