| 1. Dopo l'articolo 1- bis della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 1- ter. - 1. Finché permane lo stato di
bisogno economico del nucleo familiare la Cassa unica assegni
familiari e l'ente locale erogano sussidi economici con le
modalità di cui al presente articolo.
2. Nei casi in cui la famiglia non sia in grado, per
motivi economici, di fornire l'assistenza necessaria al
minore, su disposizione del servizio locale viene corrisposto
Pag. 7
temporaneamente al capofamiglia un assegno familiare speciale
il cui valore è determinato annualmente con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.
3. L'assegno familiare speciale di cui al comma 2 è
corrisposto per un anno in ragione di dodici mensilità dalla
Cassa unica assegni familiari dell'INPS. La sua erogazione può
essere rinnovata di anno in anno su decisione del servizio
locale.
4. L'effettiva erogazione dell'assegno di cui al comma 2 è
subordinata alla delibera di un assegno di assistenza
familiare da parte dell'ente locale pari almeno al 50 per
cento dell'ammontare dell'assegno medesimo. La trasmissione di
tale delibera alla Cassa unica assegni familiari è effettuata
a cura del servizio locale che ha disposto l'erogazione
dell'assegno familiare speciale.
5. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di
cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e
attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o
privati.
6. Nel caso di famiglie monoparentali che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il
genitore convivente con il minore ha diritto alla elevazione
del limite di età di cui all'articolo 23, primo comma, lettera
a), del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 gennaio 1939, n.
1.
7. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 del
presente articolo vengono determinate sia la somma annuale da
corrispondere da parte dello Stato alla Cassa unica assegni
familiari sia quella da trasferire ai comuni per le finalità
di cui al comma 4 del presente articolo. Quest'ultima somma è
ripartita tra i comuni in misura proporzionale al numero di
residenti nel territorio comunale ed inversamente
proporzionale al reddito provinciale pro capite ".
2. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
" c-bis) i genitori conviventi con il minore
appartenente al nucleo familiare che si trova nelle condizioni
Pag. 8
di cui al comma 1 dell'articolo 1- bis della legge 4
maggio 1983, n. 184".
3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
1- ter della citata legge n. 184 del 1983, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1^
gennaio successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a
lire 300 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |