| La Commissione riprende l'esame del provvedimento
rinviato nella seduta del 31 maggio 2000.
Alessandro REPETTO (PD-U) segnala l'opportunità di
affrontare, nell'ambito del provvedimento in discussione,
alcune questioni che riguardano in particolare l'applicazione
dell'imposta sulle successioni al settore agricolo. Il decreto
legislativo n. 346 del 1990 ha introdotto alcune agevolazioni
le quali peraltro pongono rilevanti problemi di coordinamento
normativo; in particolare, l'articolo 25, commi 3 e 4-bis, del
testo unico in materia di imposta sulle successioni e
donazioni introducono alcune agevolazioni relative
rispettivamente ai casi di attivo ereditario, comprendente
fondi rustici, devoluto al coniuge, a parenti in linea retta,
fratelli o sorelle del defunto, nonché di attivo ereditario,
comprendente aziende o quote di società situate nei piccoli
comuni montani e devoluti al coniuge o al parente entro il
terzo grado del defunto. Le due disposizioni fanno riferimento
a categorie differenti, determinando in questo modo una
ingiustificata disparità di trattamento. In particolare, le
agevolazioni in favore del settore agricolo sono riservate
alla successione dei fondi rustici e non comprendono anche
quei beni che insistono sul fondo e che costituiscono spesso
l'aspetto più qualificante dell'azienda agricola. La
limitazione del beneficio al solo trasferimento dei fondi
rustici appare pertanto ingiustificata. L'Amministrazione
delle finanze ha, peraltro, confermato una interpretazione
restrittiva anche con riferimento alla legge n. 441 del 1998,
la quale introduce alcune agevolazioni in favore
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura tra le quali la
neutralità fiscale nel trasferimento successorio in favore di
giovani imprenditori agricoli. Auspica pertanto che tale
situazione sia corretta prevedendo l'applicazione delle
suddette agevolazioni al passaggio, per via ereditaria, del
complesso dell'azienda agricola, e non del solo fondo
rustico.
Un ulteriore problema di coordinamento normativo riguarda
l'attuale formulazione dell'articolo 4, che prevede
l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa nel caso di trasferimento ereditario di case di prima
abitazione. Tale formulazione non sembra tener conto delle
ipotesi di case rurali di abitazione, che costituiscono
pertinenza del fondo rustico e che vengono quindi trasferite
contestualmente a quest'ultimo. Sottolinea pertanto
l'opportunità di correggere
Pag. 39
tale formulazione della disposizione in modo da includervi
tale fattispecie.
Giorgio BENVENUTO, presidente, ricorda che nella
precedente seduta è stata avanzata una richiesta di dati al
Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
La Commissione aveva inoltre in precedenza deliberato di
richiedere al Governo la predisposizione della relazione
tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento ai sensi
della legge n. 468 del 1978. Auspica che il Governo trasmetta
tempestivamente tali informazioni in modo da consentire
l'acquisizione di dati che risultano essenziali per il
prosieguo dell'esame.
Il sottosegretario Natale D'AMICO, in relazione alla
richiesta di dati avanzata da deputati dei gruppi di
opposizione, osserva come la valutazione della convenienza
amministrativa ed economica al mantenimento dell'imposta debba
essere svolta in base alla disciplina proposta dal testo in
oggetto, la quale, essendo ispirata a principi di
semplificazione, comporterà senz'altro un abbattimento dei
costi di riscossione del tributo.
Gianfranco CONTE (FI) esprime apprezzamento per la
recente dichiarazione del Ministro delle finanze che ha
auspicato un confronto costruttivo con le forze di opposizione
sulla materia in oggetto. Rileva peraltro come il personale e
le strutture dell'Amministrazione finanziaria, attualmente
adibiti alla riscossione dell'imposta sulle successioni,
possano essere più opportunamente utilizzati per il
perseguimento di altri fini quali, ad esempio, l'accertamento
dell'evasione fiscale. Ribadisce infine la necessità di
quantificare esattamente i costi amministrativi di riscossione
dell'imposta in oggetto, onde poterli comparare con il gettito
della stessa, pari a circa 1.800 miliardi annui.
Alessandro REPETTO (PD-U) in merito alla richiesta di
dati al Governo avanzata dai colleghi dell'opposizione, rileva
come sia altresì opportuno determinare l'ammontare degli
introiti che saranno percepiti a seguito dell'entrata in
vigore della riforma in esame. La rimodulazione delle
aliquote, l'estensione della base imponibile alle donazioni
indirette, nonché l'assoggettamento a registrazione delle
donazioni effettuate all'estero, determineranno una
compensazione parziale degli oneri recati dalla riduzione
delle aliquote e dall'aumento della franchigia e pertanto
renderanno comunque vantaggioso il mantenimento dell'imposta.
Per questi motivi ritiene che la richiesta formulata dai
gruppi dell'opposizione abbia un'impronta, almeno in parte,
demagogica.
Giorgio BENVENUTO, presidente, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.40.
| |