| 1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
"La famiglia ha diritto di ottenere gli interventi di
sostegno e di aiuto necessari per far fronte ai suoi compiti.
Se la famiglia non è comunque in grado di soddisfare questo
diritto e se la sua inidoneità risulta irreversibile, il
minore ha diritto ad essere inserito in una nuova
famiglia".
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