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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118191
ALA0730-0053
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C424, C739, C818, C976, C1501, C1975, C2225, C2487, C2877. TESTIASS
...C424, C739, C818, C976, C1501, C1975, C2225, C2487, C2877.
...(A.C. 424 - sezione 3) EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
                   (Stabilimenti termali).
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole da:
  fanghi,  fino a:  riconosciute ai sensi  con le
  seguenti:  acque minerali e termali, nonché fanghi, sia
  naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori
  e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
  proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state
  riconosciute ai sensi del combinato disposto.
  *3. 4.  Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella,
  Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole da:
  fanghi,  fino a:  riconosciute ai sensi  con le
  seguenti:  acque minerali e termali, nonché fanghi, sia
  naturali sia
 
                              Pag. 38
 
  artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
  nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
  proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state
  riconosciute ai sensi del combinato disposto.
  *3. 7.  Debiasio Calimani.
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole da:
  fanghi,  fino a:  riconosciute ai sensi  con le
  seguenti:  acque minerali e termali, nonché fanghi, sia
  naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori
  e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
  proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state
  riconosciute ai sensi del combinato disposto.
  *3. 8.  Cè, Dalla Rosa, Galli.
       Al comma 1, lettera  b),  dopo le parole:  sia
  artificialmente preparati,  aggiungere le seguenti:  erbe
  medicinali, fieno,
  3. 1.  Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.
       Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
     e)  rispettano i contratti nazionali di lavoro e
  applicano integralmente la normativa vigente in materia di
  sicurezza sui luoghi di lavoro.
  3. 6.  Edo Rossi.
     Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
     1- bis.  Gli stabilimenti termali possono erogare, in
  appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti
  sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
  prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
  migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo
  attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi
  cutanei presenti.
     1- ter.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
  2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le
  prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
  a).
  3. 13.   Le Commissioni.
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
       1- bis.  Gli stabilimenti termali non possono
  erogare prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie
  del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello
  di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
  proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso
  l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei
  presenti.  Del pari è vietato l'utilizzo nei centri estetici di
  fanghi sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e
  simili, acque minerali e/o termali le cui proprietà
  terapeutiche siano state riconosciute ai sensi delle
  disposizioni di cui alla lettera  b)  del comma 1 del
  presente articolo.
  3. 11.  Landi di Chiavenna.
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
       1- bis.  Le cure termali erogate negli stabilimenti
  delle aziende termali prevedono l'utilizzo di apparecchi
  elettromagnetici e/o elettromeccanici esclusivamente per uso
  terapeutico.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,
  emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, un decreto recante norme dirette a
  determinare le caratteristiche tecnico dinamiche e i
  meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e
  di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi.  Il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
  concerto con il Ministro della sanità è delegato ad elaborare
  l'elenco degli apparecchi elettromagnetici e/o
  elettromeccanici da utilizzare esclusivamente per uso
  terapeutico.  L'elenco è aggiornato con decreto del Ministero
  dell'industria, del commercio
 
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  e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della
  sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore
  termale e delle normative comunitarie vigenti.
  3. 12.  Landi di Chiavenna.
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
       1- bis.  Le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti
  normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti
  termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture
  sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
  riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
  epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
  3. 3.  Governo.
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
         1- bis.  Gli atti di cui al comma 1, lettera
  a),  devono essere verificati dagli organi competenti e
  revocati in caso di mancato rispetto delle disposizioni di
  legge vigenti.
  3. 2.  Scaltritti, Massidda.
       Al comma 2, sopprimere le parole da:  nel rispetto
  degli accordi contrattuali  fino alla fine del comma.
  *3. 5.  Guidi, Massidda, Cuccu, Baia   monte, Divella,
  Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.
       Al comma 2, sopprimere le parole da:  nel rispetto
  degli accordi contrattuali  fino alla fine del comma.
  *3. 9.  Cè, Dalla Rosa, Galli.
       Al comma 2, sopprimere le parole da:  nel rispetto
  degli accordi contrattuali  fino alla fine del comma.
  *3. 10.  Debiasio Calimani.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0053 TIPDOC=P DOCTIT=0047 COMM= TX PAGINIZ=0037 RIGINIZ=049 PAGFIN=0039 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=39 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0053 TIPDOCP DOCTIT0047 NDOC0047



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