| Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento
rinviato nella seduta del 30 maggio 2000.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE, presidente, dà conto
dei pareri espressi dalle Commissioni I, V, XI e del Comitato
per la legislazione
Francesco BONITO (DS-U) rileva, in merito al parere
della I Commissione, che non risultano condivisibili le due
condizioni contenute nel suddetto parere. Per quanto riguarda
la prima condizione, con cui si sollecitano le Commissioni ad
una esplicita specificazione dei casi di particolare gravità
cui si riferisce la lettera g) dell'articolo 12, osserva
che tale lettera si riferisce a condotte già individuate dal
disegno di legge in esame all'articolo 12, comma 1, lettera
a), non prevedendo pertanto alcuna introduzione di nuove
figure di reato. Spetterà al giudice, nell'applicare le
disposizioni sanzionatorie, individuare nel caso concreto i
casi di particolare gravità in base ai quali dovranno essere
applicate sanzioni ulteriori rispetto a quelle pecuniarie.
Ricordando che nell'ordinamento vi sono norme sanzionatorie
che demandano alla discrezionalità del giudice il compito di
individuare casi di particolare gravità in relazione alla
Commissione di determinati reati, rileva che la lettera
g) dell'articolo 12 non viola l'articolo 76 della
Costituzione, poiché non attribuisce al legislatore delegato
una discrezionalità eccessiva rispetto ai parametri sanciti in
tale articolo. In relazione alla seconda condizione, che
presuppone una asserita violazione dei principi di tassatività
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e di legalità del sistema penale, evidenzia parimenti che la
norma fa comunque rinvio alle fattispecie previste
dall'articolo 12, senza introdurre nuove figure di reato. Per
quanto riguarda le osservazioni contenute nel suddetto parere,
rileva che di tratta di valutazioni di carattere politico,
sulle quali si potrà procedere nel corso dell'esame in
Assemblea ad un esaustivo ed esauriente approfondimento.
Rispetto al parere del Comitato per la legislazione, osserva
che l'inciso "in quanto applicabili", in relazione al quale si
muovono le censure del Comitato, risulta ampiamente utilizzato
nella legislazione vigente, rendendosi pertanto ammissibile il
mantenimento di tale dizione. In relazione alla seconda
osservazione formulata dal Comitato per la legislazione,
rileva che l'assegnazione è un atto interno
dell'organizzazione dei lavori della Camera; per cui risulta
più corretto risulta pertanto più corretto conservare il
termine "trasmissione", che invece è un atto istituzionale che
attiene ai rapporti tra organi costituzionali.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), presidente,
intervenendo in luogo dei relatori per la II Commissione e per
la III Commissione, dichiara di condividere le osservazioni
formulate dal deputato Bonito.
Michele SAPONARA (FI) preannuncia, a nome del gruppo di
Forza Italia, il voto di astensione sul provvedimento in
esame, riservandosi di valutare l'eventualità di manifestare
un diverso orientamento a seguito del successivo esame in
Assemblea. Sottolinea comunque che permangono forti
perplessità sul testo in esame in relazione alle previsioni
inerenti le forme di responsabilità delle persone
giuridiche.
Le Commissioni deliberano di dare mandato ai relatori,
Cesetti per la II Commissione e Trantino per la III
Commissione, di riferire favorevolmente in Assemblea sul
disegno di legge C. 5491-b, come modificato dalle Commissioni,
chiedono di essere autorizzate a riferire oralmente e nominano
il Comitato dei diciotto.
La seduta termina alle 13.15.
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