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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118205
SMC0656-0010
Bollettino Giunte e Commissioni n. 656 del 1 giugno 2000 - edizione definitiva - (SMC13-656)
(suddiviso in 88 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C5491B. LAVCOMM
C5491B.
Ratifica di Atti internazionali in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. C. 5491-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Marco BOATO.
Giovedì 1^ giugno 2000. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.
ZZSMC ZZRES ZZSMC010600 ZZSMC000601 ZZSMC000600 ZZSMC000000 ZZSMC656 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC1 ZZCP ZZHH ZZII ZZFF
     Marco BOATO (misto-verdi-U),  relatore,  il
  disegno di legge in esame, che reca l'autorizzazione alla
  ratifica di una serie di atti internazionali elaborati sulla
  base dell'articolo K 3 del trattato sull'Unione europea, è
  stato già approvato dalla Camera e successivamente modificato
  dal Senato, che ha apportato numerose modifiche e integrazioni
  alle disposizioni di attuazione.  Il testo è stato poi
  ulteriormente modificato, nella seduta di ieri, dalle
  Commissioni riunite II e III della Camera.
     Dopo avere illustrato brevemente il contenuto del
  provvedimento, formula alcuni rilievi sull'articolo 12, che
  reca la delega al Governo per la definizione della nuova
  disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
  giuridiche.  Ricorda, in proposito, che il testo approvato
  dalla Camera prevedeva l'applicazione della responsabilità
  penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili
  delle persone giuridiche e disponeva che l'applicazione delle
  sanzioni amministrative fosse di competenza
 
                              Pag. 10
 
  dell'autorità amministrativa, alla quale doveva essere
  trasmessa la sentenza di accertamento della responsabilità
  penale degli amministratori.  Il Senato ha notevolmente
  modificato il contenuto della disposizione, prevedendo a
  carico delle persone giuridiche private, nonché delle
  associazioni o enti privi di personalità giuridica, con
  eccezione di quelli che svolgono funzioni di rilievo
  costituzionale, vale a dire partiti e sindacati, una forma di
  responsabilità amministrativa che deriva dalla commissione di
  reati da parte di coloro che svolgono funzioni di direzione o
  di rappresentanza di dette società.  Formula, conclusivamente,
  la seguente proposta di parere:
     Il Comitato permanente per i pareri,
       esaminato il nuovo testo del disegno di legge 5491-B;
       rilevato che esso reca l'autorizzazione alla ratifica e
  all'esecuzione di una pluralità di atti internazionali;
       considerato che il disegno di legge in esame prevede una
  pluralità di disposizioni normative particolarmente innovative
  nell'ordinamento italiano, tra le quali quelle relative
  all'introduzione del nuovo istituto della responsabilità
  amministrativa delle persone giuridiche private, delle società
  e degli enti non riconosciuti, utilizzando peraltro una
  terminologia - responsabilità amministrativa - che sta ad
  indicare nel nostro ordinamento generalmente fattispecie di
  responsabilità riconducibili al rapporto d'impiego o di
  servizio con enti ed organismi pubblici;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
     con le seguenti condizioni:
       1) all'articolo 12, comma 1, lettera  g),  siano
  specificati i "casi di particolare gravità" nei quali si
  prevede l'applicazione delle sanzioni aggiuntive a quelle
  pecuniarie;
       2) sia riformulata la disposizione dell'articolo 12,
  comma 1, lettera  m),  nella parte in cui prevede la pena
  della reclusione dai sei mesi a tre anni per gli
  amministratori responsabili "di violazione degli obblighi e
  dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera
  g) ", in modo da chiarire espressamente quale sia il
  comportamento penalmente sanzionato, conformemente ai principi
  di tassatività e legalità della fattispecie penale, e tenuto
  conto del fatto che le predette sanzioni di cui alla lettera
  g)  sono previste come sanzioni aggiuntive, nei casi di
  particolare gravità dei reati indicati alla lettera
  a);
     e con le seguenti osservazioni:
       a)  all'articolo 12, comma 1, alinea, valuti la
  Commissione l'opportunità di prevedere l'applicazione della
  nuova disciplina della responsabilità amministrativa a tutte
  le persone giuridiche, sia pubbliche che private, escludendo,
  invece, tale applicabilità alle associazioni o enti privi di
  personalità giuridica;
       b)  all'articolo 12, comma 1, lettera  g),  n.
  5, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere,
  analogamente alle sanzioni di cui ai numeri 1, 3, 4 e 6, che
  l'esclusione dai finanziamenti sia " anche temporanea" e non
  solo "temporanea".
     Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
     La seduta termina alle 9.25.
 
DATA=000601 FASCID=SMC13-656 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=CP NSTA=0656 TOTPAG=0104 TOTDOC=0088 NDOC=0010 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D CN PAGINIZ=0009 RIGINIZ=025 PAGFIN=0010 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES=0006013 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00656 SORTNAV=5³006010 00656 b00000 ZZSMC656 NDOC0010 TIPDOCB DOCTIT0010 NDOC0010



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