| Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, il
disegno di legge in esame, che reca l'autorizzazione alla
ratifica di una serie di atti internazionali elaborati sulla
base dell'articolo K 3 del trattato sull'Unione europea, è
stato già approvato dalla Camera e successivamente modificato
dal Senato, che ha apportato numerose modifiche e integrazioni
alle disposizioni di attuazione. Il testo è stato poi
ulteriormente modificato, nella seduta di ieri, dalle
Commissioni riunite II e III della Camera.
Dopo avere illustrato brevemente il contenuto del
provvedimento, formula alcuni rilievi sull'articolo 12, che
reca la delega al Governo per la definizione della nuova
disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche. Ricorda, in proposito, che il testo approvato
dalla Camera prevedeva l'applicazione della responsabilità
penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili
delle persone giuridiche e disponeva che l'applicazione delle
sanzioni amministrative fosse di competenza
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dell'autorità amministrativa, alla quale doveva essere
trasmessa la sentenza di accertamento della responsabilità
penale degli amministratori. Il Senato ha notevolmente
modificato il contenuto della disposizione, prevedendo a
carico delle persone giuridiche private, nonché delle
associazioni o enti privi di personalità giuridica, con
eccezione di quelli che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale, vale a dire partiti e sindacati, una forma di
responsabilità amministrativa che deriva dalla commissione di
reati da parte di coloro che svolgono funzioni di direzione o
di rappresentanza di dette società. Formula, conclusivamente,
la seguente proposta di parere:
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge 5491-B;
rilevato che esso reca l'autorizzazione alla ratifica e
all'esecuzione di una pluralità di atti internazionali;
considerato che il disegno di legge in esame prevede una
pluralità di disposizioni normative particolarmente innovative
nell'ordinamento italiano, tra le quali quelle relative
all'introduzione del nuovo istituto della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche private, delle società
e degli enti non riconosciuti, utilizzando peraltro una
terminologia - responsabilità amministrativa - che sta ad
indicare nel nostro ordinamento generalmente fattispecie di
responsabilità riconducibili al rapporto d'impiego o di
servizio con enti ed organismi pubblici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 12, comma 1, lettera g), siano
specificati i "casi di particolare gravità" nei quali si
prevede l'applicazione delle sanzioni aggiuntive a quelle
pecuniarie;
2) sia riformulata la disposizione dell'articolo 12,
comma 1, lettera m), nella parte in cui prevede la pena
della reclusione dai sei mesi a tre anni per gli
amministratori responsabili "di violazione degli obblighi e
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera
g) ", in modo da chiarire espressamente quale sia il
comportamento penalmente sanzionato, conformemente ai principi
di tassatività e legalità della fattispecie penale, e tenuto
conto del fatto che le predette sanzioni di cui alla lettera
g) sono previste come sanzioni aggiuntive, nei casi di
particolare gravità dei reati indicati alla lettera
a);
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, alinea, valuti la
Commissione l'opportunità di prevedere l'applicazione della
nuova disciplina della responsabilità amministrativa a tutte
le persone giuridiche, sia pubbliche che private, escludendo,
invece, tale applicabilità alle associazioni o enti privi di
personalità giuridica;
b) all'articolo 12, comma 1, lettera g), n.
5, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere,
analogamente alle sanzioni di cui ai numeri 1, 3, 4 e 6, che
l'esclusione dai finanziamenti sia " anche temporanea" e non
solo "temporanea".
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 9.25.
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