| (Definizioni).
Al comma 1, alla lettera a) premettere la
seguente:
0 a) acque termali: le acque minerali naturali,
di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e
successive modificazioni ed integrazioni, utilizzate a fini
terapeutici.
2. 1. Governo.
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Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le
cure aggiungere le seguenti: , che utilizzano acque
termali o loro derivati,
2. 2. Governo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguente
lettera:
e) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque
minerali e termali.
*2. 5. Cè, Dalla Rosa, Galli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguente
lettera:
e) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque
minerali e termali.
*2. 6. Debiasio Calimani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango
termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "Spa
(salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con
riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia
terapeutica ai sensi del comma 1, lettera a).
Conseguentemente all'articolo 14, comma 2, dopo le
parole: dal comma 1, aggiungere le seguenti: e
dall'articolo 2, comma 2.
2. 10. Le Commissioni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I termini "terme", "termale", "cure termali", "acqua
minerale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale",
"thermae", "Spa (salus per aquam) " sono utilizzati
esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal
comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4,
comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati
nelle stesse disposizioni.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo le
parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e
dall'articolo 2, comma 2.
2. 7. Cè, Dalla Rosa, Galli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I termini "terme", "termale", "cure termali", "fango
termale", "idrotermale", " thermae ", "Spa (salus per
aquam) " sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle
fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal
successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i
requisiti indicati nelle stesse disposizioni.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo le
parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e
dall'articolo 2, comma 2.
2. 8. Cè, Dalla Rosa, Galli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I termini "terme", "termale", "cure termali", "acqua
termale", "acqua minerale", "fango termale", "idrotermale",
"idrominerale", " thermae " e "Spa (salus per
aquam) " possono essere utilizzati esclusivamente con
riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente
articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione
che sussistano i requisiti indicati nelle stesse
disposizioni.
*2. 4. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella,
Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I termini "terme", "termale", "cure termali", "acqua
termale", "acqua minerale", "fango termale", "idrotermale",
"idrominerale", " thermae " e "Spa (salus per
aquam) " possono essere utilizzati esclusivamente con
riferimento alle fattispecie
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definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo
articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti
indicati nelle stesse disposizioni.
*2. 9. Battaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I termini "terme", "termale", "cure/terapie
termali", "acqua minerale", "acqua termale", "idrotermale",
"idrominerale", " thermae ", "Spa" devono essere
utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie
definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo
articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti
indicati nelle stesse disposizioni.
2. 3. Debiasio Calimani.
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