| 1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Qualora l'ambiente familiare
non sia temporaneamente idoneo a fornire al minore
l'assistenza necessaria l'ente locale interviene con misure
specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali,
educative e sociali, anche attraverso misure di assistenza
domiciliare anche specialistica".
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