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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118231
SMC0656-0036
Bollettino Giunte e Commissioni n. 656 del 1 giugno 2000 - edizione definitiva - (SMC13-656)
(suddiviso in 88 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.38 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
...SEDE REFERENTE
C6248; C1821; C3756; C4154; C6238; C6455. LAVCOMM
C6248; C1821; C3756; C4154; C6238; C6455.
Norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni Nuovo testo C. 6248 Benvenuto e altri, C. 1821 Borghezio, C. 3756 Ballaman e altri, C. 4154 Peretti, C. 6238 Antonio Pepe e altri, C. 6455 Conte
(Seguito esame e rinvio).
Alessandro REPETTO. Giorgio BENVENUTO. Il sottosegretario Natale D'AMICO. Gianfranco CONTE. Giorgio BENVENUTO, presidente.
Giovedì 1^ giugno 2000. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Pag. 36 Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Bruno Solaroli, per le finanze Natale D'Amico, per l'industria, commercio e artigianato e commercio con l'estero Stefano Passigli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC010600 ZZSMC000601 ZZSMC000600 ZZSMC000000 ZZSMC656 ZZ13 ZZD ZZC6 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione riprende l'esame del provvedimento
  rinviato nella seduta del 31 maggio 2000.
 
     Alessandro REPETTO (PD-U) segnala l'opportunità di
  affrontare, nell'ambito del provvedimento in discussione,
  alcune questioni che riguardano in particolare l'applicazione
  dell'imposta sulle successioni al settore agricolo.  Il decreto
  legislativo n. 346 del 1990 ha introdotto alcune agevolazioni
  le quali peraltro pongono rilevanti problemi di coordinamento
  normativo; in particolare, l'articolo 25, commi 3 e 4-bis, del
  testo unico in materia di imposta sulle successioni e
  donazioni introducono alcune agevolazioni relative
  rispettivamente ai casi di attivo ereditario, comprendente
  fondi rustici, devoluto al coniuge, a parenti in linea retta,
  fratelli o sorelle del defunto, nonché di attivo ereditario,
  comprendente aziende o quote di società situate nei piccoli
  comuni montani e devoluti al coniuge o al parente entro il
  terzo grado del defunto.  Le due disposizioni fanno riferimento
  a categorie differenti, determinando in questo modo una
  ingiustificata disparità di trattamento.  In particolare, le
  agevolazioni in favore del settore agricolo sono riservate
  alla successione dei fondi rustici e non comprendono anche
  quei beni che insistono sul fondo e che costituiscono spesso
  l'aspetto più qualificante dell'azienda agricola.  La
  limitazione del beneficio al solo trasferimento dei fondi
  rustici appare pertanto ingiustificata.  L'Amministrazione
  delle finanze ha, peraltro, confermato una interpretazione
  restrittiva anche con riferimento alla legge n. 441 del 1998,
  la quale introduce alcune agevolazioni in favore
  dell'imprenditoria giovanile in agricoltura tra le quali la
  neutralità fiscale nel trasferimento successorio in favore di
  giovani imprenditori agricoli.  Auspica pertanto che tale
  situazione sia corretta prevedendo l'applicazione delle
  suddette agevolazioni al passaggio, per via ereditaria, del
  complesso dell'azienda agricola, e non del solo fondo
  rustico.
     Un ulteriore problema di coordinamento normativo riguarda
  l'attuale formulazione dell'articolo 4, che prevede
  l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura
  fissa nel caso di trasferimento ereditario di case di prima
  abitazione.  Tale formulazione non sembra tener conto delle
  ipotesi di case rurali di abitazione, che costituiscono
  pertinenza del fondo rustico e che vengono quindi trasferite
  contestualmente a quest'ultimo.  Sottolinea pertanto
  l'opportunità di correggere
 
                              Pag. 39
 
  tale formulazione della disposizione in modo da includervi
  tale fattispecie.
 
     Giorgio BENVENUTO, presidente, ricorda che nella
  precedente seduta è stata avanzata una richiesta di dati al
  Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
  La Commissione aveva inoltre in precedenza deliberato di
  richiedere al Governo la predisposizione della relazione
  tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento ai sensi
  della legge n. 468 del 1978.  Auspica che il Governo trasmetta
  tempestivamente tali informazioni in modo da consentire
  l'acquisizione di dati che risultano essenziali per il
  prosieguo dell'esame.
 
     Il sottosegretario Natale D'AMICO, in relazione alla
  richiesta di dati avanzata da deputati dei gruppi di
  opposizione, osserva come la valutazione della convenienza
  amministrativa ed economica al mantenimento dell'imposta debba
  essere svolta in base alla disciplina proposta dal testo in
  oggetto, la quale, essendo ispirata a principi di
  semplificazione, comporterà senz'altro un abbattimento dei
  costi di riscossione del tributo.
 
     Gianfranco CONTE (FI) esprime apprezzamento per la
  recente dichiarazione del Ministro delle finanze che ha
  auspicato un confronto costruttivo con le forze di opposizione
  sulla materia in oggetto.  Rileva peraltro come il personale e
  le strutture dell'Amministrazione finanziaria, attualmente
  adibiti alla riscossione dell'imposta sulle successioni,
  possano essere più opportunamente utilizzati per il
  perseguimento di altri fini quali, ad esempio, l'accertamento
  dell'evasione fiscale.  Ribadisce infine la necessità di
  quantificare esattamente i costi amministrativi di riscossione
  dell'imposta in oggetto, onde poterli comparare con il gettito
  della stessa, pari a circa 1.800 miliardi annui.
 
     Alessandro REPETTO (PD-U) in merito alla richiesta di
  dati al Governo avanzata dai colleghi dell'opposizione, rileva
  come sia altresì opportuno determinare l'ammontare degli
  introiti che saranno percepiti a seguito dell'entrata in
  vigore della riforma in esame.  La rimodulazione delle
  aliquote, l'estensione della base imponibile alle donazioni
  indirette, nonché l'assoggettamento a registrazione delle
  donazioni effettuate all'estero, determineranno una
  compensazione parziale degli oneri recati dalla riduzione
  delle aliquote e dall'aumento della franchigia e pertanto
  renderanno comunque vantaggioso il mantenimento dell'imposta.
  Per questi motivi ritiene che la richiesta formulata dai
  gruppi dell'opposizione abbia un'impronta, almeno in parte,
  demagogica.
 
     Giorgio BENVENUTO,  presidente,  rinvia il seguito
  dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 11.40.
 
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