| PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale. Con riferimento alla questione
posta dagli onorevoli Pagliarini e Borghezio
nell'interpellanza illustrata poco fa, vorrei innanzitutto
premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione, non ha comportato ulteriori estensioni a
quanto previsto dal testo unico n. 286 del 1998, il quale
sanciva all'articolo 41, con norma di principio,
l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, come lei ha precisato
precedentemente, ai fini della fruizione di varie prestazioni
sociali.
Tale norma, che è di principio, non ha, infatti, ricevuto
alcuna specifica attuazione nel regolamento, dovendosi invece
rinviare la sua implementazione alle varie discipline di
settore, statali, regionali e degli enti locali, che
intervengono nella materia dei servizi sociali e delle
prestazioni assistenziali.
In secondo luogo, il riferimento a due diversi titoli di
soggiorno - carta di soggiorno, concedibile allo straniero
soggiornante da almeno cinque anni sul territorio dello Stato,
ovvero permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno - induce a ritenere che, nell'attuazione della norma di
legge di cui stiamo
Pag. 15
parlando, occorre tener conto del criterio distintivo basato
su tali titoli di soggiorno, per i quali sussiste
l'equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante con
il cittadino italiano (sottolineo: "regolarmente
soggiornante").
In particolare, osservo che, ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, lettera c), del testo unico, solo il possesso
della carta di soggiorno consente allo straniero di accedere
ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, in condizioni di assoluta parità con il
cittadino italiano, quella stessa assoluta parità nella
prestazione dei servizi sociali di cui anche alcuni miei
fratelli, emigranti negli anni cinquanta in paesi stranieri,
potevano godere nei paesi di riferimento, perché erano in una
condizione regolare, pagavano i contributi e, quindi, fruivano
dei servizi. Di questa assoluta parità, onorevole Borghezio,
noi siamo fieri.
Ne discende che l'applicazione della disciplina
dell'assegno sociale erogato dall'INPS, ai sensi della legge
n. 335 del 1995, è estensibile in via di principio solo ai
titolari di tale specifico documento di soggiorno, la cui
concessione è sottoposta alle speciali verifiche e cautele
previste dallo stesso citato articolo.
Inoltre, l'estensione al cittadino straniero dei benefici
in questione è ovviamente subordinata alla valutazione della
condizione reddituale.
Nel caso evidenziato nella sua interpellanza, onorevole
Borghezio, cioè dell'anziano straniero che si avvale del
diritto al ricongiungimento familiare - che lei amabilmente
nell'interpellanza definisce un privilegio -, preciso che
l'articolo 29 stabilisce che costui potrà godere di regolare
permesso per ragioni familiari solo nel caso in cui lo
straniero al quale l'anziano intenda ricongiungersi dimostri
di godere di un reddito annuo derivante da fonti lecite,
parametrato a diversi multipli dell'importo dell'assegno
sociale, in dipendenza del numero di familiari per i quali si
richiede il ricongiungimento e che il diritto al
ricongiungimento spetta al genitore dello straniero
regolarmente soggiornante solo se potrà dimostrare che il
genitore medesimo è a suo carico, confermandosi anche per
questa via che l'estensione del beneficio assistenziale
richiamato non può avvenire automaticamente.
Se poi si sostiene che uno si chiama Mohamed possa
imbrogliare le carte più di chi si chiama Guerrini o
Borghezio, questo è un altro discorso, ma questi sono i
fatti.
Vorrei concludere ricordando che l'orientamento
interpretativo sin qui delineato trova conferma, con specifico
riferimento all'INPS, nelle disposizioni impartite
dall'istituto alle quali lei faceva riferimento, affinché
l'applicazione di quanto disposto dalla circolare n. 82 del
2000, che prevedeva la concessione dell'assegno sociale ai
cittadini extracomunitari, sia limitata ai soli soggetti
titolari di carta di soggiorno.
| |