| La VII Commissione,
considerato che l'autonomia delle scuole presuppone
un'amministrazione snella, che diriga meno, proponga, valuti e
controlli di più;
ritenuto che lo schema in esame, che riordina
l'amministrazione scolastica centrale e periferica, è coerente
con i contenuti della legge 15 maggio 1997, n. 59;
valutato positivamente lo schema di regolamento
deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17
marzo 2000,
delibera di esprimere le seguenti osservazioni:
all'articolo 7 siano alleggerite le strutture di diretta
collaborazione;
la materia dello status dello studente, che implica il
tema della titolarità di diritti e doveri, sia trasferita
dall'articolo 11 all'articolo 12 comma 1 dove si elencano le
competenze dell'area di funzione delle politiche giovanili
("alle strategie sulle attività e sull'associazionismo...").
La collocazione di questa materia nell'articolo 12 sembra
infatti più coerente;
nell'articolo 12, comma 1, le parole: "consulta
nazionale degli studenti" siano sostituite dalle seguenti:
"conferenza nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti";
all'articolo 12, comma 1, sia specificato che i compiti
relativi agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole
non statali che eserciterà il Dipartimento per i servizi nel
territorio si realizzano nei confronti delle scuole non
statali non paritarie uniformando la normativa alla legge 10
marzo 2000, n. 62;
nell'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le
parole: "alle politiche giovanili" siano aggiunte le seguenti:
"allo sport e alle attività motorie";
il settore delle politiche giovanili sia collocato in
un'area di funzione autonoma;
all'articolo 14 sia esplicitamente precisato che
l'articolazione "dei servizi di consulenza e supporto" alle
scuole va realizzata a livello provinciale o subprovinciale
per le aree metropolitane con l'indicazione precisa delle
funzioni, ivi compresi i processi di reclutamento e mobilità
del personale della scuola;
i tempi di realizzazione del processo di articolazione
siano compatibili con il reale esercizio delle nuove
competenze delle scuole dell'autonomia;
il processo di articolazione sia contestuale a percorsi
di riconversione del personale al quale, peraltro, dovrebbe
essere data qualche garanzia rispetto alla stabilità;
le decisioni dei dirigenti generali regionali siano
vincolate a criteri e principi che consentano di garantire
l'unità del sistema scolastico nazionale;
sia chiarito che gli IRRE costituiscono risorse "attive"
a disposizione delle scuole autonome e non semplici uffici
periferici o enti strumentali dell'ufficio scolastico
regionale, ribadendo la loro soggettualità autonoma.
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