| (Stabilimenti termali).
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:
fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le
seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia
naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori
e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto.
*3. 4. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella,
Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:
fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le
seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia
naturali sia
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artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto.
*3. 7. Debiasio Calimani.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:
fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le
seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia
naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori
e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto.
*3. 8. Cè, Dalla Rosa, Galli.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia
artificialmente preparati, aggiungere le seguenti: erbe
medicinali, fieno,
3. 1. Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.
Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) rispettano i contratti nazionali di lavoro e
applicano integralmente la normativa vigente in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. 6. Edo Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1- bis. Gli stabilimenti termali possono erogare, in
appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo
attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi
cutanei presenti.
1- ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
3. 13. Le Commissioni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Gli stabilimenti termali non possono
erogare prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello
di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso
l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei
presenti. Del pari è vietato l'utilizzo nei centri estetici di
fanghi sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e
simili, acque minerali e/o termali le cui proprietà
terapeutiche siano state riconosciute ai sensi delle
disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
3. 11. Landi di Chiavenna.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Le cure termali erogate negli stabilimenti
delle aziende termali prevedono l'utilizzo di apparecchi
elettromagnetici e/o elettromeccanici esclusivamente per uso
terapeutico. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,
emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto recante norme dirette a
determinare le caratteristiche tecnico dinamiche e i
meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e
di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanità è delegato ad elaborare
l'elenco degli apparecchi elettromagnetici e/o
elettromeccanici da utilizzare esclusivamente per uso
terapeutico. L'elenco è aggiornato con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio
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e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della
sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore
termale e delle normative comunitarie vigenti.
3. 12. Landi di Chiavenna.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti
normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti
termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
3. 3. Governo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Gli atti di cui al comma 1, lettera
a), devono essere verificati dagli organi competenti e
revocati in caso di mancato rispetto delle disposizioni di
legge vigenti.
3. 2. Scaltritti, Massidda.
Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto
degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.
*3. 5. Guidi, Massidda, Cuccu, Baia monte, Divella,
Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.
Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto
degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.
*3. 9. Cè, Dalla Rosa, Galli.
Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto
degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.
*3. 10. Debiasio Calimani.
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