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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118210
SMC0656-0015
Bollettino Giunte e Commissioni n. 656 del 1 giugno 2000 - edizione definitiva - (SMC13-656)
(suddiviso in 88 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.12 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
SEDE REFERENTE
C6333; C6613; C6419; C6845. LAVCOMM
C6333; C6613; C6419; C6845.
Repressione contrabbando tabacchi lavorati. C. 6333 Governo, C. 6613 Martinat e C. 6419 Fini e C. 6845 Casini.
(Seguito esame e rinvio).
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente. Alfredo MANTOVANO. Il sottosegretario Marianna LI CALZI. Il sottosegretario Alfiero GRANDI. Elio VELTRI. Michele SAPONARA. Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE. Francesco BONITO. Luigi SARACENI. Tiziana PARENTI. Pierluigi COPERCINI. Raffaele MAROTTA. Anna FINOCCHIARO FIDELBO, relatore. Argia Valeria ALBANESE.
Giovedì 1^ giugno 2000. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Marianna Li Calzi e Franco Corleone e il sottosegretario per le finanze Alfiero Grandi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC010600 ZZSMC000601 ZZSMC000600 ZZSMC000000 ZZSMC656 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato
  nella seduta del 30 maggio 2000.
 
                              Pag. 13
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  ricorda che
  nella seduta di martedì 30 maggio il relatore ha espresso il
  parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati
  (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni
  parlamentari del 30 maggio 2000).
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) sottolinea l'esigenza di
  procedere celermente all'esame del provvedimento il quale,
  nonostante che abbia ad oggetto una materia particolarmente
  delicata, si trova all'esame della Commissione ormai da circa
  tre mesi.  Ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento
  sulla sicurezza dei cittadini sono stati dichiarati
  inammissibili una serie di emendamenti sulla lotta al
  contrabbando dei tabacchi lavorati, presentati dai deputati di
  alleanza nazionale, in quanto si ritiene che questi erano
  attinenti al disegno di legge su tale materia presentato dal
  Governo su tale materia, il quale avrebbe avuto un  iter
  spedito.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  ricorda che
  tali emendamenti furono dichiarati inammissibili poiché
  attinenti a materia estranea rispetto a quella oggetto dei
  progetti di legge C. 465 ed abbinati, recanti disposizioni
  sulla sicurezza dei cittadini.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI esprime parere
  contrario sull'emendamento 1.58, si rimette alla Commissione
  sull'emendamento 1.14, esprime parere contrario sugli
  emendamenti 1.80, 1.20, 1.27, 1.1, 1.81, si rimette alla
  Commissione sugli emendamenti 1.2 e 1.15, esprime parere
  contrario sugli emendamenti 1.36, 1.82, 1.3, 1.50 e 1.4, si
  rimette alla Commissione sull'emendamento 1.33, mentre non
  condivide la portata dell'emendamento 1.5.
 
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI dichiara di essere
  favorevole all'emendamento 1.5, purché questo sia riformulato
  in maniera tale da includere comunque tra gli Stati nei quali
  siano state costituite società di persone o di capitali
  strumentali alla realizzazione del delitto di contrabbando
  tutti quegli Stati che costituiscono i cosiddetti paradisi
  fiscali.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI esprime parere
  contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.37, 1.16, 1.28, 1.23
  e 1.51.  Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6.
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che
  l'emendamento 1.6 debba essere riformulato prevedendo che
  colui che si dissocia dagli altri autori del delitto di
  contrabbando si adoperi non per la sottrazione di risorse
  rilevanti per la commissione di tali delitti, quanto piuttosto
  per la loro confisca.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  ritiene che
  sia corretta la formulazione dell'emendamento 1.6, in quanto
  l'istituto della confisca interviene in un momento successivo
  a quello della valutazione da parte del giudice della condotta
  di dissociazione del soggetto imputato.
 
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che sia
  comunque opportuno prevedere nella disposizione che la
  dissociazione debba consentire l'effettiva sottrazione delle
  risorse rilevanti per la commissione dei delitti di
  contrabbando.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di condividere le
  osservazioni del Presidente, per cui suggerisce di riformulare
  l'emendamento 1.6 prevedendo che la dissociazione debba
  consentire l'effettiva individuazione delle risorse rilevanti
  per la commissione dei delitti di contrabbando.
 
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI condivide il
  suggerimento del deputato Mantovano.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI si rimette alla
  Commissione sull'emendamento 1.34, esprime parere favorevole
  sull'emendamento 1.53, si rimette alla Commissione
  sull'emendamento 1.7, ed
 
                              Pag. 14
 
  esprime parere contrario sugli emendamento 1.24 e 1.17.  A
  proposito di questi due ultimi emendamenti, dichiara che il
  Governo non è contrario alla previsione della immediata
  notizia che deve essere data alla autorità giudiziaria in
  ordine all'acquisto simulato di tabacchi lavorati di
  contrabbando, come già avviene nel caso di acquisto simulato
  di stupefacenti, mentre in ordine alla preventiva
  autorizzazione di tali operazioni da parte del procuratore
  nazionale antimafia rileva che sarebbe opportuno attribuire
  tale competenza ai procuratori distrettuali antimafia, al fine
  di non appesantire eccessivamente le procedure.  Si rimette
  comunque alla Commissione in ordine alla opportunità di
  prevedere l'obbligo di dare immediata notizia delle operazioni
  simulate all'autorità giudiziaria.  Esprime parere favorevole
  sull'emendamento 1.8. Esprime parere contrario
  sull'emendamento 1.31, mentre rinvia ad un intervento
  successivo il parere sugli emendamenti 1.9 e 1.32.  Esprime
  parere favorevole sull'emendamento 1.10, esprime parere
  contrario sugli emendamenti 1.18, 1.35, 1.19, 1.11 e 1.38,
  mentre rinvia ad un intervento successivo il parere sugli
  emendamenti 1.12 e 1.13, esprime parere contrario
  sull'emendamento 1.39, si rimette alla Commissione
  sull'emendamento 1.25, esprime parere contrario
  sull'emendamento 1.40, si rimette alla Commissione
  sull'emendamento 1.26, esprime parere contrario sugli
  emendamenti 1.41, 1.29, 1.30 e 2.1. Si rimette alla
  Commissione sull'emendamento 2.2. Esprime parere contrario
  sugli emendamenti 3.1, 4.4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.8, 4.2, 4.7, 4.3,
  4.9, 4.10, 5.2, 5.8, 5.1, 5.3 e 5.4. Rinvia ad un intervento
  successivo il parere sull'emendamento 6.1, esprime parere
  contrario sull'emendamento 6.3, esprime parere favorevole
  sull'emendamento 6.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.4,
  6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.
 
     Elio VELTRI (misto) sottolinea che l'atteggiamento
  contraddittorio dei rappresentanti del Governo sugli
  emendamenti presentati, ha portato il sottosegretario Li Calzi
  a non esprimere il parere su alcuni emendamenti del relatore
  sui quali, a quanto pare, non vi è convergenza di vedute tra i
  due rappresentanti del Governo presenti in Commissione.
  Osserva che il testo in esame ed i pareri che sono stati
  espressi dal relatore e dal sottosegretario Li Calzi sugli
  emendamenti presentati sono in contrasto con quelle
  dichiarazioni del presidente della Commissione d'inchiesta sul
  fenomeno della mafia e del Ministro delle Finanze, dalle quali
  emerge la lacunosità della normativa vigente in materia di
  contrabbando.  Rileva che gli emendamenti da lui presentati,
  sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere
  contrario, sono stati formulati tenendo conto dei rilievi e
  delle questioni che il procuratore nazionale antimafia e gli
  esponenti del Corpo di polizia, dell'Arma dei carabinieri e
  della Guardia di finanza hanno espresso nel corso delle
  audizioni in materia di contrabbando che si sono tenute presso
  sia la Commissione Giustizia sia la Commissione d'inchiesta
  sul fenomeno della mafia.  E' pertanto quanto mai singolare che
  su tali emendamenti il relatore ed il Governo si siano
  espressi in senso contrario.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) invita i rappresentanti del
  Governo a chiarire in maniera certa ed inequivoca quale sia la
  posizione dell'esecutivo in ordine agli strumenti che debbano
  essere predisposti per la lotta al contrabbando.  Osserva che
  il testo unificato in esame, che in gran parte riprende le
  disposizioni del disegno di legge governativo C. 6333, oltre
  ad essere formulato in maniera tecnicamente non corretta, non
  può essere considerato un sostanziale passo in avanti nella
  lotta contro il fenomeno del contrabbando dei tabacchi
  lavorati, non recependo alcuna delle istanze che sono
  pervenute al Parlamento dalle forze dell'ordine, le quali
  combattono sul campo i contrabbandieri, subendo peraltro gravi
  perdite anche a causa di una lacunosa legislazione in materia.
  E' pertanto sconcertante che il relatore ed il Governo abbiano
  espresso parere contrario anche su quegli emendamenti che sono
  diretti a migliorare il
 
                              Pag. 15
 
  testo in esame prevedendo delle sanzioni adeguate alla
  gravità di quei fatti illeciti che il provvedimento dovrebbe
  punire.  L'opposizione non può assistere al rallentamento
  dell'esame dei provvedimenti sulla lotta al contrabbando con
  la stessa indifferenza con la quale assiste al congelamento
  dell'esame dei provvedimenti in materia di sicurezza, in
  quanto mentre questi, così come sono stati formulati dalla
  maggioranza, sono del tutto inutili, gli altri dovrebbero
  invece porre fine all'esasperazione che si vive in quelle
  regioni, quale ad esempio la Puglia, dove il contrabbando
  provoca vittime tra le forze dell'ordine e gli stessi
  cittadini.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  osserva che
  i problemi politici che stanno alla base del testo in esame
  potranno essere risolti analizzando i singoli emendamenti
  presentati ad esso.
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI esprime parere
  contrario sull'emendamento 1.32, parere favorevole
  sull'emendamento 1.12, invita alla riformulazione
  dell'emendamento 1.13 mentre esprime parere favorevole sugli
  emendamenti 6.1, 6.2 ed 1.2.
 
     Michele SAPONARA (FI) dichiara di fare propri gli
  emendamenti presentati dal deputato Gazzilli.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  dichiara
  che l'emendamento 1.58 si intende ritirato, essendo assente il
  presentatore.
     La Commissione respinge l'emendamento Gazzilli 1.14.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  dichiara
  che gli emendamenti 1.80 e 1.20 si intendono ritirati, essendo
  assenti i presentatori.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) raccomanda l'approvazione del
  suo emendamento 1.1, il quale, elevando la sanzione prevista
  per il reato di contrabbando, ha anche efficacia
  preventiva.
 
     Elio VELTRI (misto) dichiara di essere favorevole
  all'emendamento 1.1.
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,  si
  rimette alla Commissione sugli identici emendamenti 1.27 e
  1.1.
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI ribadisce il parere
  contrario sugli identici emendamenti 1.27 e 1.1.
     La Commissione approva gli identici emendamenti Carrara
  1.27 e Mantovano 1.1.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  dichiara
  che l'emendamento 1.81 si intende ritirato, essendo assente il
  presentatore.
     La Commissione approva l'emendamento Mantovano 1.2,
  risultando assorbito l'emendamento Gazzilli 1.15.
 
     Elio VELTRI (misto) riformula il suo emendamento 1.36
  (vedi allegato).  Tale nuova riformulazione è diretta ad
  evitare che la disposizione sia considerata superflua, potendo
  essere ricompresa nella fattispecie di favoreggiamento.
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,
  esprime parere favorevole sull'emendamento 1.36  (seconda
  versione).
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere contrario
  sull'emendamento 1.36  (seconda versione),  in quanto la
  fattispecie che descrive è riconducibile comunque alla
  fattispecie di concorso di persone nel reato di
  contrabbando.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di non condividere le
  osservazioni del Sottosegretario GRANDI, poiché l'emendamento
  1.36, così come è stato riformulato dal presentatore, è
  diretto a tipicizzare
 
                              Pag. 16
 
  una condotta che non necessariamente è riconducibile al
  favoreggiamento od al concorso di persone.  Rileva infatti che
  l'introduzione nell'ordinamento di una disposizione quale
  quella prevista dall'emendamento 1.36  (seconda versione)
  è richiesta proprio dalle forze dell'ordine, le quali,
  svolgendo le indagini in materia di contrabbando, hanno
  lamentato l'assenza nell'ordinamento di una disposizione che
  consenta di punire coloro che occultino mezzi di trasporto
  finalizzati alle operazioni di contrabbando.
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,
  ribadisce di essere favorevole all'emendamento 1.36
  (seconda versione),  in quanto, al fine di evitare
  interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche, è
  necessario che il legislatore tipicizzi la fattispecie
  dell'occultamento dei mezzi di trasporto utilizzati al fine di
  contrabbando.
 
     Francesco BONITO (DS-U) dichiara di essere contrario
  anche alla riformulazione dell'emendamento 1.36, poiché questa
  deve essere considerata generica, mancando degli elementi
  oggettivi in base ai quali determinare se un mezzo di
  trasporto sia utilizzato dai contrabbandieri.  In teoria si
  potrebbe ritenere che rientri nella fattispecie in esame anche
  l'ipotesi in cui vi sia parcheggiata in un  garage  una
  macchina di proprietà di un soggetto che sia stato condannato
  in passato per il delitto di contrabbando di tabacchi
  lavorati.  Pertanto, per quanto comprenda  la ratio
  dell'emendamento in esame, invita il presentatore a ritirarlo,
  poiché, sotto il profilo della formulazione tecnica, non
  appare soddisfacente.
 
     Luigi SARACENI (misto-verdi-U) dichiara di condividere
  le perplessità del deputato Bonito sull'emendamento 1.36
  (seconda versione),  poiché, in ragione della sua
  formulazione generica, sembrerebbe essere diretto piuttosto a
  rendere più agevoli le operazioni di polizia a discapito dei
  principi dell'ordinamento sui quali si deve fondare la
  formazione della prova.  Ritiene che l'esigenza di punire colui
  che occulti mezzi di trasporto finalizzati al contrabbando sia
  garantita dalle norme vigenti nell'ordinamento, quali, ad
  esempio, quelle relative al favoreggiamento ed al concorso di
  persone nel reato.
 
     Elio VELTRI (misto) ritiene che coloro che dichiarano
  di essere contrari al suo emendamento 1.36  (seconda
  versione)  non si rendono conto dei problemi concreti che
  incontrano le forze di polizia e la magistratura in occasione
  delle indagini in materia di contrabbando.  Ricorda infatti
  che, nel corso delle audizioni che su tale materia si sono
  svolte presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
  mafia, si è più volte sottolineata l'assenza di una
  disposizione che legittimasse il sequestro dei mezzi
  finalizzati al contrabbando occultati da soggetti estranei
  alle organizzazioni criminali che gestiscono il contrabbando
  di tabacchi.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  rileva che
  il dibattito che si sta svolgendo in Commissione
  sull'emendamento 1.36  (seconda versione)  non ha per
  oggetto l'opportunità di punire l'occultamento dei mezzi,
  quanto piuttosto la corrispondenza della formulazione di tale
  emendamento al principio di determinatezza della fattispecie
  penale.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) ribadisce che la fattispecie
  descritta nell'emendamento in esame non può essere ricondotta
  al favoreggiamento personale o reale. Né si può affermare che
  la condotta di occultamento integri necessariamente una
  ipotesi di concorso di persone nel reato.  Ritiene che la
  complessità e pericolosità delle organizzazioni che gestiscono
  il fenomeno del contrabbando di tabacchi sia tale da rendere
  necessaria l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni che
  consentano di anticipare la difesa dello Stato rispetto alle
  gravi condotte che sono tenute dai soggetti appartenenti a
  tali organizzazioni.  L'emendamento 1.36 seconda versione è
  proprio diretto ad anticipare la soglia della difesa dello
  Stato
 
                              Pag. 17
 
  rispetto ai fatti di contrabbando di tabacchi.  Non condivide
  le osservazioni del deputato Bonito, in quanto affinché la
  fattispecie descritta in tale emendamento si realizzi è
  comunque necessario che il soggetto si sia comportato con
  dolo, cioè che sia a conoscenza che il mezzo che detiene sia
  utilizzato ai fini del contrabbando.
 
     Luigi SARACENI (misto-verdi-U) ribadisce che l'esigenza
  di punire colui che occulti mezzi finalizzati al contrabbando
  è comunque già garantita dall'ordinamento.  Tale emendamento
  rischierebbe di consentire eccessi ed abusi nel corso delle
  indagini, al fine di consentire comunque il sequestro di mezzi
  senza avere raccolto la prova effettiva che questi siano
  finalizzati al contrabbando.  Ritiene che fatti gravi, quali
  sono quelli legati al contrabbando dei tabacchi, non possano
  essere risolti prevedendo delle disposizioni di legge che
  possano poi portare ad abusi.
 
     Tiziana PARENTI (misto-SDI) dichiara di essere
  contraria all'emendamento 1.36  (seconda formulazione),
  in quanto l'occultamento dei mezzi di trasporto finalizzati al
  contrabbando può essere punito, a secondo dei casi, sia sotto
  il profilo del concorso di persone sia sotto quello del
  favoreggiamento.  Ritiene che sia estremamente rischioso e che
  possa ingenerare confusione per l'interprete introdurre
  nell'ordinamento una norma speciale, quale quella in esame, i
  cui confini, rispetto a quella generale, non sono delineati
  con certezza.
 
     Pierluigi COPERCINI (LNP) ritiene che le disposizioni
  in materia di contrabbando debbano essere adeguate
  all'evoluzione degli strumenti che sono utilizzati dai
  contrabbandieri, in quanto altrimenti si rischierebbe di
  lasciare al magistrato una eccessiva discrezionalità
  nell'applicare disposizioni lacunose, che andrebbe a discapito
  della certezza del diritto
 
     Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di condividere le
  osservazioni dei deputati Saraceni e Bonito, in quanto
  l'occultamento dei mezzi può essere punito sia come concorso
  di persone sia come favoreggiamento.  Nell'ordinamento pertanto
  sotto tale profilo non vi è alcuna lacuna.
 
     Elio VELTRI (misto) ritiene che se fossero esatte le
  osservazioni sulla inutilità del suo emendamento non si
  comprenderebbero le richieste formulate dalle forze di polizia
  e dai magistrati in ordine alla necessità di introdurre
  nell'ordinamento una norma sull'occultamento dei mezzi di
  trasporto finalizzato al contrabbando.
 
     Raffaele MAROTTA (FI) sottolinea che la contrarietà
  all'emendamento 1.36  (seconda versione)  non è dettata
  dalla volontà di evitare che sia punito colui che occulti i
  mezzi di trasporto, quanto piuttosto dalla evidente inutilità
  di tale emendamento.  L'ordinamento già consente di punire tali
  soggetti.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  ritiene che
  al fine di conciliare le esigenze espresse dai deputati Veltri
  e Mantovano, da un lato, e dai deputati Bonito, Saraceni,
  Parenti e Marotta, dall'altro, si potrebbe prevedere una
  disposizione formulata nel senso di porre l'occultamento a
  fini di lucro di mezzi di qualsiasi tipo utilizzati in
  condotte di contrabbando, salvo che ricorra l'ipotesi del
  concorso di persone nel reato.  Ritiene infatti che la
  previsione del fine di lucro possa servire a qualificare gli
  elementi oggettivi della stessa condotta, mentre la riserva in
  ordine al concorso di persone nel reato eviti problemi
  interpretativi circa un eventuale concorso apparente tra
  norme.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) ritiene che la previsione del
  fine di lucro possa comportare problemi applicativi della
  disposizione, in quanto potrebbero sorgere difficoltà in
  ordine alla prova di tale fine.
 
     Elio VELTRI (Misto) dichiara di non comprendere come si
  possa considerare superflua la disposizione contenuta nel
 
                              Pag. 18
 
  suo emendamento 1.36  (seconda versione).  Ritiene che
  dalla discussione emerga la volontà di non introdurre
  nell'ordinamento disposizioni dirette alla lotta del
  contrabbando, in quanto si ritiene che questo contenga già
  disposizioni che possano garantire tale obbiettivo, il che non
  è assolutamente vero.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  ribadisce
  che la discussione che si sta svolgendo in Commissione non ha
  pero oggetto l'opportunità di introdurre nell'ordinamento
  disposizioni in materia di contrabbando, quanto piuttosto la
  formulazione dell'emendamento 1.36  (seconda versione).
  Ricorda che il provvedimento in esame contiene in realtà
  una serie di innovazioni radicali e sostanziali
  nell'ordinamento, quali per esempio la disciplina delle
  operazioni sotto copertura ed il reato di associazione
  finalizzata al contrabbando, che non si limitano a quanto
  previsto nell'emendamento in esame.  Ritiene comunque che sia
  opportuno prevedere una disposizione, in ordine all'ipotesi
  dell'occultamento dei mezzi di trasporto, che non determini
  interpretativi in relazione alle ipotesi di concorso di
  persone e di favoreggiamento.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI dichiara di
  condividere le osservazioni del Presidente Finocchiaro
  Fidelbo, ritenendo che l'emendamento 1.36  (seconda
  versione)  possa determinare dei problemi in ordine al
  rapporto tra la disposizione in esso contenuta e quella
  relativa al concorso di persone nel reato.  E' pertanto
  opportuno prevedere che la fattispecie relativa
  all'occultamento dei mezzi di trasporto sia applicabile
  solamente fuori dai casi di concorso di persone nel reato.
  Ritiene inoltre che non debba essere fatto riferimento al fine
  di lucro, in quanto altrimenti la disposizione rischierebbe di
  non essere applicata a causa della difficoltà di provare tale
  scopo.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) ritiene che la disposizione che
  punisce l'occultamento dei mezzi di trasporto debba essere
  riferita non solamente ai mezzi già utilizzati in operazioni
  di contrabbando, ma anche a quelli che dovranno essere
  utilizzati in tali operazioni, in quanto altrimenti la norma
  rischierebbe di essere lacunosa.
 
     Francesco BONITO (DS-U) dichiara di non condividere
  l'osservazione del deputato Mantovano, in quanto la
  disposizione potrebbe essere oggetto di abuso nel caso in cui
  nella fattispecie rientrassero anche i mezzi che non siano
  stati già utilizzati in operazioni di contrabbando.
 
     Tiziana PARENTI (misto-SDI) dichiara di condividere
  l'osservazione del deputato Bonito, rilevando che, qualora si
  intendesse fare riferimento anche ai mezzi che non siano stati
  ancora utilizzati in operazioni di contrabbando,
  significherebbe vietare comunque la detenzione di mezzi che
  abbiano determinate caratteristiche, che il legislatore dovrà
  comunque individuare.
 
     Luigi SARACENI (misto-verdi-U) ribadisce di essere
  contrario all'emendamento 1.36  (seconda versione),  non
  condividendo neanche l'ipotesi di riformulazione di tale
  emendamento suggerita dal Presidente Finocchiaro Fidelbo e
  condivisa, sia pure in parte, dal sottosegretario Li Calzi.
  Ritiene infatti che le disposizioni sull'occultamento dei
  mezzi di trasporto o sulla loro detenzione siano in realtà
  finalizzati ad eludere il problema della difficoltà della
  ricerca della prova.  Si tratta di un obiettivo al quale il
  legislatore non può e non deve tendere.  La fattispecie
  comunque dovrà essere formulata in maniera tale che la
  destinazione del mezzo di trasporto alle operazioni di
  contrabbando si evinca da dati oggettivi, limitando pertanto
  la discrezionalità sia di coloro che conducono le indagini sia
  del giudice.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di non condividere le
  osservazioni del deputato Saraceni, in quanto i criteri
  obiettivi, in base ai quali ricavare la destinazione del mezzo
  di trasporto all'attività di contrabbando, possono essere dati
  dalla circostanza
 
                              Pag. 19
 
  che tale mezzo non sia conforme alle caratteristiche
  omologate, presentando alterazioni o modifiche tali da
  costituire maggiore ostacolo all'intervento degli organi di
  polizia o pericolo per l'incolumità fisica degli operatori.
  Ricorda che a tale proposito è stato da lui presentato
  l'emendamento 1.11 che, tra le ipotesi aggravate di
  contrabbando prevede proprio quella dell'occultamento o
  custodia di mezzi di tal tipo.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI ritiene che si
  possa prevedere una disposizione che, fuori dei casi di
  concorso di persone nel reato, punisca chiunque detenga
  qualsiasi mezzo di trasporto predisposto ad essere utilizzato
  in operazioni di contrabbando.
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,
  non ritiene opportuno punire la detenzione di tali mezzi,
  quanto piuttosto il loro occultamento, mentre condivide la
  proposta del sottosegretario Li Calzi di applicare la
  disposizione solamente in relazione ai mezzi che siano stati
  predisposti per poter essere utilizzati in operazioni di
  contrabbando.
 
     Luigi SARACENI (misto-verdi-U) dichiara di non
  condividere la proposta del sottosegretario Li Calzi, la quale
  non elimina le difficoltà probatorie in ordine alla
  destinazione del mezzo di trasporto all'operazione di
  contrabbando.  Tale difficoltà potrebbe portare generazioni ed
  abusi nell'applicazione della norma.
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,
  ritiene che si possa prevedere una disposizione secondo la
  quale, fuori dall'ipotesi di concorso di persone nel reato,
  sia punito chiunque detenga mezzi di trasporto di cui risulti
  evidente la destinazione alla Commissione dei reati di
  contrabbando.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) raccomanda l'approvazione del
  suo emendamento 1.11, il quale nella parte relativa alla
  sanzione dell'illegittimo esercizio di attività connesse al
  contrabbando di tabacco lavorato estero punisce proprio la
  condotta di occultamento o custodia di automezzi o natanti
  finalizzati al contrabbando.
 
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI osserva che dalla
  formulazione dell'emendamento 1.11 sono esclusi i velivoli,
  nonostante che si tratti di un mezzo di trasporto
  frequentemente utilizzato dai contrabbandieri.
 
     Elio VELTRI (misto) dichiara di essere favorevole a
  riformulare il suo emendamento 1.36  (seconda versione),
  inserendovi una clausola diretta ad escludere la sua
  applicazione nel caso di concorso di persone nel reato di
  contrabbando.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  relatore,  invita il
  deputato Veltri a riformulare il suo emendamento 1.36
  (seconda versione)  tenendo conto della formulazione
  dell'emendamento 1.11, nelle parti in cui questo si riferisce
  all'occultamento o custodia di mezzi di trasporto destinati al
  contrabbando dei tabacchi.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) raccomanda nuovamente
  l'approvazione del suo emendamento 1.11, in quanto questo
  garantisce tutte quelle esigenze che sono emerse nel dibattito
  in Commissione in ordine all'opportunità di sanzionare
  l'occultamento o la custodia dei mezzi di trasporto e di
  desumere da elementi certi e oggettivi la loro destinazione al
  contrabbando.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  invita il
  deputato Mantovano a chiarire la portata dell'emendamento
  1.11, in quanto dalla sua formulazione non si evince
  chiaramente se sia diretto a sostituire l'articolo
  291- ter  contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera
  a)  o se invece abbia per oggetto solamente alcune
  disposizioni previste in tale articolo.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) osserva che l'emendamento 1.11 è
  diretto a sostituire
 
                              Pag. 20
 
  integralmente l'articolo 291- ter,  in tutte quelle parti
  in cui questo articolo contenga disposizioni difformi da
  quelle previste nell'emendamento 1.11.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  rileva che
  dalla formulazione dell'emendamento 1.11 in realtà non è
  chiaro quali siano le disposizioni che questo è diretto a
  sostituire o sopprimere.  Invita pertanto il relatore a
  riformularlo in maniera tale da renderne certo il contenuto e
  la portata, in quanto, qualora questo sia sostitutivo
  integralmente dell'articolo 291- ter,  dovrà essere messo
  in votazione prima di tutti gli altri emendamenti che
  modificano in parte tale articolo.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) chiede l'accantonamento del suo
  emendamento 1.11, in quanto presenterà una sua nuova
  riformulazione diretta a sostituire integralmente l'articolo
  291- ter.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  avverte che
  in caso di accantonamento dall'emendamento 1.11, si dovrà
  procedere all'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti
  all'articolo 291- ter  e dell'emendamento 1.36  (seconda
  versione),  in quanto quest'ultimo ha per oggetto una
  materia disciplinata dall'emendamento 1.11.
     Pone pertanto in votazione la proposta di accantonamento
  degli emendamenti riferiti all'articolo 291- ter  e
  dell'emendamento 1-36  (seconda versione).
     La Commissione accantona gli emendamenti 1.36, 1.82, 1.3,
  1.50, 1.33, 1.5, 1.21, 1.22 e 1.37.  Respinge inoltre gli
  emendamenti 1.16 e 1.28.
 
     Tiziana PARENTI (misto-SDI) in relazione
  all'emendamento 1.23, soppressivo della fattispecie
  associativa finalizzata al contrabbando, evidenzia il rischio
  che deriverebbe dal sanzionare con pene eccessivamente elevate
  tale fattispecie, in quanto ciò potrebbe portare coloro che
  attualmente si dedicano al contrabbando di tabacchi a compiere
  delitti, caratterizzati da maggiore pericolosità sociale, come
  ad esempio il contrabbando di droga e di armi, che
  rimarrebbero sanzionati in modo non dissimile dal reato
  associativo finalizzato al contrabbando, garantendo una
  maggiore remuneratività.  Osserva che il fenomeno del
  contrabbando, se pure talvolta è causa di tragiche vicende di
  criminalità, soprattutto in talune regioni italiane, si
  concreta comunque in un illecito di evasione fiscale.  Ritiene
  pertanto preferibile, qualora si configuri la presenza di una
  associazione che svolge attività finalizzata al contrabbando
  di tabacchi, utilizzando metodi di mafia, intervenire
  attraverso lo strumento dell'articolo 416 bis del codice
  penale.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN), nel manifestare forti riserve
  sulla portata del nuovo articolo 291- quater,  che
  introduce l'associazione per delinquere finalizzata al
  contrabbando di tabacchi, invita il relatore a precisare
  meglio taluni profili della disposizione medesima.  In
  particolare avanza perplessità sulla formulazione del comma 4
  in relazione alla circostanza aggravante costituita dalla
  ipotesi di associazione armata.  Tale norma, che prevede una
  pena minima di dodici anni, non pone alcun limite edittale
  massimo per i partecipanti alla stessa, il che porterebbe,
  secondo i principi generali, a poter irrogare in tale ultima
  ipotesi la pena di reclusione fino a trenta anni.  Reputa
  quindi eccessivo e sproporzionato il limite edittale di pena
  previsto per l'ipotesi associativa di base, da tre ad otto
  anni, rispetto a quello previsto per la predetta ipotesi
  circostanziata, da quindici a trenta anni.  Appare inoltre
  incongruente prevedere che l'ipotesi di associazione armata
  sia punibile solamente qualora connessa ad alcune ipotesi
  aggravate, le quali non sembrano essere essenziali per la
  realizzazione della condotta di contrabbando.  In merito al
  comma 5 fa notare l'esigenza di distinguere nettamente le due
  ipotesi di prevista diminuzione di pena nei confronti
  dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per
  evitare che l'attività delittuosa
 
                              Pag. 21
 
  sia portata ad ulteriori conseguenze, rispetto all'imputato
  che si adopera per l'individuazione o la cattura degli autori
  del reato medesimo.  Collegandosi alle suddette due ipotesi
  conseguenze diverse, reputa opportuno precisarne più
  esplicitamente la distinzione anche sotto il profilo
  normativo.
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,
  dopo aver illustrato le ragioni che ispirano i contenuti
  dell'articolo 291- quater,  che introduce il reato
  associativo di contrabbando di tabacchi, rileva che
  l'inasprimento di pena contenuto nella suddetta norma, in
  riferimento alla ipotesi di associazione armata, si ricollega
  ad una previsione affine riguardante l'associazione
  finalizzata a compiere i reati di droga.  Dopo aver
  sottolineato la pericolosità sociale che il fenomeno del
  contrabbando riveste, soprattutto in determinate realtà del
  territorio italiano, nelle quali tale reato viene commesso con
  l'uso di sofisticate armi e mezzi contraffatti ed alterati,
  ribadisce l'opportunità di predisporre un apparato
  sanzionatorio che possa incidere fortemente sulle
  organizzazioni criminali che svolgono tale attività
  criminosa.
 
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea che
  l'articolo 291- quater,  introdotto dal testo in esame,
  assume grande utilità ai fini della lotta al contrabbando in
  quanto lo stesso fenomeno del contrabbando, come ha rilevato
  il generale Mosca Moschini nel corso della sua audizione in
  Commissione, si collega ormai strettamente all'attività delle
  più pericolose organizzazioni criminose del nostro paese, tra
  cui in particolare la Sacra corona unita.  Nel rilevare che il
  reato di contrabbando muove ingenti quantità di denaro,
  sottolinea la necessità di predisporre adeguate sanzioni in
  tal senso.  Suggerisce pertanto al deputato Mantovano di
  ritirare i rilievi formulati in relazione al presunto
  eccessivo inasprimento delle pene previsto dall'articolo
  291- quater,  di cui raccomanda in conclusione
  l'approvazione da parte della Commissione.
 
     Luigi SARACENI (misto-verdi) dichiara di non
  comprendere le ragioni che portano a voler introdurre una
  disposizione di carattere speciale quale si configura
  l'articolo 291- quater,  il cui contenuto normativo
  risulta già presente nell'attuale ordinamento.  A tal proposito
  fa riferimento alle previsioni di cui all'articolo 416, in
  relazione alla associazione a delinquere, e 416- bis,  in
  relazione all'associazione di stampo mafioso del codice
  penale.  Fa notare che l'unica ragione che porterebbe ad
  approvare tale norma risiede probabilmente nell'effetto -
  annuncio che la norma tende a provocare.  Nel ribadire gli
  elementi di contraddizione e di disarmonia che una
  ingiustificata proliferazione di fattispecie inerenti i reati
  associativi introdurrebbe nel sistema giuridico, dichiara la
  propria opposizione alla disposizione in esame.
 
     Argia Valeria ALBANESE (D-U), a nome del suo gruppo,
  dichiara che l'articolo 291- quater  deve essere
  mantenuto, costituendo elemento qualificante dell'intero
  provvedimento, recependo altresì i rilievi che da anni
  emergono nei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno
  della mafia.  Nel ricordare le audizioni svolte in tale sede,
  nonché gli incontri avuti con i rappresentanti della Direzione
  investigativa antimafia, richiama le dichiarazioni rese da
  esponenti della magistratura e delle forze dell'ordine in
  relazione alle difficoltà di applicazione dell'attuale
  articolo 416 del codice penale, non essendo apparsa tale norma
  assolutamente rispondente alla necessità di colpire il reato
  di contrabbando.  Conclude quindi evidenziando l'allarmante
  pericolosità sociale, nonché il valore diseducativo, che il
  fenomeno del contrabbando desta nell'opinione pubblica.
 
     Elio VELTRI (misto) nel ricordare i dati relativi alla
  gravità del fenomeno del contrabbando svolta presso la
  Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia, richiama
  l'attenzione della Commissione sulle dichiarazioni rilasciate
  dal Procuratore nazionale antimafia circa
 
                              Pag. 22
 
  l'opportunità di applicare la vigente normativa antimafia
  anche in tale fenomeno.
 
     Luigi SARACENI (misto-verdi) nel riproporre le ragioni
  che ispirano la sua decisa opposizione alla previsione di una
  fattispecie associativa specifica inerente il reato del
  contrabbando, replica al deputato Veltri sottolineando che
  l'orientamento che emerge dalla relazione da questi citata, è
  forse riconducibile al tentativo di procedere ad una diversa
  dislocazione di compiti e funzioni nell'ambito della
  complessiva organizzazione delle forze di polizia e della
  magistratura.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara che la sua posizione in
  merito al nuovo articolo 291- quater  non è affatto volta
  a depotenziare le finalità cui si ispira la norma medesima,
  bensì tende a rendere la stessa più razionale e compatibile
  con la vigente disciplina.  In tal senso propone di
  configurare, come aggravante del reato associativo generale,
  di cui all'articolo 416 del codice penale, l'ipotesi specifica
  dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.  In
  tal modo, rileva, si eviterebbe una proliferazione di
  fattispecie associative che darebbe inevitabilmente adito a
  difficoltà di carattere interpretativo ed applicativo.  Con
  tale formula sarebbero comunque riconosciuti specifici e
  puntuali connotati alla figura del reato associativo di
  contrabbando.  Occorre inoltre provvedere, rileva, a
  predisporre maggiori e più incisive forme di coordinamento
  delle indagini sui reati di contrabbando; pertanto, qualora si
  configuri un reato associativo, si rende opportuno prevedere
  un forte coordinamento delle procure distrettuali
  antimafia.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI dichiara di non
  comprendere i motivi delle obiezioni sollevate rispetto
  all'ipotesi di costruzione di una nuova fattispecie tipica di
  associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.  Nel
  rilevare che le organizzazioni criminali che si dedicano a
  tali attività delittuose dispongono di strumenti e di modalità
  organizzative particolarmente sofisticate ed insidiose,
  ribadisce l'esigenza di rispondere ad un fenomeno tanto grave
  e pericoloso quale è il reato di contrabbando mediante la
  creazione di una figura autonoma di reato associativo.
  Condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Mantovano in
  relazione alla necessità di un più forte coordinamento delle
  forze di polizia che si occupano della repressione di tale
  delitto.  Concorda inoltre con la proposta avanzata dallo
  stesso in relazione alla esigenza di predisporre un maggiore
  raccordo tra le pene previste per l'ipotesi associativa di
  base, e quelle fissate per l'ipotesi aggravata di cui al comma
  4 dell'articolo 291- quater.
 
     Tiziana PARENTI (misto-SDI) intervenendo sulla portata
  complessiva del provvedimento in esame, contesta la
  tendenziale esclusività delle indagini investigative in capo
  alla Guardia di finanza, che potrebbe precludere in tale
  ambito ogni spazio di intervento da parte delle altre forze di
  polizia e dei carabinieri, con inevitabili ed ulteriori
  contrasti tra tali Corpi di polizia.  Paventa inoltre il
  rischio che attribuire l'esclusiva competenza delle indagini
  sui reati di contrabbando alla Guardia di finanza porterebbe
  ad un'eccessiva concentrazione di attività su tale fenomeno
  criminoso, con conseguente detrimento delle risorse necessarie
  per perseguire ulteriori figure di reato.
     La Commissione respinge l'emendamento Parenti 1.23.
 
     Michele SAPONARA (FI), nel far proprio l'emendamento
  Pisapia 1.51, lo illustra sottolineando che lo stesso consente
  una maggiore gradualità nell'irrogazione della pena, evitando
  i rischi insiti nella rigida previsione dei minimi edittali di
  pena contenuti nel testo predisposto dal relatore.
 
     Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di concordare con le
  valutazioni espresse dal deputato Saponara.
 
                              Pag. 23
 
     Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR),  relatore,
  dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.
 
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI si rimette alle
  valutazioni della Commissione.
     La Commissione approva l'emendamento Pisapia 1.51.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  rinvia il
  seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 12.25.
 
DATA=000601 FASCID=SMC13-656 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=02 SEDE=RE NSTA=0656 TOTPAG=0104 TOTDOC=0088 NDOC=0015 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C2 D PAGINIZ=0012 RIGINIZ=036 PAGFIN=0023 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=23 SORTRES=0006013 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00656 SORTNAV=5³006010 00656 b00000 ZZSMC656 NDOC0015 TIPDOCB DOCTIT0015 NDOC0015



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