| La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato
nella seduta del 30 maggio 2000.
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Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ricorda che
nella seduta di martedì 30 maggio il relatore ha espresso il
parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati
(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni
parlamentari del 30 maggio 2000).
Alfredo MANTOVANO (AN) sottolinea l'esigenza di
procedere celermente all'esame del provvedimento il quale,
nonostante che abbia ad oggetto una materia particolarmente
delicata, si trova all'esame della Commissione ormai da circa
tre mesi. Ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento
sulla sicurezza dei cittadini sono stati dichiarati
inammissibili una serie di emendamenti sulla lotta al
contrabbando dei tabacchi lavorati, presentati dai deputati di
alleanza nazionale, in quanto si ritiene che questi erano
attinenti al disegno di legge su tale materia presentato dal
Governo su tale materia, il quale avrebbe avuto un iter
spedito.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ricorda che
tali emendamenti furono dichiarati inammissibili poiché
attinenti a materia estranea rispetto a quella oggetto dei
progetti di legge C. 465 ed abbinati, recanti disposizioni
sulla sicurezza dei cittadini.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI esprime parere
contrario sull'emendamento 1.58, si rimette alla Commissione
sull'emendamento 1.14, esprime parere contrario sugli
emendamenti 1.80, 1.20, 1.27, 1.1, 1.81, si rimette alla
Commissione sugli emendamenti 1.2 e 1.15, esprime parere
contrario sugli emendamenti 1.36, 1.82, 1.3, 1.50 e 1.4, si
rimette alla Commissione sull'emendamento 1.33, mentre non
condivide la portata dell'emendamento 1.5.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI dichiara di essere
favorevole all'emendamento 1.5, purché questo sia riformulato
in maniera tale da includere comunque tra gli Stati nei quali
siano state costituite società di persone o di capitali
strumentali alla realizzazione del delitto di contrabbando
tutti quegli Stati che costituiscono i cosiddetti paradisi
fiscali.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI esprime parere
contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.37, 1.16, 1.28, 1.23
e 1.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che
l'emendamento 1.6 debba essere riformulato prevedendo che
colui che si dissocia dagli altri autori del delitto di
contrabbando si adoperi non per la sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione di tali delitti, quanto piuttosto
per la loro confisca.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ritiene che
sia corretta la formulazione dell'emendamento 1.6, in quanto
l'istituto della confisca interviene in un momento successivo
a quello della valutazione da parte del giudice della condotta
di dissociazione del soggetto imputato.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che sia
comunque opportuno prevedere nella disposizione che la
dissociazione debba consentire l'effettiva sottrazione delle
risorse rilevanti per la commissione dei delitti di
contrabbando.
Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di condividere le
osservazioni del Presidente, per cui suggerisce di riformulare
l'emendamento 1.6 prevedendo che la dissociazione debba
consentire l'effettiva individuazione delle risorse rilevanti
per la commissione dei delitti di contrabbando.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI condivide il
suggerimento del deputato Mantovano.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI si rimette alla
Commissione sull'emendamento 1.34, esprime parere favorevole
sull'emendamento 1.53, si rimette alla Commissione
sull'emendamento 1.7, ed
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esprime parere contrario sugli emendamento 1.24 e 1.17. A
proposito di questi due ultimi emendamenti, dichiara che il
Governo non è contrario alla previsione della immediata
notizia che deve essere data alla autorità giudiziaria in
ordine all'acquisto simulato di tabacchi lavorati di
contrabbando, come già avviene nel caso di acquisto simulato
di stupefacenti, mentre in ordine alla preventiva
autorizzazione di tali operazioni da parte del procuratore
nazionale antimafia rileva che sarebbe opportuno attribuire
tale competenza ai procuratori distrettuali antimafia, al fine
di non appesantire eccessivamente le procedure. Si rimette
comunque alla Commissione in ordine alla opportunità di
prevedere l'obbligo di dare immediata notizia delle operazioni
simulate all'autorità giudiziaria. Esprime parere favorevole
sull'emendamento 1.8. Esprime parere contrario
sull'emendamento 1.31, mentre rinvia ad un intervento
successivo il parere sugli emendamenti 1.9 e 1.32. Esprime
parere favorevole sull'emendamento 1.10, esprime parere
contrario sugli emendamenti 1.18, 1.35, 1.19, 1.11 e 1.38,
mentre rinvia ad un intervento successivo il parere sugli
emendamenti 1.12 e 1.13, esprime parere contrario
sull'emendamento 1.39, si rimette alla Commissione
sull'emendamento 1.25, esprime parere contrario
sull'emendamento 1.40, si rimette alla Commissione
sull'emendamento 1.26, esprime parere contrario sugli
emendamenti 1.41, 1.29, 1.30 e 2.1. Si rimette alla
Commissione sull'emendamento 2.2. Esprime parere contrario
sugli emendamenti 3.1, 4.4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.8, 4.2, 4.7, 4.3,
4.9, 4.10, 5.2, 5.8, 5.1, 5.3 e 5.4. Rinvia ad un intervento
successivo il parere sull'emendamento 6.1, esprime parere
contrario sull'emendamento 6.3, esprime parere favorevole
sull'emendamento 6.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.4,
6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.
Elio VELTRI (misto) sottolinea che l'atteggiamento
contraddittorio dei rappresentanti del Governo sugli
emendamenti presentati, ha portato il sottosegretario Li Calzi
a non esprimere il parere su alcuni emendamenti del relatore
sui quali, a quanto pare, non vi è convergenza di vedute tra i
due rappresentanti del Governo presenti in Commissione.
Osserva che il testo in esame ed i pareri che sono stati
espressi dal relatore e dal sottosegretario Li Calzi sugli
emendamenti presentati sono in contrasto con quelle
dichiarazioni del presidente della Commissione d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e del Ministro delle Finanze, dalle quali
emerge la lacunosità della normativa vigente in materia di
contrabbando. Rileva che gli emendamenti da lui presentati,
sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere
contrario, sono stati formulati tenendo conto dei rilievi e
delle questioni che il procuratore nazionale antimafia e gli
esponenti del Corpo di polizia, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza hanno espresso nel corso delle
audizioni in materia di contrabbando che si sono tenute presso
sia la Commissione Giustizia sia la Commissione d'inchiesta
sul fenomeno della mafia. E' pertanto quanto mai singolare che
su tali emendamenti il relatore ed il Governo si siano
espressi in senso contrario.
Alfredo MANTOVANO (AN) invita i rappresentanti del
Governo a chiarire in maniera certa ed inequivoca quale sia la
posizione dell'esecutivo in ordine agli strumenti che debbano
essere predisposti per la lotta al contrabbando. Osserva che
il testo unificato in esame, che in gran parte riprende le
disposizioni del disegno di legge governativo C. 6333, oltre
ad essere formulato in maniera tecnicamente non corretta, non
può essere considerato un sostanziale passo in avanti nella
lotta contro il fenomeno del contrabbando dei tabacchi
lavorati, non recependo alcuna delle istanze che sono
pervenute al Parlamento dalle forze dell'ordine, le quali
combattono sul campo i contrabbandieri, subendo peraltro gravi
perdite anche a causa di una lacunosa legislazione in materia.
E' pertanto sconcertante che il relatore ed il Governo abbiano
espresso parere contrario anche su quegli emendamenti che sono
diretti a migliorare il
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testo in esame prevedendo delle sanzioni adeguate alla
gravità di quei fatti illeciti che il provvedimento dovrebbe
punire. L'opposizione non può assistere al rallentamento
dell'esame dei provvedimenti sulla lotta al contrabbando con
la stessa indifferenza con la quale assiste al congelamento
dell'esame dei provvedimenti in materia di sicurezza, in
quanto mentre questi, così come sono stati formulati dalla
maggioranza, sono del tutto inutili, gli altri dovrebbero
invece porre fine all'esasperazione che si vive in quelle
regioni, quale ad esempio la Puglia, dove il contrabbando
provoca vittime tra le forze dell'ordine e gli stessi
cittadini.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, osserva che
i problemi politici che stanno alla base del testo in esame
potranno essere risolti analizzando i singoli emendamenti
presentati ad esso.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI esprime parere
contrario sull'emendamento 1.32, parere favorevole
sull'emendamento 1.12, invita alla riformulazione
dell'emendamento 1.13 mentre esprime parere favorevole sugli
emendamenti 6.1, 6.2 ed 1.2.
Michele SAPONARA (FI) dichiara di fare propri gli
emendamenti presentati dal deputato Gazzilli.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dichiara
che l'emendamento 1.58 si intende ritirato, essendo assente il
presentatore.
La Commissione respinge l'emendamento Gazzilli 1.14.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dichiara
che gli emendamenti 1.80 e 1.20 si intendono ritirati, essendo
assenti i presentatori.
Alfredo MANTOVANO (AN) raccomanda l'approvazione del
suo emendamento 1.1, il quale, elevando la sanzione prevista
per il reato di contrabbando, ha anche efficacia
preventiva.
Elio VELTRI (misto) dichiara di essere favorevole
all'emendamento 1.1.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore, si
rimette alla Commissione sugli identici emendamenti 1.27 e
1.1.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI ribadisce il parere
contrario sugli identici emendamenti 1.27 e 1.1.
La Commissione approva gli identici emendamenti Carrara
1.27 e Mantovano 1.1.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dichiara
che l'emendamento 1.81 si intende ritirato, essendo assente il
presentatore.
La Commissione approva l'emendamento Mantovano 1.2,
risultando assorbito l'emendamento Gazzilli 1.15.
Elio VELTRI (misto) riformula il suo emendamento 1.36
(vedi allegato). Tale nuova riformulazione è diretta ad
evitare che la disposizione sia considerata superflua, potendo
essere ricompresa nella fattispecie di favoreggiamento.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore,
esprime parere favorevole sull'emendamento 1.36 (seconda
versione).
Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere contrario
sull'emendamento 1.36 (seconda versione), in quanto la
fattispecie che descrive è riconducibile comunque alla
fattispecie di concorso di persone nel reato di
contrabbando.
Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di non condividere le
osservazioni del Sottosegretario GRANDI, poiché l'emendamento
1.36, così come è stato riformulato dal presentatore, è
diretto a tipicizzare
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una condotta che non necessariamente è riconducibile al
favoreggiamento od al concorso di persone. Rileva infatti che
l'introduzione nell'ordinamento di una disposizione quale
quella prevista dall'emendamento 1.36 (seconda versione)
è richiesta proprio dalle forze dell'ordine, le quali,
svolgendo le indagini in materia di contrabbando, hanno
lamentato l'assenza nell'ordinamento di una disposizione che
consenta di punire coloro che occultino mezzi di trasporto
finalizzati alle operazioni di contrabbando.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore,
ribadisce di essere favorevole all'emendamento 1.36
(seconda versione), in quanto, al fine di evitare
interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche, è
necessario che il legislatore tipicizzi la fattispecie
dell'occultamento dei mezzi di trasporto utilizzati al fine di
contrabbando.
Francesco BONITO (DS-U) dichiara di essere contrario
anche alla riformulazione dell'emendamento 1.36, poiché questa
deve essere considerata generica, mancando degli elementi
oggettivi in base ai quali determinare se un mezzo di
trasporto sia utilizzato dai contrabbandieri. In teoria si
potrebbe ritenere che rientri nella fattispecie in esame anche
l'ipotesi in cui vi sia parcheggiata in un garage una
macchina di proprietà di un soggetto che sia stato condannato
in passato per il delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati. Pertanto, per quanto comprenda la ratio
dell'emendamento in esame, invita il presentatore a ritirarlo,
poiché, sotto il profilo della formulazione tecnica, non
appare soddisfacente.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) dichiara di condividere
le perplessità del deputato Bonito sull'emendamento 1.36
(seconda versione), poiché, in ragione della sua
formulazione generica, sembrerebbe essere diretto piuttosto a
rendere più agevoli le operazioni di polizia a discapito dei
principi dell'ordinamento sui quali si deve fondare la
formazione della prova. Ritiene che l'esigenza di punire colui
che occulti mezzi di trasporto finalizzati al contrabbando sia
garantita dalle norme vigenti nell'ordinamento, quali, ad
esempio, quelle relative al favoreggiamento ed al concorso di
persone nel reato.
Elio VELTRI (misto) ritiene che coloro che dichiarano
di essere contrari al suo emendamento 1.36 (seconda
versione) non si rendono conto dei problemi concreti che
incontrano le forze di polizia e la magistratura in occasione
delle indagini in materia di contrabbando. Ricorda infatti
che, nel corso delle audizioni che su tale materia si sono
svolte presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia, si è più volte sottolineata l'assenza di una
disposizione che legittimasse il sequestro dei mezzi
finalizzati al contrabbando occultati da soggetti estranei
alle organizzazioni criminali che gestiscono il contrabbando
di tabacchi.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, rileva che
il dibattito che si sta svolgendo in Commissione
sull'emendamento 1.36 (seconda versione) non ha per
oggetto l'opportunità di punire l'occultamento dei mezzi,
quanto piuttosto la corrispondenza della formulazione di tale
emendamento al principio di determinatezza della fattispecie
penale.
Alfredo MANTOVANO (AN) ribadisce che la fattispecie
descritta nell'emendamento in esame non può essere ricondotta
al favoreggiamento personale o reale. Né si può affermare che
la condotta di occultamento integri necessariamente una
ipotesi di concorso di persone nel reato. Ritiene che la
complessità e pericolosità delle organizzazioni che gestiscono
il fenomeno del contrabbando di tabacchi sia tale da rendere
necessaria l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni che
consentano di anticipare la difesa dello Stato rispetto alle
gravi condotte che sono tenute dai soggetti appartenenti a
tali organizzazioni. L'emendamento 1.36 seconda versione è
proprio diretto ad anticipare la soglia della difesa dello
Stato
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rispetto ai fatti di contrabbando di tabacchi. Non condivide
le osservazioni del deputato Bonito, in quanto affinché la
fattispecie descritta in tale emendamento si realizzi è
comunque necessario che il soggetto si sia comportato con
dolo, cioè che sia a conoscenza che il mezzo che detiene sia
utilizzato ai fini del contrabbando.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) ribadisce che l'esigenza
di punire colui che occulti mezzi finalizzati al contrabbando
è comunque già garantita dall'ordinamento. Tale emendamento
rischierebbe di consentire eccessi ed abusi nel corso delle
indagini, al fine di consentire comunque il sequestro di mezzi
senza avere raccolto la prova effettiva che questi siano
finalizzati al contrabbando. Ritiene che fatti gravi, quali
sono quelli legati al contrabbando dei tabacchi, non possano
essere risolti prevedendo delle disposizioni di legge che
possano poi portare ad abusi.
Tiziana PARENTI (misto-SDI) dichiara di essere
contraria all'emendamento 1.36 (seconda formulazione),
in quanto l'occultamento dei mezzi di trasporto finalizzati al
contrabbando può essere punito, a secondo dei casi, sia sotto
il profilo del concorso di persone sia sotto quello del
favoreggiamento. Ritiene che sia estremamente rischioso e che
possa ingenerare confusione per l'interprete introdurre
nell'ordinamento una norma speciale, quale quella in esame, i
cui confini, rispetto a quella generale, non sono delineati
con certezza.
Pierluigi COPERCINI (LNP) ritiene che le disposizioni
in materia di contrabbando debbano essere adeguate
all'evoluzione degli strumenti che sono utilizzati dai
contrabbandieri, in quanto altrimenti si rischierebbe di
lasciare al magistrato una eccessiva discrezionalità
nell'applicare disposizioni lacunose, che andrebbe a discapito
della certezza del diritto
Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di condividere le
osservazioni dei deputati Saraceni e Bonito, in quanto
l'occultamento dei mezzi può essere punito sia come concorso
di persone sia come favoreggiamento. Nell'ordinamento pertanto
sotto tale profilo non vi è alcuna lacuna.
Elio VELTRI (misto) ritiene che se fossero esatte le
osservazioni sulla inutilità del suo emendamento non si
comprenderebbero le richieste formulate dalle forze di polizia
e dai magistrati in ordine alla necessità di introdurre
nell'ordinamento una norma sull'occultamento dei mezzi di
trasporto finalizzato al contrabbando.
Raffaele MAROTTA (FI) sottolinea che la contrarietà
all'emendamento 1.36 (seconda versione) non è dettata
dalla volontà di evitare che sia punito colui che occulti i
mezzi di trasporto, quanto piuttosto dalla evidente inutilità
di tale emendamento. L'ordinamento già consente di punire tali
soggetti.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ritiene che
al fine di conciliare le esigenze espresse dai deputati Veltri
e Mantovano, da un lato, e dai deputati Bonito, Saraceni,
Parenti e Marotta, dall'altro, si potrebbe prevedere una
disposizione formulata nel senso di porre l'occultamento a
fini di lucro di mezzi di qualsiasi tipo utilizzati in
condotte di contrabbando, salvo che ricorra l'ipotesi del
concorso di persone nel reato. Ritiene infatti che la
previsione del fine di lucro possa servire a qualificare gli
elementi oggettivi della stessa condotta, mentre la riserva in
ordine al concorso di persone nel reato eviti problemi
interpretativi circa un eventuale concorso apparente tra
norme.
Alfredo MANTOVANO (AN) ritiene che la previsione del
fine di lucro possa comportare problemi applicativi della
disposizione, in quanto potrebbero sorgere difficoltà in
ordine alla prova di tale fine.
Elio VELTRI (Misto) dichiara di non comprendere come si
possa considerare superflua la disposizione contenuta nel
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suo emendamento 1.36 (seconda versione). Ritiene che
dalla discussione emerga la volontà di non introdurre
nell'ordinamento disposizioni dirette alla lotta del
contrabbando, in quanto si ritiene che questo contenga già
disposizioni che possano garantire tale obbiettivo, il che non
è assolutamente vero.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ribadisce
che la discussione che si sta svolgendo in Commissione non ha
pero oggetto l'opportunità di introdurre nell'ordinamento
disposizioni in materia di contrabbando, quanto piuttosto la
formulazione dell'emendamento 1.36 (seconda versione).
Ricorda che il provvedimento in esame contiene in realtà
una serie di innovazioni radicali e sostanziali
nell'ordinamento, quali per esempio la disciplina delle
operazioni sotto copertura ed il reato di associazione
finalizzata al contrabbando, che non si limitano a quanto
previsto nell'emendamento in esame. Ritiene comunque che sia
opportuno prevedere una disposizione, in ordine all'ipotesi
dell'occultamento dei mezzi di trasporto, che non determini
interpretativi in relazione alle ipotesi di concorso di
persone e di favoreggiamento.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI dichiara di
condividere le osservazioni del Presidente Finocchiaro
Fidelbo, ritenendo che l'emendamento 1.36 (seconda
versione) possa determinare dei problemi in ordine al
rapporto tra la disposizione in esso contenuta e quella
relativa al concorso di persone nel reato. E' pertanto
opportuno prevedere che la fattispecie relativa
all'occultamento dei mezzi di trasporto sia applicabile
solamente fuori dai casi di concorso di persone nel reato.
Ritiene inoltre che non debba essere fatto riferimento al fine
di lucro, in quanto altrimenti la disposizione rischierebbe di
non essere applicata a causa della difficoltà di provare tale
scopo.
Alfredo MANTOVANO (AN) ritiene che la disposizione che
punisce l'occultamento dei mezzi di trasporto debba essere
riferita non solamente ai mezzi già utilizzati in operazioni
di contrabbando, ma anche a quelli che dovranno essere
utilizzati in tali operazioni, in quanto altrimenti la norma
rischierebbe di essere lacunosa.
Francesco BONITO (DS-U) dichiara di non condividere
l'osservazione del deputato Mantovano, in quanto la
disposizione potrebbe essere oggetto di abuso nel caso in cui
nella fattispecie rientrassero anche i mezzi che non siano
stati già utilizzati in operazioni di contrabbando.
Tiziana PARENTI (misto-SDI) dichiara di condividere
l'osservazione del deputato Bonito, rilevando che, qualora si
intendesse fare riferimento anche ai mezzi che non siano stati
ancora utilizzati in operazioni di contrabbando,
significherebbe vietare comunque la detenzione di mezzi che
abbiano determinate caratteristiche, che il legislatore dovrà
comunque individuare.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) ribadisce di essere
contrario all'emendamento 1.36 (seconda versione), non
condividendo neanche l'ipotesi di riformulazione di tale
emendamento suggerita dal Presidente Finocchiaro Fidelbo e
condivisa, sia pure in parte, dal sottosegretario Li Calzi.
Ritiene infatti che le disposizioni sull'occultamento dei
mezzi di trasporto o sulla loro detenzione siano in realtà
finalizzati ad eludere il problema della difficoltà della
ricerca della prova. Si tratta di un obiettivo al quale il
legislatore non può e non deve tendere. La fattispecie
comunque dovrà essere formulata in maniera tale che la
destinazione del mezzo di trasporto alle operazioni di
contrabbando si evinca da dati oggettivi, limitando pertanto
la discrezionalità sia di coloro che conducono le indagini sia
del giudice.
Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di non condividere le
osservazioni del deputato Saraceni, in quanto i criteri
obiettivi, in base ai quali ricavare la destinazione del mezzo
di trasporto all'attività di contrabbando, possono essere dati
dalla circostanza
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che tale mezzo non sia conforme alle caratteristiche
omologate, presentando alterazioni o modifiche tali da
costituire maggiore ostacolo all'intervento degli organi di
polizia o pericolo per l'incolumità fisica degli operatori.
Ricorda che a tale proposito è stato da lui presentato
l'emendamento 1.11 che, tra le ipotesi aggravate di
contrabbando prevede proprio quella dell'occultamento o
custodia di mezzi di tal tipo.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI ritiene che si
possa prevedere una disposizione che, fuori dei casi di
concorso di persone nel reato, punisca chiunque detenga
qualsiasi mezzo di trasporto predisposto ad essere utilizzato
in operazioni di contrabbando.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore,
non ritiene opportuno punire la detenzione di tali mezzi,
quanto piuttosto il loro occultamento, mentre condivide la
proposta del sottosegretario Li Calzi di applicare la
disposizione solamente in relazione ai mezzi che siano stati
predisposti per poter essere utilizzati in operazioni di
contrabbando.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) dichiara di non
condividere la proposta del sottosegretario Li Calzi, la quale
non elimina le difficoltà probatorie in ordine alla
destinazione del mezzo di trasporto all'operazione di
contrabbando. Tale difficoltà potrebbe portare generazioni ed
abusi nell'applicazione della norma.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore,
ritiene che si possa prevedere una disposizione secondo la
quale, fuori dall'ipotesi di concorso di persone nel reato,
sia punito chiunque detenga mezzi di trasporto di cui risulti
evidente la destinazione alla Commissione dei reati di
contrabbando.
Alfredo MANTOVANO (AN) raccomanda l'approvazione del
suo emendamento 1.11, il quale nella parte relativa alla
sanzione dell'illegittimo esercizio di attività connesse al
contrabbando di tabacco lavorato estero punisce proprio la
condotta di occultamento o custodia di automezzi o natanti
finalizzati al contrabbando.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI osserva che dalla
formulazione dell'emendamento 1.11 sono esclusi i velivoli,
nonostante che si tratti di un mezzo di trasporto
frequentemente utilizzato dai contrabbandieri.
Elio VELTRI (misto) dichiara di essere favorevole a
riformulare il suo emendamento 1.36 (seconda versione),
inserendovi una clausola diretta ad escludere la sua
applicazione nel caso di concorso di persone nel reato di
contrabbando.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, relatore, invita il
deputato Veltri a riformulare il suo emendamento 1.36
(seconda versione) tenendo conto della formulazione
dell'emendamento 1.11, nelle parti in cui questo si riferisce
all'occultamento o custodia di mezzi di trasporto destinati al
contrabbando dei tabacchi.
Alfredo MANTOVANO (AN) raccomanda nuovamente
l'approvazione del suo emendamento 1.11, in quanto questo
garantisce tutte quelle esigenze che sono emerse nel dibattito
in Commissione in ordine all'opportunità di sanzionare
l'occultamento o la custodia dei mezzi di trasporto e di
desumere da elementi certi e oggettivi la loro destinazione al
contrabbando.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, invita il
deputato Mantovano a chiarire la portata dell'emendamento
1.11, in quanto dalla sua formulazione non si evince
chiaramente se sia diretto a sostituire l'articolo
291- ter contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera
a) o se invece abbia per oggetto solamente alcune
disposizioni previste in tale articolo.
Alfredo MANTOVANO (AN) osserva che l'emendamento 1.11 è
diretto a sostituire
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integralmente l'articolo 291- ter, in tutte quelle parti
in cui questo articolo contenga disposizioni difformi da
quelle previste nell'emendamento 1.11.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, rileva che
dalla formulazione dell'emendamento 1.11 in realtà non è
chiaro quali siano le disposizioni che questo è diretto a
sostituire o sopprimere. Invita pertanto il relatore a
riformularlo in maniera tale da renderne certo il contenuto e
la portata, in quanto, qualora questo sia sostitutivo
integralmente dell'articolo 291- ter, dovrà essere messo
in votazione prima di tutti gli altri emendamenti che
modificano in parte tale articolo.
Alfredo MANTOVANO (AN) chiede l'accantonamento del suo
emendamento 1.11, in quanto presenterà una sua nuova
riformulazione diretta a sostituire integralmente l'articolo
291- ter.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, avverte che
in caso di accantonamento dall'emendamento 1.11, si dovrà
procedere all'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 291- ter e dell'emendamento 1.36 (seconda
versione), in quanto quest'ultimo ha per oggetto una
materia disciplinata dall'emendamento 1.11.
Pone pertanto in votazione la proposta di accantonamento
degli emendamenti riferiti all'articolo 291- ter e
dell'emendamento 1-36 (seconda versione).
La Commissione accantona gli emendamenti 1.36, 1.82, 1.3,
1.50, 1.33, 1.5, 1.21, 1.22 e 1.37. Respinge inoltre gli
emendamenti 1.16 e 1.28.
Tiziana PARENTI (misto-SDI) in relazione
all'emendamento 1.23, soppressivo della fattispecie
associativa finalizzata al contrabbando, evidenzia il rischio
che deriverebbe dal sanzionare con pene eccessivamente elevate
tale fattispecie, in quanto ciò potrebbe portare coloro che
attualmente si dedicano al contrabbando di tabacchi a compiere
delitti, caratterizzati da maggiore pericolosità sociale, come
ad esempio il contrabbando di droga e di armi, che
rimarrebbero sanzionati in modo non dissimile dal reato
associativo finalizzato al contrabbando, garantendo una
maggiore remuneratività. Osserva che il fenomeno del
contrabbando, se pure talvolta è causa di tragiche vicende di
criminalità, soprattutto in talune regioni italiane, si
concreta comunque in un illecito di evasione fiscale. Ritiene
pertanto preferibile, qualora si configuri la presenza di una
associazione che svolge attività finalizzata al contrabbando
di tabacchi, utilizzando metodi di mafia, intervenire
attraverso lo strumento dell'articolo 416 bis del codice
penale.
Alfredo MANTOVANO (AN), nel manifestare forti riserve
sulla portata del nuovo articolo 291- quater, che
introduce l'associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi, invita il relatore a precisare
meglio taluni profili della disposizione medesima. In
particolare avanza perplessità sulla formulazione del comma 4
in relazione alla circostanza aggravante costituita dalla
ipotesi di associazione armata. Tale norma, che prevede una
pena minima di dodici anni, non pone alcun limite edittale
massimo per i partecipanti alla stessa, il che porterebbe,
secondo i principi generali, a poter irrogare in tale ultima
ipotesi la pena di reclusione fino a trenta anni. Reputa
quindi eccessivo e sproporzionato il limite edittale di pena
previsto per l'ipotesi associativa di base, da tre ad otto
anni, rispetto a quello previsto per la predetta ipotesi
circostanziata, da quindici a trenta anni. Appare inoltre
incongruente prevedere che l'ipotesi di associazione armata
sia punibile solamente qualora connessa ad alcune ipotesi
aggravate, le quali non sembrano essere essenziali per la
realizzazione della condotta di contrabbando. In merito al
comma 5 fa notare l'esigenza di distinguere nettamente le due
ipotesi di prevista diminuzione di pena nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per
evitare che l'attività delittuosa
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sia portata ad ulteriori conseguenze, rispetto all'imputato
che si adopera per l'individuazione o la cattura degli autori
del reato medesimo. Collegandosi alle suddette due ipotesi
conseguenze diverse, reputa opportuno precisarne più
esplicitamente la distinzione anche sotto il profilo
normativo.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore,
dopo aver illustrato le ragioni che ispirano i contenuti
dell'articolo 291- quater, che introduce il reato
associativo di contrabbando di tabacchi, rileva che
l'inasprimento di pena contenuto nella suddetta norma, in
riferimento alla ipotesi di associazione armata, si ricollega
ad una previsione affine riguardante l'associazione
finalizzata a compiere i reati di droga. Dopo aver
sottolineato la pericolosità sociale che il fenomeno del
contrabbando riveste, soprattutto in determinate realtà del
territorio italiano, nelle quali tale reato viene commesso con
l'uso di sofisticate armi e mezzi contraffatti ed alterati,
ribadisce l'opportunità di predisporre un apparato
sanzionatorio che possa incidere fortemente sulle
organizzazioni criminali che svolgono tale attività
criminosa.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea che
l'articolo 291- quater, introdotto dal testo in esame,
assume grande utilità ai fini della lotta al contrabbando in
quanto lo stesso fenomeno del contrabbando, come ha rilevato
il generale Mosca Moschini nel corso della sua audizione in
Commissione, si collega ormai strettamente all'attività delle
più pericolose organizzazioni criminose del nostro paese, tra
cui in particolare la Sacra corona unita. Nel rilevare che il
reato di contrabbando muove ingenti quantità di denaro,
sottolinea la necessità di predisporre adeguate sanzioni in
tal senso. Suggerisce pertanto al deputato Mantovano di
ritirare i rilievi formulati in relazione al presunto
eccessivo inasprimento delle pene previsto dall'articolo
291- quater, di cui raccomanda in conclusione
l'approvazione da parte della Commissione.
Luigi SARACENI (misto-verdi) dichiara di non
comprendere le ragioni che portano a voler introdurre una
disposizione di carattere speciale quale si configura
l'articolo 291- quater, il cui contenuto normativo
risulta già presente nell'attuale ordinamento. A tal proposito
fa riferimento alle previsioni di cui all'articolo 416, in
relazione alla associazione a delinquere, e 416- bis, in
relazione all'associazione di stampo mafioso del codice
penale. Fa notare che l'unica ragione che porterebbe ad
approvare tale norma risiede probabilmente nell'effetto -
annuncio che la norma tende a provocare. Nel ribadire gli
elementi di contraddizione e di disarmonia che una
ingiustificata proliferazione di fattispecie inerenti i reati
associativi introdurrebbe nel sistema giuridico, dichiara la
propria opposizione alla disposizione in esame.
Argia Valeria ALBANESE (D-U), a nome del suo gruppo,
dichiara che l'articolo 291- quater deve essere
mantenuto, costituendo elemento qualificante dell'intero
provvedimento, recependo altresì i rilievi che da anni
emergono nei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno
della mafia. Nel ricordare le audizioni svolte in tale sede,
nonché gli incontri avuti con i rappresentanti della Direzione
investigativa antimafia, richiama le dichiarazioni rese da
esponenti della magistratura e delle forze dell'ordine in
relazione alle difficoltà di applicazione dell'attuale
articolo 416 del codice penale, non essendo apparsa tale norma
assolutamente rispondente alla necessità di colpire il reato
di contrabbando. Conclude quindi evidenziando l'allarmante
pericolosità sociale, nonché il valore diseducativo, che il
fenomeno del contrabbando desta nell'opinione pubblica.
Elio VELTRI (misto) nel ricordare i dati relativi alla
gravità del fenomeno del contrabbando svolta presso la
Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia, richiama
l'attenzione della Commissione sulle dichiarazioni rilasciate
dal Procuratore nazionale antimafia circa
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l'opportunità di applicare la vigente normativa antimafia
anche in tale fenomeno.
Luigi SARACENI (misto-verdi) nel riproporre le ragioni
che ispirano la sua decisa opposizione alla previsione di una
fattispecie associativa specifica inerente il reato del
contrabbando, replica al deputato Veltri sottolineando che
l'orientamento che emerge dalla relazione da questi citata, è
forse riconducibile al tentativo di procedere ad una diversa
dislocazione di compiti e funzioni nell'ambito della
complessiva organizzazione delle forze di polizia e della
magistratura.
Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara che la sua posizione in
merito al nuovo articolo 291- quater non è affatto volta
a depotenziare le finalità cui si ispira la norma medesima,
bensì tende a rendere la stessa più razionale e compatibile
con la vigente disciplina. In tal senso propone di
configurare, come aggravante del reato associativo generale,
di cui all'articolo 416 del codice penale, l'ipotesi specifica
dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi. In
tal modo, rileva, si eviterebbe una proliferazione di
fattispecie associative che darebbe inevitabilmente adito a
difficoltà di carattere interpretativo ed applicativo. Con
tale formula sarebbero comunque riconosciuti specifici e
puntuali connotati alla figura del reato associativo di
contrabbando. Occorre inoltre provvedere, rileva, a
predisporre maggiori e più incisive forme di coordinamento
delle indagini sui reati di contrabbando; pertanto, qualora si
configuri un reato associativo, si rende opportuno prevedere
un forte coordinamento delle procure distrettuali
antimafia.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI dichiara di non
comprendere i motivi delle obiezioni sollevate rispetto
all'ipotesi di costruzione di una nuova fattispecie tipica di
associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi. Nel
rilevare che le organizzazioni criminali che si dedicano a
tali attività delittuose dispongono di strumenti e di modalità
organizzative particolarmente sofisticate ed insidiose,
ribadisce l'esigenza di rispondere ad un fenomeno tanto grave
e pericoloso quale è il reato di contrabbando mediante la
creazione di una figura autonoma di reato associativo.
Condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Mantovano in
relazione alla necessità di un più forte coordinamento delle
forze di polizia che si occupano della repressione di tale
delitto. Concorda inoltre con la proposta avanzata dallo
stesso in relazione alla esigenza di predisporre un maggiore
raccordo tra le pene previste per l'ipotesi associativa di
base, e quelle fissate per l'ipotesi aggravata di cui al comma
4 dell'articolo 291- quater.
Tiziana PARENTI (misto-SDI) intervenendo sulla portata
complessiva del provvedimento in esame, contesta la
tendenziale esclusività delle indagini investigative in capo
alla Guardia di finanza, che potrebbe precludere in tale
ambito ogni spazio di intervento da parte delle altre forze di
polizia e dei carabinieri, con inevitabili ed ulteriori
contrasti tra tali Corpi di polizia. Paventa inoltre il
rischio che attribuire l'esclusiva competenza delle indagini
sui reati di contrabbando alla Guardia di finanza porterebbe
ad un'eccessiva concentrazione di attività su tale fenomeno
criminoso, con conseguente detrimento delle risorse necessarie
per perseguire ulteriori figure di reato.
La Commissione respinge l'emendamento Parenti 1.23.
Michele SAPONARA (FI), nel far proprio l'emendamento
Pisapia 1.51, lo illustra sottolineando che lo stesso consente
una maggiore gradualità nell'irrogazione della pena, evitando
i rischi insiti nella rigida previsione dei minimi edittali di
pena contenuti nel testo predisposto dal relatore.
Alfredo MANTOVANO (AN) dichiara di concordare con le
valutazioni espresse dal deputato Saponara.
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Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDEUR), relatore,
dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI si rimette alle
valutazioni della Commissione.
La Commissione approva l'emendamento Pisapia 1.51.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, rinvia il
seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.25.
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