| La Camera,
premesso che l'articolo 10 attribuisce al Governo delega
per la riforma delle IPAB prevedendo l'abrogazione della legge
n. 6972 del 1890 e la trasformazione delle IPAB stesse in
nuovi enti di diritto pubblico a larga autonomia o in persone
giuridiche di diritto privato;
considerato lo spessore storico di tali istituzioni,
tutte provenienti da antiche e consolidate iniziative private
di solidarietà sociale, ed il ruolo dalle stesse svolto nelle
comunità locali in cui sono radicate;
impegna il Governo
affinché venga garantito:
che la disciplina delle IPAB che manterranno la
personalità giuridica pubblica assicuri la necessaria
autonomia ai fini di una gestione ispirata ai criteri della
efficacia, efficienza, economicità;
che, ai fini della assunzione della personalità
giuridica di diritto privato da parte delle IPAB, nell'ambito
della "normativa vigente" si tenga conto dei criteri contenuti
nella sentenza n. 396 del 1988 della Corte costituzionale e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 1990, nonché di quelli di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
relativi alle istituzioni operanti nel settore educativo;
che nei casi di scioglimento delle IPAB venga data
prioritariamente applicazione alle norme statutarie sulla
devoluzione dei beni in relazione all'articolo 31 del codice
civile, con destinazione alle altre ex IPAB operanti in
settori affini.
9/332/5. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese,
Volonté.
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