| (Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
Giuseppe NIEDDA (PD-U) relatore, illustra i
contenuti dello schema di decreto legislativo, ricordando che
esso - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri in data 19 maggio 2000 - reca disposizioni
modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole, ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria
1995-1997).
La Commissione bilancio, cui la suddetta richiesta è stata
deferita ai sensi dell'articolo 96- ter del Regolamento,
è chiamata a formulare i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario del provvedimento. Si segnala, peraltro,
che, secondo l'indicazione contenuta nella nota del Presidente
della Camera recante data 25 maggio 2000, la Commissione non
può pronunciarsi sul provvedimento prima che sia stato
trasmesso il prescritto parere della Conferenza
Stato-Regioni.
Per quanto riguarda i profili di competenza della
Commissione, rileva quanto segue.
Il provvedimento non è corredato dalla relazione tecnica,
sul presupposto implicito che dalla sua applicazione non
derivino maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio
dello Stato.
L'articolo 2 reca una nuova formulazione del comma 3
dell'articolo 3 del
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decreto legislativo n. 152 del 1999, il cui testo originario
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri competenti, poteri sostitutivi da
esercitarsi nel caso di accertato inadempimento di regioni ed
enti locali agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, di pericolo di grave pregiudizio alla
salute o all'ambiente o di inottemperanza agli obblighi di
informazione. Tale riformulazione, nel confermare gli
interventi sostitutivi già attualmente previsti, precisa che
gli oneri economici ad essi connessi sono posti a carico
dell'ente inadempiente.
Appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in
merito alla neutralità finanziaria di tale disposizione, con
riferimento al principio, enunciato al comma 13 dell'articolo
62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, secondo cui
dall'attuazione di quest'ultimo "non devono derivare maggiori
oneri o minore entrate a carico del bilancio dello Stato". Ciò
anche alla luce del fatto che ai sensi comma 14 del già citato
articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, le
regioni, le province autonome e gli enti attuatori provvedono
agli adempimenti degli obblighi previsti dal decreto "anche
sulla base di risorse finanziarie definite da successive
disposizioni di finanziamento nazionali o comunitarie".
Sottolinea dunque la necessità che il Governo confermi che,
per effetto del citato comma 14, gli oneri connessi agli
interventi sostitutivi non determinino maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Il Servizio Bilancio osserva al riguardo che la norma in
esame può comportare oneri per le regioni e gli enti locali in
caso di inadempienza degli stessi.
L'articolo 21 reca l'abrogazione dei commi 5 e 6
dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, in
materia di canoni di depurazione e di tariffe dei servizi
idrici. Il comma 5 del provvedimento in questione ha disposto
l'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del
1976, riguardanti rispettivamente il canone di depurazione ed
il servizio di fognatura, a decorrere dalla applicazione della
tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 13
della legge n. 36 del 1994; il comma 6 prevede che il canone o
diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modificazioni, continua ad applicarsi in
relazione ai presupposti di imposizione verificatisi
anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del
presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si
osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.
Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo è abrogata la legge n. 319 del 1976
esclusi gli articoli 16 e 17. La relazione di accompagnamento
chiarisce che tale abrogazione si rende necessaria in quanto i
riferimenti agli articoli 16 e 17 contenuti nelle disposizioni
citate non sono più attuali a causa delle intervenute
modifiche legislative.
Al riguardo il Servizio Bilancio segnala l'opportunità che
il Governo precisi ulteriormente le motivazioni
dell'intervento legislativo esplicito in luogo dell'istituto
dell'abrogazione tacita, al fine di escludere eventuali
effetti finanziari delle disposizioni in esame.
Nel ribadire che la Commissione non può esprimersi prima
che sia intervenuto il prescritto parere della Conferenza
unificata, segnala l'opportunità di rinviare l'esame dello
schema di decreto legislativo ad altra seduta.
Il sottosegretario Santino PAGANO concorda con il
relatore circa l'opportunità di rinviare ad altra seduta il
seguito della discussione e segnala che la Conferenza
unificata ha già avviato l'esame dello schema di decreto
legislativo nella riunione del 29 maggio e che la prossima
riunione sull'argomento si terrà il 9 giugno 2000.
Augusto FANTOZZI, presidente, propone di rinviare
il seguito dell'esame ad altra seduta.
La Commissione concorda.
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