| 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui agli
articoli 1- bis e 1- ter il minore risulti
egualmente privo, in via temporanea, della necessaria
assistenza economica da parte del suo nucleo familiare, può
essere affidato ad altra famiglia che preferibilmente abbia
figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di
tipo familiare, nella quale siano comunque garantiti al minore
continuità e stabilità nei rapporti con gli adulti, al fine di
assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione".
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