| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in
titolo.
Maria Celeste NARDINI, presidente, comunica che
nella seduta di ieri le Commissioni Giustizia e Esteri hanno
proceduto all'approvazione di alcuni emendamenti al
provvedimento in esame. Tali emendamenti sono stati messi a
disposizione del Comitato.
Franco FRATTINI, relatore, illustra il contenuto
del disegno di legge che giunge in terza lettura presso la
Camera dei Deputati. Il Comitato, pertanto, dovrà concentrare
la sua attenzione esclusivamente sulle disposizioni modificate
dal Senato, che risultano numerose e di notevole portata.
Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica
di una serie di atti internazionali in materia di tutela degli
interessi finanziari della Comunità europea, lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della
Comunità europea o degli Stati membri dell'Unione europea, e
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali. Il disegno di legge
contiene anche disposizioni normative di carattere sostanziale
che recepiscono le indicazioni derivanti dai predetti atti
internazionali.
Come già anticipato, il Senato ha apportato numerose
modifiche al testo licenziato dalla Camera lo scorso 24 marzo
1999 riscrivendo, in particolare, la norma di delega relativa
alla responsabilità amministrativa delle società. Risulta
estesa la platea dei soggetti interessati, comprendendovi
oltre alle persone giuridiche private e le società, anche le
associazioni prive di personalità giuridica; è ricondotta alla
competenza del giudice penale la irrogazione delle sanzioni a
tali soggetti; risulta ampliata la sfera dei reati commessi
dagli amministratori, in connessione
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ai quali trovano applicazione le ipotesi di responsabilità
delle società, introducendovi il reato di peculato, nonché
quelli in materia di tutela dell'ambiente e del territorio,
quelli relativi alla tutela dell'incolumità pubblica e alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Senato, inoltre, ha introdotto una ulteriore norma di
delega, relativa alle modalità sulla base delle quali gli
organi giurisdizionali possono chiedere alla Corte di
giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via
pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sugli
interessi finanziari e sul primo protocollo della stessa.
Rileva preliminarmente che le Commissioni molto
opportunamente hanno proceduto alla soppressione di parte
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12. Tale
disposizione, peraltro introdotta dal Senato, destava
perplessità in quanto demandava - in modo non conforme al
principio di completezza e specificità delle disposizioni di
delega - al decreto legislativo l'individuazione tassativa dei
reati in materia di tutela dell'ambiente e dell'incolumità
pubblica, e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
all'accertamento dei quali sono collegate le ipotesi di
responsabilità delle società. La disposizione formulata in tal
modo consentiva, infatti, di modulare l'intervento del Governo
in modo eccessivamente ampio.
Nello stesso articolo, peraltro, alla lettera g) del comma
1, risultano non individuati chiaramente, in favore del
legislatore delegato, i criteri per la determinazione delle
fattispecie che costituiscono il presupposto per
l'applicazione di alcune sanzioni aggiuntive a quelle
pecuniarie.
Formula, inoltre, una riflessione in merito all'articolo
4, comma 2, che, inserendo l'articolo 640- quater nel
codice di procedura penale, rinvia all'interprete
l'individuazione delle fattispecie in cui risulta possibile
l'applicazione dell'articolo 322- ter del codice di
procedura penale "in quanto applicabile". In questo modo il
legislatore lascia all'interprete il compito di coordinare le
discipline in questione.
Conclusivamente ricorda che il Comitato in numerose
occasioni ha rilevato l'opportunità che il termine per
l'espressione del parere parlamentare decorra dalla data di
assegnazione dello schema di decreto legislativo e non dalla
trasmissione dello stesso, in modo da dare maggiore certezza
circa i tempi a disposizione delle competenti commissioni
parlamentari. Nel testo in esame tale esigenza non risulta
presa in considerazione.
Franco CORLEONE, sottosegretario di Stato, circa
l'ultimo punto affrontato dal relatore conviene sulla
richiesta avanzata ritenendola condivisibile. Reputa, altresì,
condivisibili le perplessità espresse dal relatore
relativamente al rinvio alle norme applicabili dell'articolo
322 del codice di procedura penale.
Maria Celeste NARDINI, presidente, concorda con
le osservazioni formulate dal relatore portando all'attenzione
del Comitato alcune considerazioni emerse anche nel corso di
recenti dibattiti in Aula, secondo le quali i pareri del
Comitato risultano ancora troppo largamente disattesi.
Franco FRATTINI, relatore, alla luce del
dibattito testé svolto formula la seguente proposta di
parere:
"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 5491-B,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
di cui al comma 6 del citato articolo 16- bis:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, comma 2, al capoverso, sia sostituito
l'inciso "in quanto applicabili" con la individuazione delle
disposizioni non ritenute di volta in volta applicabili,
evitando così di lasciare all'interprete il compito di
coordinare le discipline in questione definendo in sede
applicativa le disposizioni cui il legislatore fa rinvio.
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all'articolo 13, secondo periodo, occorre prevedere che
il termine per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni sugli schemi dei decreti legislativi di
cui agli articoli 12 e 13 decorra a far data dall'assegnazione
dei medesimi schemi.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 12, comma 1, lettera g), per quanto
riguarda le fattispecie che costituiscono il presupposto per
l'applicazione di alcune sanzioni (elencate nei punti da 1 a
7) in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, nonché per quanto
riguarda la scelta tra le sanzioni stesse, appare opportuno un
maggior livello di definizione delle fattispecie medesime,
altrimenti in parte rimesse all'individuazione discrezionale
del legislatore delegato".
Il Comitato approva.
La seduta termina alle 11.40.
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