| 1. Dopo l'articolo 5- bis della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 5- ter. - 1. Il servizio locale con il
consenso dei genitori del minore può autorizzare l'affidamento
temporaneo e parziale di un minore alle famiglie o ai singoli
di cui all'articolo 2 della presente legge. Le famiglie o i
singoli che intendono prestare aiuto ad un minore possono,
sotto garanzia e sorveglianza delle istituzioni preposte,
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stabilire un rapporto di complementarietà con in genitori
aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il
minore.
2. I genitori del minore conservano per intero la patria
potestà, ed il minore risiede presso la propria famiglia.
3. Nella sua autorizzazione il servizio locale deve
stabilire le modalità dell'affidamento parziale ed in
particolare il numero di ore minimo che l'affidatario deve
trascorrere con il minore.
4. Gli organi locali competenti sono tenuti a istituire
corsi di preparazione a tale affidamento parziale e verificare
regolarmente la proficuità per il minore del rapporto
stabilito".
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