| La Camera,
Considerato che le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972,
rappresentano una realtà fondamentale nel campo
dell'assistenza e dei servizi sociali fondata su una lunga
tradizione e su una consolidata esperienza nel settore;
Rilevato che in tale realtà è essenziale garantire
l'attuazione del principio di sussidiarietà onde evitare
qualsiasi intervento statalistico e lesivo delle autonomie
locali in cui le IPAB rappresentano istituzioni pubbliche non
territoriali,
impegna il Governo
1) a consentire alle IPAB di partecipare alla
programmazione degli interventi e dei servizi di natura
sociale, di attuare in pieno il principio di sussidiarietà e
di prevedere una piena integrazione tra pubblico e privato
complementare, riconoscendo fondamentalmente alle IPAB la
natura di istituzioni locali non territoriali;
2) a salvaguardare le caratteristiche di fondo delle
normative vigenti in materia che già prevedono norme per
assicurare autonomia statutaria patrimoniale, contabile e
tecnica pienamente compatibili con l'esigenza di una adeguata
vigilanza e controllo rispettosi dell'autonomia anche
gestionale;
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3) a salvaguardare la competenza regionale delle forme
di controllo preventivo e successivo già previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 616;
4) a considerare solo come soluzione estrema lo
scioglimento delle IPAB e la devoluzione dei patrimoni ad
altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di interventi e
servizi sociali solo in quanto IPAB d'interesse sociale e non
scolastico, in quanto è essenziale garantire la destinazione
dei beni ai beneficiari nonché il pieno rispetto delle libere
volontà dei donanti.
9/332/6. Porcu, Burani Procaccini, Lucchese, Volonté.
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