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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1184
DDL0079-0006
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL13-79)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 1- bis  della legge 4 maggio 1983,
  n. 184, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è
  inserito il seguente:
     "Art.  1- ter. -  1.  Finché permane lo stato di
  bisogno economico del nucleo familiare la Cassa unica assegni
  familiari e l'ente locale erogano sussidi economici con le
  modalità di cui al presente articolo.
     2.  Nei casi in cui la famiglia non sia in grado, per
  motivi economici, di fornire l'assistenza necessaria al
  minore, su disposizione del servizio locale viene corrisposto
 
                               Pag. 7
 
  temporaneamente al capofamiglia un assegno familiare speciale
  il cui valore è determinato annualmente con decreto del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.
     3.  L'assegno familiare speciale di cui al comma 2 è
  corrisposto per un anno in ragione di dodici mensilità dalla
  Cassa unica assegni familiari dell'INPS.  La sua erogazione può
  essere rinnovata di anno in anno su decisione del servizio
  locale.
     4.  L'effettiva erogazione dell'assegno di cui al comma 2 è
  subordinata alla delibera di un assegno di assistenza
  familiare da parte dell'ente locale pari almeno al 50 per
  cento dell'ammontare dell'assegno medesimo.  La trasmissione di
  tale delibera alla Cassa unica assegni familiari è effettuata
  a cura del servizio locale che ha disposto l'erogazione
  dell'assegno familiare speciale.
     5.  Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di
  cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e
  attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o
  privati.
     6.  Nel caso di famiglie monoparentali che si trovano nelle
  condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il
  genitore convivente con il minore ha diritto alla elevazione
  del limite di età di cui all'articolo 23, primo comma, lettera
  a),  del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 gennaio 1939, n.
  1.
     7.  Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 del
  presente articolo vengono determinate sia la somma annuale da
  corrispondere da parte dello Stato alla Cassa unica assegni
  familiari sia quella da trasferire ai comuni per le finalità
  di cui al comma 4 del presente articolo.  Quest'ultima somma è
  ripartita tra i comuni in misura proporzionale al numero di
  residenti nel territorio comunale ed inversamente
  proporzionale al reddito provinciale  pro capite ".
     2.  Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, dopo la lettera  c),  è aggiunta la seguente:
       " c-bis)  i genitori conviventi con il minore
  appartenente al nucleo familiare che si trova nelle condizioni
 
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  di cui al comma 1 dell'articolo 1- bis  della legge 4
  maggio 1983, n. 184".
     3.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
  1- ter  della citata legge n. 184 del 1983, introdotto dal
  comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1^
  gennaio successivo alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     4.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a
  lire 300 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del tesoro.
     5.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=13DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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