| (Rilievi alla IV Commissione).
(Esame e conclusione).
Lucio TESTA (D-U) relatore, osserva che lo
schema di decreto legislativo, deferito alla Commissione
bilancio ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del
regolamento, è emanato sulla base della delega conferita al
Governo dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 2000 e
reca disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 464 del 1997, concernente la riforma
strutturale delle Forze Armate.
Il provvedimento, volto a perfezionare lo strumento
operativo nel quadro di un avviato processo di
ristrutturazione e semplificazione dell'organizzazione
militare, si compone di tre articoli; nella relazione di
accompagnamento si precisa che la sua attuazione non prevede
la creazione di nuove strutture amministrative e che relazione
tecnica non viene predisposta in quanto il provvedimento non
comporta oneri di spesa.
Per quanto attiene ai profili di competenza della
Commissione bilancio, osserva quanto segue.
L'articolo 2 dello schema di decreto prevede che siano
stabilite con decreto del Ministro della Difesa le modalità di
soppressione e riorganizzazione degli enti, comandi e istituti
previsti nelle tabelle A e B allegate al citato decreto
legislativo n. 464 del 1997 e di quelli riportati nelle
tabelle C e D introdotte dallo schema di decreto in
oggetto.
In particolare, per quanto riguarda l'Esercito, segnala la
costituzione dell'ispettorato delle infrastrutture, derivante
dalla riorganizzazione del comando genio del comando capitale,
nonché dell'ispettorato per la formazione e specializzazione,
che unifica le risorse ed i compiti dei preesistenti
ispettorati delle scuole e delle armi.
Per quanto riguarda la Marina, rileva inoltre
l'istituzione dell'ispettorato di supporto navale e logistico
e dei fari, che assorbe le competenze conseguenti
all'unificazione dell'ispettorato dei fari e dei segnalamenti
con l'ispettorato di supporto navale e logistico.
Considerando che la costituzione delle predette strutture
militari avviene sulla base della riorganizzazione di quelle
già esistenti, ritiene si possa escludere che dallo schema in
esame derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Sul punto, appare comunque opportuno acquisire una
conferma da parte del Governo.
Il Servizio Bilancio non ha nulla da osservare in ordine
agli articoli 1 e 2 del provvedimento.
L'articolo 3 reca disposizioni per l'Istituto superiore di
Stato maggiore interforze per il perfezionamento della
formazione professionale degli ufficiali delle forze armate.
Le norme adeguano alle nuove esigenze scolastico-addestrative
della Forza armata le disposizioni relative ai corsi della
scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, in
particolare attraverso l'emanazione di un regolamento di
delegificazione, dettando contestualmente i principi e criteri
direttivi cui il regolamento deve attenersi. All'entrata in
vigore di tale regolamento è abrogata la quasi totalità della
legge 192/1976, recante la vigente disciplina dei corsi della
scuola di guerra dell'esercito.
Al riguardo, il Servizio Bilancio rileva che la legge n.
192 del 1976 fissa precisi limiti quantitativi sia per
l'accesso alla scuola di guerra sia per il conferimento di
alcuni incarichi agli ufficiali che sono risultati idonei ai
relativi corsi. Lo schema organizzativo e di funzionamento
delineato da tale legge comporta oneri (a suo tempo
quantificati dall'articolo 16) che, attualmente, sono da
ritenersi incorporati nelle dotazioni di bilancio a
legislazione vigente. Ritiene pertanto necessario che il
Governo chiarisca se la nuova disciplina da emanarsi con il
regolamento di delegificazione debba trovare attuazione
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
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Sempre il Servizio Bilancio segnala come a tal fine appaia
comunque opportuno prevedere espressamente una clausola di
invarianza degli oneri tra i principi e i criteri direttivi
cui il regolamento dovrà attenersi, dal momento che i limiti
quantitativi contenuti nella legge n. 192 del 1976 saranno
abrogati proprio con l'entrata in vigore del regolamento
medesimo.
Il sottosegretario Santino PAGANO, con riferimento a
quanto osservato dal relatore, precisa che gli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 3 dello schema di decreto
legislativo in esame saranno coperti nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio; del pari sottolinea che
nessun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato
deriva dall'applicazione dell'articolo 2. In ogni caso,
assicura che il Governo è disponibile ad inserire nel testo
definitivo del provvedimento un'apposita clausola che
garantisca l'invarianza finanziaria della disciplina in
esame.
Lucio TESTA (I dem.-l'Ulivo), relatore, alla luce
dei chiarimenti forniti dal Governo sugli aspetti problematici
del provvedimento, sottopone alla Commissione la seguente
proposta di rilievi:
"La V Commissione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi
dell'articolo 96- ter, comma 2, del regolamento della
Camera, lo schema di decreto legislativo recante riforma
strutturale delle Forze armate;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula il seguente
rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 3, comma 1, sia espressamente introdotta
una clausola di invarianza degli oneri tra i princìpi e i
criteri direttivi cui il regolamento ivi previsto dovrà
attenersi all'atto di disciplinare i corsi della scuola di
guerra per gli ufficiali dell'Esercito."
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 10.20.
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