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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118226
SMC0656-0031
Bollettino Giunte e Commissioni n. 656 del 1 giugno 2000 - edizione definitiva - (SMC13-656)
(suddiviso in 88 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.31 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
ESAME, AI SENSI DELL'ART 96-TER DEL REGOLAMENTO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
Giuseppe NIEDDA. Il sottosegretario Santino PAGANO. Augusto FANTOZZI, presidente.
Giovedì 1^ giugno 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Santino Pagano.
ZZSMC ZZRES ZZSMC010600 ZZSMC000601 ZZSMC000600 ZZSMC000000 ZZSMC656 ZZ13 ZZD ZZC5 ZZNO ZZCO96
  (Rilievi alla VIII Commissione).
  (Esame e rinvio).
 
     Giuseppe NIEDDA (PD-U)  relatore,  illustra i
  contenuti dello schema di decreto legislativo, ricordando che
  esso - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei
  Ministri in data 19 maggio 2000 - reca disposizioni
  modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio
  1999, n. 152, in materia di tutela delle acque
  dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE,
  concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
  direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
  dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
  agricole, ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1,
  comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria
  1995-1997).
     La Commissione bilancio, cui la suddetta richiesta è stata
  deferita ai sensi dell'articolo 96- ter  del Regolamento,
  è chiamata a formulare i propri rilievi sulle conseguenze di
  carattere finanziario del provvedimento.  Si segnala, peraltro,
  che, secondo l'indicazione contenuta nella nota del Presidente
  della Camera recante data 25 maggio 2000, la Commissione non
  può pronunciarsi sul provvedimento prima che sia stato
  trasmesso il prescritto parere della Conferenza
  Stato-Regioni.
     Per quanto riguarda i profili di competenza della
  Commissione, rileva quanto segue.
     Il provvedimento non è corredato dalla relazione tecnica,
  sul presupposto implicito che dalla sua applicazione non
  derivino maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio
  dello Stato.
     L'articolo 2 reca una nuova formulazione del comma 3
  dell'articolo 3 del
 
                              Pag. 32
 
  decreto legislativo n. 152 del 1999, il cui testo originario
  attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta dei Ministri competenti, poteri sostitutivi da
  esercitarsi nel caso di accertato inadempimento di regioni ed
  enti locali agli obblighi derivanti dall'appartenenza
  all'Unione europea, di pericolo di grave pregiudizio alla
  salute o all'ambiente o di inottemperanza agli obblighi di
  informazione.  Tale riformulazione, nel confermare gli
  interventi sostitutivi già attualmente previsti, precisa che
  gli oneri economici ad essi connessi sono posti a carico
  dell'ente inadempiente.
     Appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in
  merito alla neutralità finanziaria di tale disposizione, con
  riferimento al principio, enunciato al comma 13 dell'articolo
  62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, secondo cui
  dall'attuazione di quest'ultimo "non devono derivare maggiori
  oneri o minore entrate a carico del bilancio dello Stato".  Ciò
  anche alla luce del fatto che ai sensi comma 14 del già citato
  articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, le
  regioni, le province autonome e gli enti attuatori provvedono
  agli adempimenti degli obblighi previsti dal decreto "anche
  sulla base di risorse finanziarie definite da successive
  disposizioni di finanziamento nazionali o comunitarie".
  Sottolinea dunque la necessità che il Governo confermi che,
  per effetto del citato comma 14, gli oneri connessi agli
  interventi sostitutivi non determinino maggiori oneri a carico
  del bilancio dello Stato.
     Il Servizio Bilancio osserva al riguardo che la norma in
  esame può comportare oneri per le regioni e gli enti locali in
  caso di inadempienza degli stessi.
     L'articolo 21 reca l'abrogazione dei commi 5 e 6
  dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, in
  materia di canoni di depurazione e di tariffe dei servizi
  idrici.  Il comma 5 del provvedimento in questione ha disposto
  l'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del
  1976, riguardanti rispettivamente il canone di depurazione ed
  il servizio di fognatura, a decorrere dalla applicazione della
  tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 13
  della legge n. 36 del 1994; il comma 6 prevede che il canone o
  diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n.
  319, e successive modificazioni, continua ad applicarsi in
  relazione ai presupposti di imposizione verificatisi
  anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del
  presente decreto.  Per l'accertamento e la riscossione si
  osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.
  Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
  decreto legislativo è abrogata la legge n. 319 del 1976
  esclusi gli articoli 16 e 17.  La relazione di accompagnamento
  chiarisce che tale abrogazione si rende necessaria in quanto i
  riferimenti agli articoli 16 e 17 contenuti nelle disposizioni
  citate non sono più attuali a causa delle intervenute
  modifiche legislative.
     Al riguardo il Servizio Bilancio segnala l'opportunità che
  il Governo precisi ulteriormente le motivazioni
  dell'intervento legislativo esplicito in luogo dell'istituto
  dell'abrogazione tacita, al fine di escludere eventuali
  effetti finanziari delle disposizioni in esame.
     Nel ribadire che la Commissione non può esprimersi prima
  che sia intervenuto il prescritto parere della Conferenza
  unificata, segnala l'opportunità di rinviare l'esame dello
  schema di decreto legislativo ad altra seduta.
 
     Il sottosegretario Santino PAGANO concorda con il
  relatore circa l'opportunità di rinviare ad altra seduta il
  seguito della discussione e segnala che la Conferenza
  unificata ha già avviato l'esame dello schema di decreto
  legislativo nella riunione del 29 maggio e che la prossima
  riunione sull'argomento si terrà il 9 giugno 2000.
 
     Augusto FANTOZZI,  presidente,  propone di rinviare
  il seguito dell'esame ad altra seduta.
     La Commissione concorda.
 
DATA=000601 FASCID=SMC13-656 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=C9 NSTA=0656 TOTPAG=0104 TOTDOC=0088 NDOC=0031 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D F PAGINIZ=0031 RIGINIZ=014 PAGFIN=0032 RIGFIN=071 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES=0006013 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00656 SORTNAV=5³006010 00656 b00000 ZZSMC656 NDOC0031 TIPDOCB DOCTIT0031 NDOC0031



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