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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118192
ALA0730-0054
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.54 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C424, C739, C818, C976, C1501, C1975, C2225, C2487, C2877. TESTIASS
...C424, C739, C818, C976, C1501, C1975, C2225, C2487, C2877.
(A.C. 424 - sezione 4) ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 4.
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
             (Erogazione delle cure termali). 
     1.  Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo
  29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con
  decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono individuate le patologie per il cui trattamento è
  assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
  Servizio sanitario nazionale.  Il decreto di cui al presente
  comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale
  i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e
  neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuloleso
  e per la riabilitazione della funzione respiratoria e delle
  funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi
  previste.
     2.  Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del
  decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
  662, provvede all'individuazione dei percorsi diagnostici e
  terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate
  dal medesimo decreto prevedendone l'articolazione in cicli di
  applicazione singoli o combinati.
     3.  Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato
  periodicamente dal Ministro della sanità sulla base
  dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei
  programmi di ricerca di cui all'articolo 6.
     4.  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  promuove intese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare la
  necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in
  rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e
  delle relative prestazioni.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0054 TIPDOC=P DOCTIT=0047 COMM= FTX PAGINIZ=0039 RIGINIZ=031 PAGFIN=0039 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=39 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0054 TIPDOCP DOCTIT0047 NDOC0047



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