| (Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il
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Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante
una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire l'inserimento nella programmazione
regionale del sistema integrato di interventi e servizi
sociali secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma
6, della presente legge prevedendo anche modalità per la
partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell'ambito del riordino della
disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB
che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona al
fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente
gestione degli stessi, assicurando autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con
il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui
alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo
privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro
autonomia;
2) di forme di controllo relative all'approvazione
degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese
di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle
alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica
dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione
delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato
fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di
fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa
vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la
privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni
statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono
esclusivamente attività di amministrazione del proprio
patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle
tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e
trasparenza ai fini della gestione di servizi alla persona;
prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti
di verifica della attività di amministrazione dei
patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che
incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini
della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle
lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la
gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo
comunque la finalizzazione degli stessi alla realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle
IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle
regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel
campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le
finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;
salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB,
l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse
appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore
di altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi
del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
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