| (Stabilimenti termali).
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle
aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione
mineraria o di subconcessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali
utilizzate;
b) utilizzano, per finalità terapeutiche, fanghi,
sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili,
vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, nonché
acque minerali e termali, qualora le proprietà terapeutiche di
queste ultime siano state riconosciute ai sensi degli articoli
6, primo comma, lettera t), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale,
rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai
sensi dell'articolo 8- quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999.
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