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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118167
ALA0730-0029
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.17 dello stampato)
(A.C. 332 - sezione 6) ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
             (Istituzioni pubbliche di assistenza
                       e beneficenza).
     1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge il
 
                              Pag. 18
 
  Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante
  una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza
  e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
  6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
  principi e criteri direttivi:
       a)  definire l'inserimento nella programmazione
  regionale del sistema integrato di interventi e servizi
  sociali secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma
  6, della presente legge prevedendo anche modalità per la
  partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto
  dall'articolo 3, comma 2, lettera  b);
       b)  prevedere, nell'ambito del riordino della
  disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB
  che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona al
  fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente
  gestione degli stessi, assicurando autonomia statutaria,
  patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con
  il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
       c)  prevedere l'applicazione ai soggetti di cui
  alla lettera  b):
         1) di un regime giuridico del personale di tipo
  privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro
  autonomia;
         2) di forme di controllo relative all'approvazione
  degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese
  di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle
  alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica
  dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
       d)  prevedere la possibilità della trasformazione
  delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato
  fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di
  fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa
  vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la
  privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni
  statutarie e patrimoniali;
       e)  prevedere che le IPAB che svolgono
  esclusivamente attività di amministrazione del proprio
  patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di
  entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle
  tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e
  trasparenza ai fini della gestione di servizi alla persona;
  prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti
  di verifica della attività di amministrazione dei
  patrimoni;
       f)  prevedere linee di indirizzo e criteri che
  incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini
  della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle
  lettere  b)  e  c);
       g)  prevedere la possibilità di separare la
  gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo
  comunque la finalizzazione degli stessi alla realizzazione del
  sistema integrato di interventi e servizi sociali;
       h)  prevedere la possibilità di scioglimento delle
  IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle
  regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel
  campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le
  finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;
  salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB,
  l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse
  appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore
  di altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di
  interventi e servizi sociali.
     2.  Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
  sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui
  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
  e delle rappresentanze delle IPAB.  Lo schema di decreto è
  successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del
  parere delle competenti Commissioni parlamentari che si
  pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
     3.  Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi
  del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
  legislativo.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= FTX PAGINIZ=0017 RIGINIZ=060 PAGFIN=0018 RIGFIN=074 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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