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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118193
ALA0730-0055
Allegato A n. 730 del 31 maggio 2000 (ALA13-730)
(suddiviso in 57 Unità Documento)
Unità Documento n.55 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C424, C739, C818, C976, C1501, C1975, C2225, C2487, C2877. TESTIASS
...C424, C739, C818, C976, C1501, C1975, C2225, C2487, C2877.
Pag. 40 ...(A.C. 424 - sezione 4) EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 4
ZZALA ZZRES ZZALA310500 ZZALA000531 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA730 ZZ13 ZZTX
               (Erogazioni delle cure termali).
       Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:
  respiratoria  con la seguente:  cardiorespiratoria.
  *4. 2.  Cè, Dalla Rosa, Galli.
       Al comma 1, secondo periodo, sostituire la
  parola:  respiratoria  con la seguente:
  cardiorespiratoria.
  *4. 3.  Debiasio Calimani.
       Al comma 2, sostituire le parole da:  ai sensi
  dell'articolo 1  fino alla fine del comma con le seguenti:
  con proprio provvedimento emana linee guida concernenti
  l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati
  per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al
  comma 1.
  4. 4.  Cè, Dalla Rosa, Galli.
       Sostituire il comma 4 con il seguente:
       4.  L'unitarietà del sistema termale nazionale,
  necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità
  del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da
  appositi accordi stipulati, con la partecipazione del
  Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali
  maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali
  accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme
  previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28
  agosto 1997, n. 281.
  *4. 1.  Guidi, Massidda, Cuccu, Baia   monte, Divella,
  Burani Procaccini, Stagno d'Alcontres, Filocamo.
       Sostituire il comma 4 con il seguente:
       4.  L'unitarietà del sistema termale nazionale,
  necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità
  del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da
  appositi accordi stipulati, con la partecipazione del
  Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali
  maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali
  accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme
  previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28
  agosto 1997, n. 281.
  *4. 5.  Debiasio Calimani.
 
DATA=000531 FASCID=ALA13-730 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0730 TOTPAG=0041 TOTDOC=0057 NDOC=0055 TIPDOC=P DOCTIT=0047 COMM= TX PAGINIZ=0040 RIGINIZ=001 PAGFIN=0040 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=40 SORTRES=0005315 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00730 SORTNAV=5³005312 00730 300000 ZZALA730 NDOC0055 TIPDOCP DOCTIT0047 NDOC0047



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