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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


118321
STA0731-0038
Somm. e Sten. d'Aula n. 731 del 1 giugno 2000 (STA13-731)
(suddiviso in 85 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.14 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.17)
SVOLGIMENTO: 2 - 02401; 2 - 02430; 2 - 02407; 2 - 02429; 2 - 02442. ...(Attribuzione ad anziani extracomunitari dell'assegno sociale)
...SVOLGIMENTO: 2 - 02401; 2 - 02430; 2 - 02407; 2 - 02429; 2 - 02442. ...(Attribuzione ad anziani extracomunitari dell'assegno sociale)
PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE
ZZSTA ZZRES ZZSTA010600 ZZSTA000601 ZZSTA000600 ZZSTA000000 ZZSTA731 ZZ13
    PAOLO GUERRINI,  Sottosegretario di Stato per il lavoro
  e la previdenza sociale.  Con riferimento alla questione
  posta dagli onorevoli Pagliarini e Borghezio
  nell'interpellanza illustrata poco fa, vorrei innanzitutto
  premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 31
  agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del
  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione, non ha comportato ulteriori estensioni a
  quanto previsto dal testo unico n. 286 del 1998, il quale
  sanciva all'articolo 41, con norma di principio,
  l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari
  della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
  non inferiore ad un anno, come lei ha precisato
  precedentemente, ai fini della fruizione di varie prestazioni
  sociali.
     Tale norma, che è di principio, non ha, infatti, ricevuto
  alcuna specifica attuazione nel regolamento, dovendosi invece
  rinviare la sua implementazione alle varie discipline di
  settore, statali, regionali e degli enti locali, che
  intervengono nella materia dei servizi sociali e delle
  prestazioni assistenziali.
     In secondo luogo, il riferimento a due diversi titoli di
  soggiorno - carta di soggiorno, concedibile allo straniero
  soggiornante da almeno cinque anni sul territorio dello Stato,
  ovvero permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
  anno - induce a ritenere che, nell'attuazione della norma di
  legge di cui stiamo
 
                              Pag. 15
 
  parlando, occorre tener conto del criterio distintivo basato
  su tali titoli di soggiorno, per i quali sussiste
  l'equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante con
  il cittadino italiano (sottolineo: "regolarmente
  soggiornante").
     In particolare, osservo che, ai sensi dell'articolo 9,
  comma 4, lettera  c),  del testo unico, solo il possesso
  della carta di soggiorno consente allo straniero di accedere
  ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
  amministrazione, in condizioni di assoluta parità con il
  cittadino italiano, quella stessa assoluta parità nella
  prestazione dei servizi sociali di cui anche alcuni miei
  fratelli, emigranti negli anni cinquanta in paesi stranieri,
  potevano godere nei paesi di riferimento, perché erano in una
  condizione regolare, pagavano i contributi e, quindi, fruivano
  dei servizi.  Di questa assoluta parità, onorevole Borghezio,
  noi siamo fieri.
     Ne discende che l'applicazione della disciplina
  dell'assegno sociale erogato dall'INPS, ai sensi della legge
  n. 335 del 1995, è estensibile in via di principio solo ai
  titolari di tale specifico documento di soggiorno, la cui
  concessione è sottoposta alle speciali verifiche e cautele
  previste dallo stesso citato articolo.
     Inoltre, l'estensione al cittadino straniero dei benefici
  in questione è ovviamente subordinata alla valutazione della
  condizione reddituale.
     Nel caso evidenziato nella sua interpellanza, onorevole
  Borghezio, cioè dell'anziano straniero che si avvale del
  diritto al ricongiungimento familiare - che lei amabilmente
  nell'interpellanza definisce un privilegio -, preciso che
  l'articolo 29 stabilisce che costui potrà godere di regolare
  permesso per ragioni familiari solo nel caso in cui lo
  straniero al quale l'anziano intenda ricongiungersi dimostri
  di godere di un reddito annuo derivante da fonti lecite,
  parametrato a diversi multipli dell'importo dell'assegno
  sociale, in dipendenza del numero di familiari per i quali si
  richiede il ricongiungimento e che il diritto al
  ricongiungimento spetta al genitore dello straniero
  regolarmente soggiornante solo se potrà dimostrare che il
  genitore medesimo è a suo carico, confermandosi anche per
  questa via che l'estensione del beneficio assistenziale
  richiamato non può avvenire automaticamente.
     Se poi si sostiene che uno si chiama Mohamed possa
  imbrogliare le carte più di chi si chiama Guerrini o
  Borghezio, questo è un altro discorso, ma questi sono i
  fatti.
     Vorrei concludere ricordando che l'orientamento
  interpretativo sin qui delineato trova conferma, con specifico
  riferimento all'INPS, nelle disposizioni impartite
  dall'istituto alle quali lei faceva riferimento, affinché
  l'applicazione di quanto disposto dalla circolare n. 82 del
  2000, che prevedeva la concessione dell'assegno sociale ai
  cittadini extracomunitari, sia limitata ai soli soggetti
  titolari di carta di soggiorno.
 
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