| 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - 1. Le regioni, le province, i
comuni e le unità sanitarie locali, al fine di garantire
quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un
programma annuale di informazione sull'istituto
dell'affidamento familiare e promuovono corsi e incontri
rivolti sia agli operatori del settore, sia alle persone
interessate, al fine di approfondire le questioni relative
all'affidamento familiare.
2. I comuni redigono un progetto annuale di sostegno alle
famiglie in stato di bisogno in cui siano presenti minori che
preveda strutture e modalità operative quali l'unificazione
delle competenze tra i servizi sociali e sanitari, la
formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori.
3. Il progetto di cui al comma 2 può essere unico ed
essere adottato mediante una intesa tra più comuni aventi un
numero di abitanti inferiore a 15 mila.
4. Il programma di informazione e il progetto annuale di
cui al presente articolo devono essere adottati dagli enti
locali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Qualora a
tale data tali atti non siano stati deliberati, il prefetto
competente territorialmente nomina un commissario ad
acta ".
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