| Al comma 1, sostituire la lettera ii) con il
seguente:
" ii) prevedere, per i veicoli storici una
particolare disciplina relativa alla iscrizione degli stessi
in particolari elenchi, alla pubblicità sui trasferimenti di
proprietà, al regime fiscale, alla tutela delle
caratteristiche originarie del veicolo, allo svolgimento di
gare di regolarità con bassi limiti di velocità".
2. 242. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, sostituire la lettera ii), con la
seguente:
ii) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle
procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico, l'introduzione
di agevolazioni fiscali anche per i veicoli non iscritti o in
alcun registro e di misure volte ad agevolare lo svolgimento
di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione
originaria.
2. 243. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la
seguente:
ii) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle
procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché
l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di
raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione
originaria.
2. 244. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, lettera ii) dopo la parola:
prevedere aggiungere le seguenti: in accordo con ACI
e ASI per quanto concerne il settore automobilistico e con la
FMI per il settore motociclistico.
2. 245. Pistone.
Al comma 1, alla lettera ii), sostituire la
parola: immatricolazione con le seguenti: ammissione
alla circolazione sopprimere la parola circolazione
aggiungere in fine le seguenti parole: e la
conservazione di tutta la documentazione originaria.
2. 246. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, lettera ii), sostituire la parola:
immatricolazione, con le seguenti: ammissione alla
circolazione.
2. 247. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera ii), sopprimere la parola:
circolazione.
2. 248. Chincarini, Bosco, Caparini.
Pag. 61
Al comma 1, lettera ii), dopo la parola:
veicoli aggiungere la seguente: motoveicoli.
2. 249. Attili, Biricotti.
Al comma 1, lettera ii) dopo la parola:
collezionistico aggiungere le seguenti: consentendo
la conservazione della targa di circolazione originale,.
2. 250. Pistone.
Al comma 1, lettera ii), dopo la parola:
introduzione, inserire le seguenti: di agevolazioni
fiscali per i veicoli di interesse storico non iscritti in
alcun registro e l'introduzione.
2. 251. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine, le
parole: e la conservazione di tutta la documentazione
originaria.
2. 252 Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le
parole: e la conservazione della documentazione
originaria.
2. 253 Attili, Biricotti, Duca.
Al comma 1, sopprimere la lettera ll).
2. 254 Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, lettera ll), sopprimere la parola
ciclistica ed aggiungere le seguenti: che interessano un
tratto di strada.
2. 255 Ciapusci.
Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: gare
ciclistiche, inserire le seguenti: di interesse
nazionale.
2. 256 Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera ll), aggiungere in fine le
parole: o dell'ente proprietario delle strade.
2. 257 Ciapusci.
Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: e la
tutela dell'ambiente sono sostituite dalle seguenti:
allo scopo di assicurare la tutela dell'ambiente e di
ridurre l'incidentalità, sono conseguentemente soppresse le
parole in particolare.
2. 258 Galletti, Cento.
Al comma 1, lettera nn), dopo le parole:
motocicli aggiungere le seguenti: ed i veicoli.
2. 259. Boghetta.
Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: e
delle luci di posizione aggiungere le seguenti: anche
nelle ore diurne.
2. 260. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la
seguente:
nn-bis) prevedere per i veicoli l'uso dei
proiettori anabbaglianti nei centri abitati anche con
illuminazione pubblica sufficiente.
2. 261. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la
seguente:
nn-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in
marcia del proiettore anabbagliante anche nelle ore diurne nel
periodo da ottobre a marzo.
2. 262. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
Pag. 62
Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la
seguente:
nn-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in
marcia dei proiettori anabbaglianti, anche nelle ore diurne,
dal 1^ novembre al 28 febbraio.
2. 263. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la
seguente:
nn-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in
marcia, almeno, delle luci di posizione nelle ore diurne ad
integrazione degli obblighi già previsti dagli articoli 152 e
153 del nuovo Codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
2. 264. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, sopprimere la lettera oo).
2. 270. Ciapusci.
Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da:
salvo fino alla fine della lettera, con le seguenti:
salvo che si tratti di esercitazioni effettuate con le
autoscuole.
*2. 271. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da:
salvo che fino alla fine della lettera con le
seguenti: salvo che si tratti di esercitazioni effettuate
con le autoscuole;.
*2. 272. Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole:
il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di
doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a frizione con le seguenti: si tratti di
esercitazioni effettuate con le autoscuole.
* 2. 273. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera pp).
* 2. 267. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, sopprimere la lettera pp).
* 2. 268. Cento.
Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: un
passeggero aggiungere le seguenti: ancorché munito di
casco.
2. 265. Ciapusci.
Al comma 1, lettera pp), aggiungere in fine le
seguenti parole: e del passeggero.
2. 266. Cento.
Al comma 1, dopo la lettera pp), inserire la
seguente:
pp-bis) prevedere che trascorsi tre anni
dall'approvazione di questa legge, la circolazione su
ciclomotore sarà consentita ai conducenti che indosseranno un
casco dotato di omologazione europea (ECE 22).
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge
potranno essere posti in vendita soltanto i caschi dotati di
omologazione europea.
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge non
possono essere rilasciate omologazioni diverse da quelle
europee.
2. 269. Eduardo Bruno.
Sopprimere la lettera qq).
* 2. 274. Mammola, Di Luca.
Pag. 63
Al comma 1, sopprimere la lettera qq).
* 2. 275. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), sopprimere il numero 1).
2. 276. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), sostituire il numero 1)
con il seguente:
1) Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi di cui all'articolo uno della presente legge non è
consentito condurre ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli
uffici provinciali del dipartimento dei trasporti
terrestri.
2. 277. Misuraca, Amato, Giudice.
Al comma 1, lettera rr), dopo il numero 1),
aggiungere il seguente:
1- bis) la violazione della norma di cui al numero 1)
è sanzionata alla stessa stregua della violazione della norma
relativa all'obbligo di possesso alla patente di guida.
2. 278. Misuraca, Amato, Giudice.
Al comma 1, lettera rr), sopprimere il numero
3).
2. 279. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), sostituire il numero 4),
con il seguente:
4) è fatto obbligo nelle scuole private e pubbliche
nell'ambito dell'autonomia scolastica, anche con ausilio di
personale della motorizzazione civile dei trasporti in
concessione, di insegnamento nell'ultimo triennio del ciclo di
base del codice della strada e dei metodi comportamentali
derivanti.
2. 309. Ciapusci.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), dopo le
parole: a titolo gratuito, inserire la seguente:
esclusivamente.
Al medesimo numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: avvalendosi anche dell'ausilio di esterni.
2. 281. Eduardo Bruno.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), dopo la
parola: organizzati inserire le seguenti:
prevalentemente con personale insegnante-istruttori delle
autoscuole.
* 2. 280. Attili, Faggiano.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), dopo la la
parola: organizzati inserire le seguenti:
prevalentemente con personale insegnante-istruttivo delle
autoscuole.
* 2. 282. Giardiello, Faggiano.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), aggiungere in
fine le seguenti parole: servendosi del personale
insegnante-istruttore delle autoscuole al numero 5),
sostituire le parole: dell'operatore con le seguenti:
dell'insegnante dell'autoscuola e al numero 6)
sopprimere il secondo periodo.
2. 284. Lamacchia.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), aggiungere,
in fine, le parole: servendosi del personale
insegnante-istruttore delle autoscuole.
* 2. 285. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, lettera rr), numero 4, aggiungere, in
fine, le parole: servendosi
Pag. 64
del personale insegnante-istruttore delle autoscuole.
* 2. 286. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), numero 4) aggiungere, in
fine, le seguenti parole: servendosi del personale
insegnante-istruttore delle autoscuole.
* 2. 287. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), aggiungere,
in fine le seguenti parole: e sulla base dei princìpi dei
crediti formativi.
2. 283. Biricotti, Giardiello.
Al comma 1, lettera rr), numero 4), dopo le
parole: dell'autonomia scolastica aggiungere le
seguenti: solo dopo la piena attuazione della legge sulla
riforma dei cicli dell'istruzione.
2. 288. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), numero 5), dopo le
parole: trasporti terrestri aggiungere le seguenti:
e/o funzionari dei corpi locali di polizia municipale che
organizzano attività di educazione stradale nelle scuole.
Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: con
un proprio funzionario.
2. 289. Galletti, Cento.
Al comma 1, lettera rr), al numero 5),sostituire
la parola: operatore con le seguenti: dell'insegnante
dell'autoscuola.
*2. 290. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, lettera rr), al numero 5),sostituire
la parola: operatore con le seguenti: dell'insegnante
dell'autoscuola.
*2. 291. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), al numero 5),sostituire
la parola: operatore con le seguenti: dell'insegnante
dell'autoscuola.
*2. 292. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, lettera rr), al numero 6),sopprimere
il secondo periodo.
**2. 293. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, lettera rr), al numero 6),sopprimere
il secondo periodo.
**2. 294. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, lettera rr), al numero 6),sopprimere
il secondo periodo.
**2. 295. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), al numero 6),secondo
periodo sostituire le parole: convenzioni con Comuni,
istituzioni con le seguenti: collaborazioni con Comuni,
autoscuole, istituzioni.
*2. 296. Biricotti, Faggiano, Attili.
Al comma 1, lettera rr), al numero 7),sostituire
le parole da: sia diversamente alle parole: sicurezza
dei veicoli con le seguenti: sia destinato a tali
finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da
assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta
inalterata la attribuzione del 15 per cento degli stessi
proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144, per le finalità già indicate dallo stesso
articolo 208 del codice e per il finanziamento delle attività
connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale.
*2. 297. Il Governo.
Pag. 65
Al comma 1, lettera rr), al numero 7),sostituire
le parole dopo: conseguire l'attestato alla guida dei
ciclomotori, con le seguenti: sia elevata al 25 per
cento la misura dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie spettanti allo Stato di cui alla lettera a),
del comma 1 dell'articolo 208 del nuovo Codice della Strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e sia stabilita una diversa
ripartizione dei medesimi, nella misura del 40 per cento al
Ministero della pubblica istruzione per le finalità indicate,
del 40 per cento al Ministero dei lavori pubblici per studi,
ricerche e attività di propaganda ai fini della sicurezza
stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre
1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico,
per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e del restante 20 per
cento al Ministero dei trasporti e della navigazione -
Dipartimento dei trasporti terrestri per studi e ricerche
sulla sicurezza del veicolo.
2. 298. Tuccillo, Merlo.
Al comma 1, lettera rr), sostituire dalle
parole: tra i Ministeri della Pubblica istruzione fino
alla fine del periodo con il seguente periodo: tra le
regioni riservando loro il 50 per cento gli enti locali
riservando loro il 30 per cento e le provincie riservandogli
il 20 per cento finalizzate all'insegnamento scolastico del
codice della strada alla prevenzione agli incidenti stradali e
a tutela della sicurezza sulla strada.
2. 299. Ciapusci.
Al comma 1, lettera rr), numero 7, sostituire le
parole: attribuire il 50 per cento con le seguenti:
attribuire il 40 per cento e le parole: il 30 per
cento con le seguenti: il 40 per cento.
Conseguentemente, dopo le parole: della Guardia di
Finanza, aggiungere le seguenti: del Corpo di Polizia
Penitenziaria.
2. 263. (seconda versione) Collavini.
Al comma 1, lettera rr), al numero 7),dopo le
parole: Ministero della pubblica istruzione, inserire le
seguenti: che provvede ad attribuire almeno il 23 per cento
della stessa alle istituzioni scolastiche non statali.
2. 300. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini,
Caparini.
Al comma 1, lettera rr), punto 7), dopo le
parole: Ministero della pubblica istruzione, inserire le
seguenti: che provvede ad attribuire almeno il 20 per cento
della stessa alle istituzioni scolastiche non statali.
2. 301. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), punto 7), dopo le
parole: Ministero della pubblica istruzione, inserire le
seguenti: che provvede ad attribuire almeno il 20 per cento
della stessa alle istituzioni scolastiche non statali.
2. 302. Chincarini, Bosco, Caparini.
Al comma 1, lettera rr), punto 7), dopo le
parole: Ministero della pubblica istruzione, inserire le
seguenti: che provvede ad attribuire almeno il 20 per cento
della stessa alle istituzioni scolastiche non statali.
2. 303. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini,
Caparini.
Pag. 66
Al comma 1, lettera rr), dopo il numero 7),
aggiungere il seguente:
7- bis) al fine di migliorare la sicurezza sulla
strada in conseguenza del declassamento della patente E/E
pubblica per raggiungimento di età massima ed alla diminuzione
degli enti per la validità della patente di guida, inserire
l'attività di autista munito di patente di categoria E/E
pubblica nell'elenco dell'attività usurante.
2. 304. Ciapusci.
Al comma 1, lettera rr), dopo il numero 7),
aggiungere il seguente:
7- bis) per la sicurezza della circolazione
inserire veicoli adibiti, al trasporto delle merci la
disciplina della portata distribuita sugli assali a massimo 9
tonnellate per assale.
2. 305. Ciapusci.
Al comma 1, lettera rr), dopo il numero 7),
aggiungere il seguente:
7- bis) al fine di migliorare la qualità dell'aria
per le emissioni inquinanti, di ridurre la manutenzione
delle strade statali e di favorire lo scorrimento dei veicoli
è ridotta a tonnellate 66 la portata a pieno carico massima
dei mezzi per trasposto di merci ancorché muniti di speciali
permessi e di deroghe ai massimali di portata per alcune
categorie di merci.
2. 306. Ciapusci.
Al comma 1, lettera rr), dopo il numero 7),
aggiungere il seguente:
7- bis) al fine di diminuire le emissioni di gas
inquinanti nell'aria e di migliorare le condizioni ambientali,
per l'adeguamento alle norme comunitarie e per migliorare la
circolazione sulle strade di montagna, le immatricolazioni
degli autobus potranno essere sia per uso privatoche per uso
pubblico per le zone di montagna non densamente popolate.
2. 307. Ciapusci.
Al comma 1, lettera rr), aggiungere in fine il
seguente numero:
7- bis) prevedere, analogamente alle Forze di
polizia dello Stato, la possibilità per i Comuni di destinare
una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie
amministrative, da definire in sede di contrattazione
collettiva decentrata ed in relazione alle disponibilità di
bilancio, alla copertura delle spese necessarie per la
previdenza ed assistenza del personale dei Corpi o Servizi di
Polizia municipale in casi d'infortuni sul lavoro o di
malattie professionali e per fra fronte alle necessità di
servizio, derivanti da situazioni eccezionali per la sicurezza
stradale.
2. 310. Cento.
Al comma 1, lettera rr), dopo il numero 7)
inserire il seguente:
7- bis) attuare il disposto dell'articolo 230 del
codice della strada predisponendo appositi programmi di
insegnamento dell'educazione stradale per tutti gli istituti
scolastici della scuola dell'obbligo e per loro diversi ordini
e gradi, precisando le modalità dell'insegnamento e quelle di
verifica del suo apprendimento, le caratteristiche dei testi,
le figure dei docenti incaricati, le ore settimanali di
lezione.
2. 6. (seconda versione) Mammola, Misuraca, Amato,
Giudice.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) stabilire l'obbligatorietà di conseguire un
certificato di idoneità in seguito al superamento di un esame
teorico pratico per la conduzione dei quadricicli a motore.
2. 311. Eduardo Bruno.
Pag. 67
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere che in riferimento alle
apparecchiature di rilevamento utilizzate dagli organi di
polizia stradale per i controllo delle violazioni, i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuiti al
bilancio della regione sul cui territorio è stata elevata
l'infrazione.
2. 314. Anghinoni, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle
apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma
6, stabilendo in particolare:
1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima
delle curve ed in posizione ben visibile;
2) che gli assi delle apparecchiature siano
perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto
funzionamento delle stesse;
3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia
stradale al fine di consentire la contestazione immediata
della violazione.
2. 315. Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr) aggiungere la
seguente:
rr- bis) adottare i pittogrammi previsti dalle
indicazioni europee relativi al turismo e in particolare al
turismo rurale.
2. 316. Raffaldini.
Al comma 1, dopo la lettera rr) aggiungere la
seguente:
rr-bis) ripristinare la sigla della provincia di
residenza dell'intestatario della carta di circolazione
considerando la stessa parte integrante della targa nonché
prevedere l'apposizione dello stemma e del nome della regione
del cui territorio rientra la provincia;.
2. 317. Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr) aggiungere la
seguente:
rr-bis) prevedere per il soggetto che acquista un
autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un
veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti
sul passaggio di proprietà;.
2. 318. Oreste Rossi, Bosco, Chincarini,
Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr) aggiungere la
seguente:
rr-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il
soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a
seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato;.
2. 319. Oreste Rossi, Bosco, Chincarini,
Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr-bis) rivedere la normativa relativa ai limiti
di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai
trasporti eccezionali uniformandola a quella vigente negli
altri Paesi della Comunità europea.
2. 321. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) eliminare dal codice della strada di tutte
quelle disposizioni sanzionatorie che attengono a violazioni
di natura amministrativa che non siano legare alla sicurezza
ed alla regolarità della circolazione stradale.
2. 322. Mammola, Di Luca.
Pag. 68
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) abrogare, in conformità alle normative
vigenti con altri Paesi della Comunità, tutti i vincoli e gli
obblighi relativi ai mezzi di trasporto pubblico collettivo
che non incidano sulla sicurezza;.
2. 323. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) rivedere la disciplina relativa alle
prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche
costruttive degli autobus armonizzandola alle normative
generali prevalenti negli altri Paesi comunitari.
2. 324. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) rivedere la disciplina relativa
all'utilizzo dei veicoli, di proprietà delle imprese
professionali, destinati al trasporto di persone prevedendone
la piena libertà di utilizzo e di uso.
2. 325. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) prevedere facilitazioni ed agevolazioni
fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o
quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi
metodi di trazioni uno dei quali sia quello elettrico.
2. 326. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) prevedere l'inserimento nelle attività
educative delle istituzioni scolastiche di iniziative volte
alla informazione sulle regole della circolazione stradale,
sulla prevenzione dei sinistri, sulla educazione stradale in
genere.
2. 327. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) revisione della disciplina concernente
l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto
pubblico su piazza, prevedendo, in materia di collegamenti da
e con gli aeroporti aperti al traffico civile, che tale
attività possa essere esercitata da i titolari di licenze di
taxi rilasciate sia dal comune capoluogo di regione, di
provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale
l'aeroporto ricade delegando ad un decreto della Regione la
disciplina delle tariffe, le modalità e le condizioni di
trasporto nonché la fissazione del numero massimo di licenze
che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino
di utenza dell'aeroporto.
2. 328. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) consentire l'apposizione di scritte
pubblicitarie non luminose e non rifrangenti su tutti i mezzi
di trasporto pubblico collettivo.
2. 329. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) prevedere la revisione delle norme
relative agli autoveicoli immatricolati in servizio taxi e la
possibilità di uso personale, quando fuori servizio, del
veicolo stesso da parte del titolare della licenza di servizio
pubblico su piazza nonché la possibilità di apporre sul
veicoli stesso di scritte pubblicitarie non luminose o non
rifrangenti.
2. 330. Mammola, Di Luca.
Pag. 69
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) prevedere la facoltà di apporre sui
veicoli di scritte od insegne pubblicitarie non luminose e non
rifrangenti.
2. 331. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) prevedere, fissando per altro i requisiti
minimi di rappresentatività e competenza, la liberta di
costituzione di associazioni amatoriali di veicoli storici cui
affidare il compito di rilasciare la certificazione.
2. 332. Mammola, Di Luca.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) istituire, ferma restando l'attuale natura
di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori,
compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed
abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con idonee
procedure allineate ai principi della lettera z).
*2. 333. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) istituire, ferma restando l'attuale natura
di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori,
compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed
abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con idonee
procedure allineate ai principi della lettera z).
*2. 335. Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) istituire, ferma restando l'attuale natura
di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori,
compresi i quadricicli, del quale vengono comunicati ed
abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con idonee
procedure coordinate con i principi della lettera z).
2. 313. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere idonee misure organizzative per
il controllo costante e capillare, in ambito sia urbano che
extraurbano, del rispetto delle norme relative all'obbligo del
casco per tutti i conducenti di ciclomotore e l'obbligo
dell'allacciamento delle cinture di sicurezza da parte di
tutti i passeggeri.
2. 336. Misuraca, Amato, Giudice.
Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la
seguente:
rr- bis) a rivedere la disciplina relativa agli
impianti di smaltimento igienico-sanitario esonerando i
proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con
tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico
dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti
negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
2. 337. Chiappori.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere che per le pertinenze di
servizio costituite da impianti di distribuzione carburanti
esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade
statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi
dell'articolo 4 del nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, ma all'interno delle zone previste come
edificabili o trasformabili
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dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se
per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici
attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per
i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche
riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti.
2. 338. Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la
seguente:
rr- bis) aggiornare la disciplina della targatura
prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere
a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone
processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione,
ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.
*2. 320. Bosco, Chincarini, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la
seguente:
rr- bis) aggiornare la disciplina della targatura
prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere
a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone
processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione,
ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.
*2. 334. Savarese, Galeazzi.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) aggiornare la disciplina della targatura
prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere
a titolo oneroso targhe personalizzate, determinando processi
semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la
salvaguardia dei diritti dello Stato.
2. 312. Di Luca, Mammola.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) completare la normativa a beneficio della
realtà delle regioni e province autonome nelle quali i Corpi
dei vigili del fuoco, della Protezione civile e del Corpo
forestale sono regionalizzati o provincializzati. Pertanto la
disciplina delle immatricolazioni, del rilascio e rinnovo
delle patenti di guida, nonché dell'esenzione per i pagamenti
dei pedaggi autostradali e delle abilitazioni all'uso dei
dispositivi acustici supplementari di allarme dei predetti
corpi deve essere uniformata e coordinata con lo stesso
trattamento favorevole previsto per le strutture statali.
2. 339. (seconda versione) Detomas, Brugger,
Zeller, Widmann.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) a modificare i limiti massimi di guida per
gli autisti dei veicoli commerciali entro le 35 ore
settimanale e che comunque non possono superare le 48 e le
giornaliere contenendo il ricorso allo straordinario ad un
solo giorno la settimana.
2. 341. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) programmare il potenziamento dei controlli
riguardo alla guida dei veicoli commerciali anche attraverso
l'introduzione di nuovi dispositivi da apporre sui mezzi che
individuino le soste o il cambio di guida.
2. 342. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) di prevedere che in casi di danni gravi
alle persone causati da colpa
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debbano assistere i disabili presso gli istituti a questo
preposti.
2. 347. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) Prevedere una modifica radicale della
valutazione del danno morale.
2. 349. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere l'accelerazione dei processi
civili e delle istruttorie in caso di infortuni stradali con
lesioni mortali o gravissime.
2. 350. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr- bis) prevede l'elevazione delle pene edittali per
incidenti con effetti mortali o danni gravissimi in caso
risulta chiaro che l'incidente poteva essere previsto o
evitato.
2. 351. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere una responsabilità personale
aggiuntiva agli effetti assicurativi in caso sia
giudizialmente accertata la responsabilità per lesioni
stradali mortali o gravissime.
2. 352. Boghetta.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere la possibilità di conduzione di
taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di
conducenti muniti di patente B speciale, sulla base delle
indicazioni del Comitato Tecnico di cui all'articolo 119,
comma 10 del codice della strada.
2. 358. Biricotti, Duca, Battaglia.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire le
seguenti:
rr-bis) favorire l'utilizzo di apparecchiature
tecnologiche dirette a permettere il controllo e la vigilanza
del traffico, sia ai fini sanzionatori che per consentire, per
la sicurezza e la scorrevolezza dei veicoli, la segnalazione
ai conducenti, in tempo reale e in modo automatico, di
situazioni di pericolo o intralcio della carreggiata,
dipendenti dalle caratteristiche della strada o da condizioni
di visibilità limitata;
rr-ter) riordinare la normativa relativa ai soggetti
abilitati alle funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni e favorire tale servizio anche per altri aspetti
della circolazione, sia per la rete urbana che extraurbana.
2. 359. Cento.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) rivedere le procedure di contestazione delle
violazioni quando l'accertamento delle stesse viene eseguito,
anche senza la contestuale presenza degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, a mezzo di apparecchiature d
rilevamento.
2. 360. Il Governo.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr-bis) ridefinire la responsabilità degli enti
proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e
degli altri soggetti
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interessati in relazione alla costruzione e manutenzione dei
muri di sostegno e delle ripe.
2. 361. Il Governo.
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera rr)
inserire la seguente:
rr-bis) prevede che il Ministro dell'Interno, anche a
richiesta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e
della navigazione, possa, con proprio provvedimento, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore,
individuare, al di fuori dei centri abitati, le strade, i
tratti di strada o altre aree a circolazione controllata, da
segnalarsi appositamente, nell'ambito delle quali la vigilanza
circa l'osservanza delle disposizioni che regolano la
circolazione e la rilevazione delle infrazioni può essere
effettuata attraverso servizi integrati di controllo,
comprendenti anche l'utilizzazione di apparecchiature
automatizzate controllate a distanza, conformi alle specifiche
tecniche approvate con decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici di concerto con i Ministri dell'Interno e dei
Trasporti e della Navigazione, sentito il Garante per la
tutela dei dati personali, prevedono:
1) che nel caso di violazioni consistenti in condotte
che si proteggano nel tempo, sia stabilito un limite temporale
o spaziale per la rilevazione successiva riguardante lo stesso
veicolo;
2) che nel caso di più violazioni commesse nell'ambito
della medesima strada o area controllata, nel corso del
medesimo viaggio, e possa applicarsi, se più favorevole, la
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata, con
criteri oggettivi, fino al triplo;
3) che, nel caso di violazioni che prevedono la
sottrazione di punti, l'annotazione, il ritiro o la
sospensione della patente di guida o di altro documento di
circolazione, ovvero il fermo, a qualunque titolo, del
veicolo, in assenza di contestazione immediata possa
provvedersi soltanto, salvo che il fatto costituisca reato,
all'applicazione della sanzione pecuniaria;
4) che sia stabilita, ai fini della comunicazione del
rapporto e della irrogazione della sanzione, la competenza del
Prefetto nella cui provincia risulta risiedere il titolare del
veicolo e la conseguente competenza dell'organo giudiziario
per il giudizio di opposizione.
2. 362. Il Governo.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) L'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Codice della strada) é cosi riformulato:
"Art. 12 - Espletamento dei servizi dì polizia
stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia, di Stato;
c) all'Arma dei Carabinieri;
d) al Corpo della Guardia di Finanza;
e) al Corpo della Polizia Penitenziaria;
f) ai Corpi ed ai servizi di Polizia Municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
g) ai funzionari del ministero dell'Interno
addetti al servizio di polizia stradale".
2. 364. Collavini.
Al comma 1, dopo la lettera rr), inserire la
seguente:
rr-bis) Il comma 3 dell'articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 492
(Regolamento di
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esecuzione del Codice della strada) è così riformulato:
"Art. 393 - (articolo 208 del Codice della strada) -
Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali e Forze
dell'Ordine.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a
finalità di assistenza e previdenza del personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia dì
Finanza, e del Corpo dì Polizia Penitenziaria, la ripartizione
dei fondi è determinata annualmente dal ministero
dell'Interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare
delle violazioni accertate dagli Organismi o dai Corpi
anzidetti".
2. 365. Collavini.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr- bis) prevedere che il termine per la notifica
della contestazione, nell'ipotesi di identificazione
dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti
responsabili avvenuta successivamente alla commissione della
violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti
responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione.
2. 370. Il Relatore.
Al comma 1, dopo la lettera rr) inserire la
seguente:
rr- bis) escludere dalla disciplina prevista per la
circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui
all'articolo 134 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la
sanzione accessoria della confisca del veicolo nel caso di
guida con carta di circolazione scaduta qualora sia disposta
la proroga della carta di circolazione successivamente al
sequestro del veicolo.
2. 371. Il Relatore.
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